Le astreintes non possono essere sine die
19 Giugno 2026
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 109 del 2026, interviene sulla disciplina delle misure di coercizione indiretta di cui all’art. 614‑bis c.p.c. nella versione anteriore alla riforma del processo civile del 2022, escludendone l’illegittimità costituzionale in forza di una interpretazione adeguatrice. Le astreintes sono misure pecuniarie che, mutuate dal diritto francese, perseguono una duplice funzione: da un lato esercitano una pressione psicologica sull’obbligato per indurlo all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro; dall’altro, qualora l’inadempimento persista, assumono la natura di vera e propria penalità pecuniaria. Il giudice rimettente lamentava che la mancanza di un termine finale o di un tetto massimo potesse generare un vincolo potenzialmente perpetuo, in contrasto con gli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione alla CEDU e al Protocollo addizionale. La Consulta afferma che l’astreinte non può essere priva di limite temporale: se l’inosservanza del comando assistito dalla misura perdura per un lasso di tempo significativo senza che il creditore attivi l’esecuzione diretta o la tutela risarcitoria, la progressiva crescita della penalità finisce per perdere ogni collegamento con le concrete esigenze di tutela considerate al momento della sua fissazione. Il «vuoto» è però superabile in via interpretativa. Quando la misura sia stata disposta senza termine o limite quantitativo e il protrarsi dell’inadempimento riveli l’inefficacia della coercizione, il giudice dell’opposizione all’esecuzione può accertare che, dopo un certo tempo – da valutare in concreto – l’astreinte ha perso efficacia e su tale limite temporale quantificare la somma azionabile. Questa verifica non viola il principio per cui il giudice dell’opposizione non può modificare il contenuto intrinseco del titolo esecutivo, riguardando solo un fatto successivo alla sua formazione e che incide soltanto sulla vis esecutiva del titolo stesso. Fonte: Diritto e giustizia |