Modalità di deposito dell’appello da parte del Procuratore generale
Luigi Giordano
18 Giugno 2026
L'art. 17-bis del decreto-legge n. 19/2026, introdotto dalla legge n. 50/2026, di conversione del decreto-legge, ha stabilito che, fino al 1 gennaio 2027, il deposito dell’atto di appello da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello deve avvenire in modalità cartacea presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, secondo le modalità previste dall’art. 582, comma 1, cod. proc. pen. nella versione vigente fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022. Sono ammissibili gli appelli depositati dal Procuratore generale con modalità cartacea, secondo quanto previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 31/2024, presso la cancelleria della Corte d'appello dal 1 gennaio 2025 al 20 aprile 2026? E quelli che fossero state presentati, con le medesime modalità, presso la cancelleria del Tribunale, giudice che ha emesso il provvedimento impugnato?
L'art. 17-bis del decreto-legge n. 19/2026
L'art. 17-bis del decreto-legge n. 19/2026, introdotto dalla legge n. 50/2026, di conversione del decreto-legge, intitolato «Disposizioni in materia di processo penale telematico in grado di appello», prevede che «Fino al termine per la completa informatizzazione degli uffici delle corti di appello e delle procure generali previsto dall'articolo 3, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, all'atto di appello del procuratore generale presso la corte di appello continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 582, comma 1, del codice di procedura penale nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150».
La norma reca una disciplina transitoria in materia di modalità di deposito dell’atto di appello da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello, al fine di coordinare l’entrata in vigore del processo penale telematico con i tempi di effettiva informatizzazione degli uffici giudiziari di secondo grado. Secondo questa disposizione, che è entrata in vigore il 21 aprile 2026, il Procuratore generale presso la Corte di appello deve ancora depositare il proprio appello «personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato». In questo caso, «Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione».
Questa modalità dovrà essere adoperata fino al 1 gennaio 2027, data in cui, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto ministeriale citato, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 111-bis c.p.p. anche presso le Corte di appello.
La disposizione, pertanto, determina una deroga temporanea al regime del processo penale telematico, circoscritta sotto il profilo soggettivo al Procuratore generale presso la Corte di appello e sotto il profilo oggettivo al deposito dell’atto di appello, consentendo il mantenimento delle modalità tradizionali di deposito fino al completamento del processo di informatizzazione degli uffici del secondo grado. Tale intervento è stato provocato dal disallineamento tra la collocazione processuale dell’atto, che continua a essere depositato presso l’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e la diversa tempistica di adeguamento tecnologico degli uffici requirenti di secondo grado, i quali, fino al completamento dell’infrastrutturazione digitale, non risultano in condizione di operare integralmente secondo le modalità telematiche previste dalla riforma.
L'appello del Procuratore presso il Tribunale
Sul piano soggettivo la nuova disposizione si rivolge solo al Procuratore generale presso la Corte d'appello. Ne consegue che il Procuratore presso il tribunale può proporre appello solo in via telematica. Del resto, tale atto va depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, dunque presso la cancelleria del tribunale. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-ministeriale n. 217 del 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 111-bis c.p.p., presso la sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario e presso il tribunale ordinario.
La sorte degli appelli presentati prima della nuova norma dal Procuratore generale
Come è stato precisato, la norma è entrata in vigore il 21 aprile 2026.
Occorre chiedersi quale sia la sorte degli appelli presentati dal Procuratore generale nel periodo precedente e, specificamente, tra il 1 gennaio 2025 ed il 20 aprile 2026.
Per affrontare il tema occorre fare un passo indietro.
L'art. 3, comma 1, del d.m. n. 217/2023 stabilisce che, dal 1 gennaio 2025, il «deposito di atti, documenti, richiesti e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni», dunque, non solo per i difensori, ma anche per i soggetti abilitati interni, tra i quali va ricompreso anche il pubblico ministero, debba avvenire esclusivamente in via telematica.
L'art. 2, comma 1, lett. m), del d.m. n. 44/2011, infatti, individua i soggetti abilitati interni nei magistrati, nel personale degli uffici giudiziari e Unep.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la definizione di «soggetti abilitati interni» ricomprende chiunque operi all'interno del dominio «giustizia» (Cass. pen., sez. IV, 16 maggio 2025, n. 26487).
Va aggiunto che, come già indicato, il deposito con modalità «esclusivamente» telematica è prescritto anche per gli atti di impugnazione.
L'art. 582, comma 1, c.p.p. - come modificato dall'art. 33 del citato decreto legislativo - dispone infatti che «salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'art. 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato».
Sulle base delle norme illustrate, pertanto, si potrebbe concludere che la Procura generale presso la Corte d'appello, fin dal 1 gennaio 2025, dovesse necessariamente depositare in via telematica l'appello presso il Tribunale ordinario o la Sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario.
Le conseguenze della soluzione illustrata
La Procura generale presso la Corte d'appello, tuttavia, dal 1 gennaio 2025 ed ancora allo stato non ha la possibilità tecnica di depositare l'atto d'appello per mezzo dell'applicativo APP.
Non è stato ancora istituito, infatti, un «flusso telematico» tra la Procura generale presso la Corte d'appello ed il Tribunale ordinario o la Sezione del giudice per le indagini preliminari.
Benché il quadro normativo sembri prescrivere il deposito telematico anche per i soggetti abilitati interni, tra cui il Pubblico ministero, la realtà tecnica e procedurale evidenzia una mancanza di strumenti idonei per consentire tale operazione.
La conclusione potrebbe essere evidente: la Procura generale presso la Corte di appello non può depositare un appello con modalità telematica; quello che fosse eventualmente proposto con modalità tradizionale, cartacea o analogica, che dir si voglia, sarebbe da ritenersi inammissibile almeno fino al 20 aprile 2026.
Risulta che questa interpretazione sia stata accolta da una Corte di appello (Corte di appello di Salerno, ordinanza del 26 gennaio 2026, dep. 27 gennaio 2026, proc. n. 12131/2014 n.r.n.r. Procura di Salerno).
Dal 21 aprile 2026, la nuova norma illustrata permette il deposito con modalità cartacea o analogica, ripristinando la prerogativa del procuratore generale di presentare appello. Ma questa norma non ha rilevo retroattivo, né sanerebbe gli atti depositati in modo cartaceo prima del 21 aprile 2026.
La norma transitoria del cd. decreto «Correttivo» Cartabia
Sul tema dell’impugnazione presentata dalla Procura generale, invero, va segnalato che è intervenuta una specifica norma nell’ambito del d.lgs. n. 31/2024, che ha introdotto «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 150/2022, di attuazione della legge n. 134/2021, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari».
L'art. 10 di tale d.lgs., infatti, ha previsto proprio «Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello».
Questa disposizione, al comma 1, stabilisce che «Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo, il procuratore generale presso la corte di appello può depositare l'atto di impugnazione nella cancelleria della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il personale di cancelleria addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione e lo unisce agli atti del procedimento trasmessi ai sensi del comma 2».
La norma prosegue prevedendo, ai commi successivi, che «Dell'avvenuto deposito dell'impugnazione è dato immediato avviso al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato che trasmette alla corte di appello, senza ritardo, il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento» e che «L'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e notificato, senza ritardo, alle parti private a cura della cancelleria della corte di appello».
Nella relazione del Massimario che si è occupata del d.lgs. n. 31/2024 è precisato che «Questo correttivo è la conseguenza dell’avvenuta abrogazione dell’art. 583 c.p.p. ad opera dell’art. 1, comma 13, lett. b), legge n. 134/2021 (che consentiva la presentazione dell’atto di appello mediante spedizione): detta soppressione – avverte la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31/2024 – "rischia di avere delle gravose e irragionevoli ricadute per l’ufficio del procuratore generale presso la Corte d’appello" il quale non può avvalersi del deposito telematico a mezzo PEC ai sensi dell’art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, siccome previsto per i soli difensori, e – diversamente dal procuratore della Repubblica – neppure “può contare, per il deposito del documento analogico, sulla prossimità territoriale della cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento”, con la conseguenza che – fino all’odierno correttivo – l’unica modalità possibile di deposito dell’atto di impugnazione da parte del procuratore generale presso la Corte d’appello “era quella della consegna del plico contenente detto atto da parte di un conducente di automezzi speciali delegato al deposito ai sensi dell’art. 582, comma 1, c.p.p.».
In base alla tesi dapprima illustrata, dovrebbe ritenersi che la possibilità di deposito cartaceo dell’appello nella cancelleria della Corte di appello è venuta meno alla data del 1 gennaio 2025 (o, per taluni procedimenti, a quella del 1 aprile 2025) in forza dell’art. 3, comma 1 e 4, del d.m. n. 217 del 2023, cioè sarebbe stata possibile soltanto «sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo».
Una diversa soluzione
Al fine di ritenere ammissibile l’appello depositato in forma analogica dal Procuratore generale presso la Corte di appello dal 1 gennaio 2025 al 20 aprile 2026, sembra corretto prospettare un diverso orientamento che fa leva sull’art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2022.
Questa norma stabilisce che «Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli art. 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».
Questa norma lega l’applicazione delle nuove disposizioni del codice di rito ai termini di transizione al processo telematico come stabiliti dal decreto ministeriale.
Essa, dunque, prevede che le disposizioni del codice di rito previgenti, continuano ad applicarsi fino al termine previsto dal decreto ministeriale per l’esclusivo deposito telematico dell’atto nei diversi uffici.
Più precisamente, la disposizione collega la possibilità di redigere atti informatici (cioè, l’applicazione del nuovo art. 110 c.p.p.) - i soli che possono essere depositati in modo telematico - al passaggio al deposito telematico dell’atto processuale (art. 111-bis c.p.p.), che avviene nei diversi uffici secondo la gradualità stabilita dal regolamento citato in precedenza.
Se nell’ufficio giudiziario non è possibile il deposito telematico dell’atto, in altri termini, in questo ufficio non trova applicazione neppure l’art. 110 c.p.p. Ma se non è possibile redigere un atto informatico di cui all’art. 110 c.p.p., non è previsto il deposito telematico dell’atto, perché soltanto l’atto informatico può essere depositato in modo telematico exart. 111-bis c.p.p.
In conclusione, fino a quando nell’ufficio giudiziario, secondo le scansioni temporali previste dal d.m. n. 217 del 2023, non è possibile il deposito telematico dell’atto, continuano ad applicarsi le norme del codice di rito previgenti; non possono, quindi, essere realizzati in tale ufficio giudiziario atti informatici secondo la forma di cui all’art. 110 c.p.p.; di conseguenza, non è neppure ipotizzabile procedere ad un deposito telematico exart. 111-bis c.p.p. degli atti redatti dai magistrati appartenenti a questi uffici, perché detta modalità di deposito riguarda solo atti informatici.
Partendo da tale premessa sembra corretto sostenere che l’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 31 del 2024, nel fissare il termine entro cui il Procuratore generale presso la Corte di appello può depositare l'atto di impugnazione nella cancelleria della Corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e, dunque, nel rinviare alla disciplina regolamentare, si riferisca all’art. 3, comma 5, del d.m. n. 217 del 2023 e non al comma 1 e 4 della stessa norma.
Questa norma stabilisce che «A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 111-bis del codice di procedura penale, anche nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Ufficio del giudice di pace; b) procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; c) tribunale per i minorenni; d) tribunale di sorveglianza; e) corte di appello; f) procura generale presso la corte di appello; g) Corte di cassazione; h) Procura generale presso la Corte di cassazione».
Tale norma, invero, sul piano strettamente letterale, si riferisce al deposito di atti «nei seguenti uffici giudiziari penali», tra i quali la Procura generale presso la Corte di appello e non agli atti processuali depositati dallo stesso Procuratore generale in altri uffici, come nella specie il Tribunale.
Essa, tuttavia, letta alla luce di quanto prescrive l’art. 87, comma 4, cit., non consentirebbe neppure la redazione di atti informatici in detti uffici (si applica l’art. 110 c.p.p. nella versione previgente), i quali, a loro volta, possano essere depositati in modo telematico.
A prescindere dalla mancata istituzione di un flusso telematico tra la Procura generale presso la Corte di appello ed il Tribunale ordinario, pertanto, l’art. 87, comma 4, d.lgs. n. 150/2022 precluderebbe l’applicazione del nuovo art. 110 c.p.p. presso detta Procura, non consentendo la redazione di appelli informatici che possono essere depositati in modo telematico. In dette Procura troverebbe ancora applicazione il previgente art. 110 c.p.p., sicché l’atto dovrebbe continuare a presentare “in fine” la sottoscrizione “di propria mano”.
Le implicazioni della tesi illustrata
Sulla base di quanto finora illustrato, fino al 1° gennaio 2017, sarebbe ancora applicabile la norma transitoria di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 31/2024 che permette il deposito in forma analogica presso la cancelleria della Corte di appello. Tale norma transitoria, d’altra parte, si applica «[s]ino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 87 del d.lgs. n. 150/2022 ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo». Il diverso termine è quello del 1° gennaio 2027 previsto dall’art. 3, comma 5, del d.m. 217 del 2023 e successive modifiche.
Il regolamento tecnico previsto dall’art. 87, commi 1 e 3, d.lgs. n. 150/2022, del resto, era già stato emanato quando è stato introdotto il d.lgs. n. 31/2024, correttivo del precedente (dapprima col d.m. giustizia 4 luglio 2023, poi col d.m. giustizia 29 dicembre 2023 n. 21 che ha abrogato i precedenti). Sarebbe questa la ragione per la quale l’art. 10 d.lgs. n. 31/2024 ha riferito la durata temporale della norma transitoria «sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo”», che si potrebbe ritenere non ancora spirato.
In sintesi, gli appelli presentati con modalità cartacea dal Procuratore generale presso la cancelleria della Corte d'appello dal 1 gennaio 2025 al 20 aprile 2026 sono dunque da ritenersi ammissibili. Si badi bene: si tratta di deposito cartaceo presso la cancelleria della Corte d'appello e non presso la cancelleria del tribunale, giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Il ruolo dell'art. 3, comma 7, d.m. n. 217/2023
L’interpretazione proposta trova un significativo sostegno nell’art. 3, comma 7, del d.m. n. 217/2023, che disciplina le modalità di deposito degli atti nei procedimenti penali presso determinati uffici giudiziari.
Secondo tale disposizione, «sino alla medesima data di cui al comma 6 (cioè fino al 31 dicembre 2026), negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 5 (tra i quali la Procura generale presso la Corte di appello) il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici».
Questa norma, pertanto, conferma che è preclusa la redazione di atti informatici e il deposito telematico degli stessi da parte della Procura generale presso la Corte di appello, a meno che non intervenga un provvedimento del Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica che attesti la funzionalità dei sistemi informatici. Questo provvedimento che autorizzerebbe, evidentemente in via sperimentale, l’uso dei mezzi informatici non è intervenuto.
In assenza di tale provvedimento, la disposizione conferma implicitamente l’impossibilità, per la Procura generale presso la Corte di appello, di redigere atti informatici e procedere al loro deposito telematico.
Il rilievo della nuova norma
Come è stato appena precisato, gli atti di appello presentati con modalità cartacea dal Procuratore generale presso la cancelleria della Corte d'appello dal 1 gennaio 2025 al 20 aprile 2026 sono dunque da ritenersi ammissibili.
Si tratta di deposito cartaceo avvenuto presso la cancelleria della Corte d'appello e non presso la cancelleria del Tribunale, giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
L'art. 17-bis della legge n. 50/2026, di conversione del decreto-legge n. 19/2026, pertanto, ha innovato le modalità descritte, nel senso che ha imposto il deposito dell’appello presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, cioè presso la cancelleria del tribunale e non presso la cancelleria della Corte di appello, come consentito dalla precedente normativa transitoria.
L'appello del Procuratore generale
Per completezza, è opportuno rilevare che l'art. 593-bis c.p.p., inserito con l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 11/2018, prevede che il Procuratore generale presso la Corte d'Appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.
L'art. 166-bis disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 8 del suindicato d.lgs., prevede che «al fine di acquisire tempestive notiziata in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello promuova intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto».
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. pen., sez. un., 23 febbraio 2023, n. 21716, in CED Cass. n. 284490 – 01) hanno affermato che, in tema di appello della parte pubblica, la legittimazione del Procuratore generale a proporre appello exart. 593-bis c.p.p. avverso le sentenze di primo grado, derivante dall'acquiescenza del Procuratore della Repubblica, consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall'art. 166-bis disp. att. c.p.p. che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni dello stesso Procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della sentenza. La Corte ha osservato che il Procuratore generale che propone appello contro una sentenza di primo grado riconosce, assumendosi la relativa responsabilità ordinamentale, di avere esercitato il potere-dovere di coordinamento e di preliminare verifica assegnatogli dall'art. 166-bis disp. att. c.p.p., e indica così il proprio ufficio come legittimato ad impugnare ai sensi dell'art. 563-bis, comma 2, c.p.p.
Nessuna previsione normativa autorizza a sostenere che il giudice dell'impugnazione possa successivamente sindacare il contenuto della intesa raggiunta dal Procuratore della Repubblica con il Procuratore generale, confermata dalla presentazione da parte di quest'ultimo dell'unico atto di appello. Soluzione, questa, che non comporta alcuna ingiustificata limitazione o altro incongruo sacrificio per le ragioni difensive dell'imputato o delle altre parti private, in quanto tale innovativo "meccanismo" processuale richiede esclusivamente che contro la sentenza di primo grado sia presentato un solo atto di appello della parte pubblica.
L'applicazione fisiologica delle norme in esame, infatti, dovrebbe escludere in radice la possibilità che, a fronte della proposizione dell'appello da parte del procuratore generale, risulti presentato avverso la medesima sentenza anche un atto di appello del procuratore della Repubblica. Qualora un concorso di atti di impugnazione dovesse in concreto verificarsi, tale evento, da ritenersi patologico, conseguenza della mancata osservanza delle regole interne di natura ordinamentale a carattere organizzativo, è l'indice della mancata acquiescenza e della non operatività delle intese: in questo caso l'impugnazione del procuratore generale presso la Corte di appello è inammissibile (dopo la sentenza delle Sezioni unite, questo orientamento è stato seguito, da ultimo, da Cass. pen., sez. III, 8 gennaio 2026, n. 5773).
Non sembra ultroneo concludere che le intese o le altre forme di coordinamento previste dall'art. 166-bis c.p.p. permetterebbero anche di superare la difficoltà derivante dalla mancata istituzione del flusso informatico descritto, nel senso che, laddove raggiunte, l’atto di appello ben potrebbe essere depositato con modalità telematica del procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
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Sommario
L'art. 17-bis del decreto-legge n. 19/2026
L'appello del Procuratore presso il Tribunale
La norma transitoria del cd. decreto «Correttivo» Cartabia