Lavoro di pubblica utilità sostitutivo: prime questioni pratiche
22 Giugno 2026
Il nuovo lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva e le differenze con le altre forme Il d.lgs. n. 150/2022, attuativo della legge n. 134/2021, di delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (c.d. Riforma Cartabia del processo penale) ha profondamente innovato il sistema della sostituzione delle pene detentive brevi. È stata, innanzitutto, introdotta nel codice penale la nuova categoria delle «pene sostitutive delle pene detentive brevi», di cui all'art. 20-bis c.p., la cui disciplina di dettaglio è stata affidata al nuovo Capo Terzo della legge n. 689/1981, che già prevedeva le «sanzioni sostitutive», oggi assurte al rango di vere e proprie pene. Tra queste pene sostitutive, il legislatore ha inserito anche il lavoro di pubblica utilità che così viene ad assumere una nuova accezione rispetto alle molteplici forme già contemplate dall'ordinamento penale. Secondo l'art. 20-bis c.p., il giudice può applicare il lavoro di pubblica utilità sostitutivo in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni. Il contenuto di tale misura è disciplinato dall'art. 56-bis della legge n. 689/1981 senza rinviare alla conformazione prevista per le altre forme vigenti, bensì descrivendone in via autonoma l'intero contenuto. È, così, precisato che esso consiste nell’attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L'ambito territoriale di riferimento è individuato nella «regione in cui risiede il condannato», per quanto si tratti di previsione derogabile. La durata è stabilita su base settimanale da un minimo di sei ore a un massimo di quindici, aumentabile su richiesta del condannato purché non si superi la durata massima giornaliera di otto ore. Ogni due ore di attività equivalgono a un giorno di pena scontata. Le modalità e i tempi non devono comunque pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. La determinazione dettagliata delle modalità di svolgimento è demandata a un decreto ministeriale da adottarsi d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni-enti locali. Al lavoro di pubblica utilità sostitutivo sono associate due previsioni di favore: in caso di decreto penale di condanna o di pena patteggiata, l'esito positivo di questo tipo di lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca, salvo se obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato. Inoltre, non si estende al condannato a questo tipo di pena sostitutiva il divieto di rilascio della patente di guida di cui all'art. 120 c.d.s. Per altro verso, il contenuto di questo genere di lavoro di pubblica utilità è affiancato da specifiche prescrizioni ulteriori, comuni anche alle altre due pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, elencate dall'art. 56-ter legge n. 689/1981: 1) il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia; 2) il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente; 3) l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva; 4) il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente; 5) l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'art. 64. Inoltre, il Giudice può prescrivere il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati, e, in questo caso, si applica l'art. 282-ter c.p.p., sulla misura cautelare del divieto di avvicinamento, in quanto compatibile. Sul piano esecutivo, l'art. 63 legge n. 689/1981 incarica della verifica sullo svolgimento del lavoro socialmente utile sostitutivo e sul rispetto delle prescrizioni ad esso associate, l'organo di polizia territorialmente competente e l'ufficio di esecuzione penale esterna. Quest'ultimo riferisce periodicamente al giudice e redige la relazione finale. Le caratteristiche appena riepilogate, seppure limitatamente a quelle principali, delineano uno statuto del lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva che non va confuso con le altre figure vigenti. La giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di chiarire tale originalità definendo due vicende concrete in cui la pena sostitutiva qui in esame era stata applicata dai giudici di merito a fronte delle diverse richieste di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità specificamente previsto per i reati del Codice della strada. La Suprema Corte ha, innanzitutto, evidenziato la diversa natura delle misure in discussione. Riprendendo la Relazione illustrativa della Riforma Cartabia, viene sottolineato come l'aggettivo «sostitutivo», utilizzato dal Legislatore per qualificare le pene dell'art. 20-bis c.p. e il nuovo lavoro di pubblica utilità, sia «funzionale a rendere immediatamente distinguibili le predette pene sostitutive da istituti analoghi che, nell'ordinamento, hanno una diversa natura giuridica e disciplina. È il caso delle misure alternative alla detenzione della semilibertà e della detenzione domiciliare, del lavoro di pubblica utilità previsto come pena principale irrogabile dal giudice di pace o disposto nell'ambito della sospensione condizionale della pena o della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, ovvero, infine, è il caso della pena pecuniaria, prevista come pena principale (multa/ammenda)» [Cass. pen., sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 17561]. Da qui, la Corte desume che «non sussiste dubbio di sorta in ordine al fatto che il lavoro di pubblica utilità previsto dalla norma generale dell'art. 56-bis legge n. 689/1981 abbia natura e funzione di sanzione sostitutiva della pena principale, mentre la corrispondente figura applicata ai sensi dell'art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000 - e per analogia, quindi, dall'art. 186, comma 9-bis, c.d.s. - si connota, invece, per avere natura di pena principale». Più nello specifico, viene posto l’accento su due profili di disciplina differenziata: da una parte, l'art. 186, comma 9-bis, c.d.s. rinvia espressamente al modello previsto dall'art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000 in materia di processo di fronte al giudice di pace, mutuandone le modalità esecutive consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze; dall’altro lato, il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, c.d.s., in deroga a quanto previsto per la pena principale del Giudice di pace, ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 Euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. A fronte della diversa natura e della diversa disciplina di queste due forme di lavoro di pubblica utilità, la Corte di legittimità ne trae le dovute conseguenze sul piano processuale. Il Giudice non può estendere all’una figura il consenso che l’imputato abbia prestato per l’altra. Ove l’imputato abbia fatto istanza di applicazione della pena prevedendo la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità di cui al Codice della Strada, il Giudice che applichi, invece, la forma prevista dalla legge n. 689/1981 commina una pena “illegale” censurabile in cassazione [Cass. pen., sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 17561, cit.; conforme Cass. pen., sez. I, 6 novembre 2024, n. 1025; Cass. pen., sez. IV, 6 giugno 2025, n. 24287; Cass. pen., Sez. IV, 8 ottobre 2024, n. 43729]. Un’altra differenza di rilievo tra il lavoro come pena sostitutiva e quello previsto dal c.d.s. riguarda l’estensione degli effetti estintivi in caso di positivo svolgimento. Il lavoro socialmente utile di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S., infatti, sostituisce sia la pena detentiva che la pena pecuniaria comminata per i reati stradali ivi formulati e su entrambe si produce, quindi, l’effetto estintivo finale quando l’attività lavorativa sia stata correttamente eseguita con conseguente estinzione del reato. Il lavoro di cui all’art. 20-bis c.p. e 56-bis legge n. 689/1981, invece, sostituisce la sola pena detentiva «perché la pena pecuniaria 'principale' non può essere, salvo l'inadempimento e l'insolvibilità del condannato che determinano l'avvio della procedura di conversione della pena ex artt. 136 c.p., 102 e 103 legge n. 689 del 1981, trasformata in una pena limitativa della libertà personale» [Cass. pen., sez. I, 9 luglio 2024, n. 27148; conforme Cass. pen., sez. III, 2 marzo 2026, n. 8024]. Un aspetto in merito al quale i due tipi di lavori socialmente utili sono, invece, stati equiparati in via pretoria riguarda l’applicabilità della sostituzione, in caso di emissione di decreto penale di condanna, su richiesta dell’interessato anche senza presentare l’opposizione al decreto, secondo il nuovo schema procedurale di cui all’art. 459, comma 1-ter, c.p.p. inserito dalla Riforma Cartabia e così modificato dal suo Correttivo (art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199): la giurisprudenza ha ritenuto, infatti, che il riferimento testuale al LPU sostitutivo debba essere esteso anche al LPU del Codice della Strada, aggiungendo che non osta all’applicazione dell’art. 186, comma 9-bis, c.d.s. la «prodromica sostituzione in pena pecuniaria dell’originaria componente detentiva della pena» operata in occasione dell’emissione del decreto penale di condanna per il reato stradale [così, da ultimo, Cass. pen., sez. IV, 10 marzo 2026, n. 9225]. Prime pronunce sulle prescrizioni accessorie Come accennato, il lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva è accomunato alla semilibertà sostitutiva e alla detenzione domiciliare sostitutiva dalla previsione delle prescrizioni elencate dall’art. 56-ter legge n. 689/1981, riportate al paragrafo precedente, che, invece, lo distinguono dalle altre forme di lavori socialmente utili. Tali prescrizioni positive contribuiscono a connotare la dimensione risocializzante conferita in maniera ancora più penetrante dalla Riforma alle pene sostitutive, da considerarsi - come evidenziato dalla Cassazione - «vere e proprie pene-programma, imperniate non solo su obblighi di astensione e divieti, ma anche sul programma redatto da U.E.P.E. e sulle prescrizioni positive che il giudice, all'esito del contraddittorio e basandosi anche sul progetto di trattamento dell'U.E.P.E., andrà ad individuare (art. 56-ter legge n. 689/1981)» [Cass. pen., sez. V, 26 marzo 2025, n. 11973]. Il contenuto complesso e la spiccata finalità rieducativa sono stati messi in luce anche dalla Corte costituzionale che, per prima, ha adoperato la locuzione «pene-programma» [Corte cost., 10 maggio 2025, n. 84], già spesa in sede di Relazione illustrativa. Queste considerazioni si riflettono sulla valutazione che il Giudice deve compiere sulla concedibilità della sostituzione della pena che l'art. 58 legge n. 689/1981 ancora ai criteri indicati nell'art. 133 c.p. e all'idoneità alla rieducazione del condannato «quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati» con la precisazione per cui la «pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». In questo senso, la Suprema Corte ha già avuto modo di evidenziare che, proprio in ragione del contenuto complesso di tali pene, la recidiva non può considerarsi di per sé ostativa: «L’applicazione delle pene sostitutive non solo non è incompatibile con il pericolo di recidiva, ma costituisce la specifica modalità prescelta dal legislatore per arginarlo al meglio, sia pure in un'ottica che si proietta necessariamente dopo il completamento del percorso rieducativo conseguente all'applicazione; essa è quindi, in definitiva, incompatibile solo con quel tasso di recidiva che il giudice non reputa di poter azzerare o ridurre nemmeno attraverso l'adozione di quelle particolari prescrizioni che accompagnano la pena sostitutiva nella fase di esecuzione della stessa, la quale in quanto di tipo non restrittivo, o del tutto restrittivo, necessita di adeguati controlli e prescrizioni e, soprattutto, per poter 'funzionare' come pena programma ha bisogno della piena collaborazione del condannato» [Cass. pen., sez. V, 26 marzo 2025, n. 11973; conforme Cass. pen., sez. VI, 24 febbraio 2026, n. 7356]. La Corte di legittimità, a proposito delle prescrizioni di cui all’art. 56-ter cit., è intervenuta anche a chiarirne, sul piano processuale, il rapporto con l’applicazione della pena concordata. Nella vicenda concreta, le difese censuravano l’applicazione delle prescrizioni, inserite d’ufficio dal Giudice in sentenza, in quanto estranee all’accordo raggiunto con l’accusa sulla pena da applicare e da considerarsi alla stregua di «pene accessorie» interdette dall’art. 445, comma 1, c.p.p. È stato, quindi, evidenziato, che non si tratta di pene accessorie, bensì di «contenuto necessario, e predeterminato, della pena sostitutiva, come tale da applicarsi obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento», da cui consegue che «la richiesta formulata dall'imputato per l'applicazione di dette pene sostitutive, o il consenso prestato in caso di richiesta proveniente dal Pubblico ministero, implica dunque necessariamente l'accettazione delle prescrizioni che le connotano» [Cass. pen., sez. VI, 16 maggio 2023, n. 30768; conforme Cass. pen., sez. VI, 13 giugno 2024, n. 33860; Cass. pen., sez. III, 11 giugno 2025, n. 30440, con specifico riferimento alla prescrizione del divieto di espatrio; in tema di detenzione domiciliare sostitutiva, conforme Cass. pen., sez. VI, 16 ottobre 2024, n. 41487]. Una puntualizzazione ulteriore è necessaria per il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa rispetto al quale l’art. 56-ter cit. utilizza il modale «può». Tale espressione non inficia la necessità e l’obbligatorietà della prescrizione, ma si riferisce soltanto al sindacato in ordine «alla tipologia del reato commesso, che implichi, come nel caso di specie, un pericolo di reiterazione della condotta e una valutazione del Giudice che può ritenere necessario un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa», senza con ciò assoggettarlo all'accordo delle parti in caso di patteggiamento [Cass. pen., sez. VI, 13 giugno 2024, n. 33860]. La valutazione sul pericolo di reiterazione del reato non può essere generica e deve essere calata nella vicenda concreta oggetto del procedimento e, inoltre, in ragione del rinvio all'art. 282-ter c.p.p. in quanto compatibile, il provvedimento dovrà disciplinare in maniera specifica e dettagliata, sia i luoghi oggetto del divieto di avvicinamento, sia la distanza da tenere [Cass. pen., sez. VI, 16 settembre 2025, n. 34149]. In particolare, il Giudice deve tenere presente che «la necessità di indicare in modo specifico i luoghi, frequentati dalla persona offesa, ai quali è vietato avvicinarsi da parte di un imputato, è collegata anche all'esigenza di rispettare i principi di adeguatezza e proporzionalità che debbono informare l'ordinamento penale, sia nel momento cautelare che in quello sanzionatorio» [Cass. pen., sez. VI, 8 gennaio 2026, n. 536]. Questioni processuali Introducendo nel sistema le pene sostitutive, la Riforma Cartabia ha regolato la fase transitoria con l’art. 95 d.lgs. n. 150/2022, prevedendo che, se più favorevoli, le norme previste dal Capo III della legge n. 689/1981 si applichino anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022). Per il caso di procedimento pendente dinnanzi alla Corte di cassazione, la norma ha assegnato al condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni la possibilità di presentare istanza di applicazione della sostitutiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. In caso di annullamento da parte della Cassazione, la competenza all'applicazione della pena sostitutiva è affidata al giudice del rinvio. Con il successivo d.lgs. n. 31/2024, c.d. «Correttivo» della Riforma Cartabia, e, in particolare, con l'art. 2, comma 1, lett. z), nn. 1), 2) e 3), è stata meglio definita la sequenza processuale per l'applicazione delle pene sostitutive in fase d'appello innovando l'art. 598-bis c.p.p. È ora ivi previsto che, nel caso in cui i presupposti per l'applicabilità di una pena sostitutiva fossero già stati presenti in primo grado, l'imputato può manifestare il proprio consenso, personalmente o tramite di un procuratore speciale, in un momento anche successivo all'appello, da individuarsi, se è prevista l'udienza partecipata (pubblica o camerale), entro l'udienza di relativa discussione (comma 4-bis), in caso di trattazione cartolare, non oltre i quindici giorni precedenti l'udienza non partecipata, tramite memoria o motivi aggiunti (comma 1-bis). Nell'ipotesi diversa in cui le pene sostitutive diventino applicabili proprio per effetto della decisione sull'impugnazione, il comma 4-ter dell'art. 598-bis c.p.p. rimette alla Corte la valutazione sulla sostituzione della pena detentiva e, se la trattazione è cartolare ed è necessario acquisire il consenso dell'imputato, la Corte deposita il dispositivo e assegna il termine perentorio di quindici giorni affinché l'interessato possa esprimere il consenso fissando nuova udienza non partecipata per la decisione. Se è prevista l'udienza partecipata, si seguirà lo stesso modulo bifasico previsto dall'art. 545-bis c.p.p. per il primo grado. Ove, quindi, la pena sostitutiva fosse stata già applicabile in primo grado e nell’appello sia stato formulato apposito motivo di censura per la sua omessa applicazione, il consenso dell’imputato alla sostituzione o il deposito della procura speciale che abilita il difensore a esprimerlo in vece dell’assistito devono intervenire entro le scadenze individuate dal nuovo art. 598-bis c.p.p. e, in difetto, l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, senza la possibilità di attivare l’iter di cui all’art. 545-bis c.p.p. [Cass. pen., sez. VI, 30 maggio 2024, n. 30711]. La Suprema Corte ha recentemente precisato che sussiste la possibilità di avanzare la richiesta di sostituzione della pena detentiva «per la prima volta con l'atto d'appello, quando, cioè, essa non sia stata formulata, neppure in sede di conclusioni, al giudice di primo grado» lamentando la «mancata determinazione officiosa in tal senso da parte di quel giudice» [Cass. pen., sez. VI, 14 ottobre 2025, n. 36077]. In questo senso, non può considerarsi preclusiva la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado in quanto richiesta dall’imputato in via subordinata alla pena sostitutiva non accolta. Nel caso concreto che ha dato occasione a tale chiarimento, l’imputata aveva richiesto infruttuosamente in primo grado l’applicazione della sanzione sostitutiva dell’art. 186, comma 9-bis, c.d.s. che, per giurisprudenza costante, è incompatibile col beneficio della sospensione condizionale [Cass. pen., sez. IV, 16 giugno 2022, n. 30856; Cass. pen., sez. IV, 20 febbraio 2014, n. 10939; Cass. pen., sez. IV, 2 luglio 2015, n. 30365], impedita dalla contestazione dell'aggravante dell'incidente stradale. Nell’atto di appello, la richiesta era stata reiterata accompagnandola con l'istanza, subordinata, di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 20-bis e 56-bis legge n. 689/1981, anch’essa incompatibile con la sospensione condizionale. Entrambe le richieste dell’imputata sono incompatibili con la concessione del beneficio di cui all’art. 163 c.p., che pure veniva richiesta ma in estremo subordine, ossia solo per l’ipotesi in cui le istanze proposte in via principale non fossero state accolte. La Suprema Corte ha, dunque, censurato che la Corte d'appello si fosse limitata a prendere atto che, in primo grado, era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale, incompatibile ai sensi dell’art. 61-bis legge n. 689/1981 con le pene sostitutive, perché, invece, avrebbe dovuto verificare se la richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo fosse indicativa della volontà dell’imputata di sottoporsi alla pena sostitutiva (come lo era, del resto, la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva di cui all’art. 186, comma 9-bis, c.d.s.) e comportasse una implicita rinuncia alla sospensione condizionale [Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2026, n. 10785]. La sentenza che abbia disposto già in primo grado l’applicazione del lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva non è appellabile per espressa previsione del comma 3 dell’art. 593 c.p.p. Una volta applicata la pena sostitutiva, per la fase esecutiva, il lavoro di pubblica utilità conosce una disciplina differenziata rispetto alle altre pene sostitutive. Infatti, per la semilibertà e la detenzione domiciliare, l'art. 661, comma 1, c.p.p., così come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150/2022, attribuisce la competenza al magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell'art. 62 l. n. 689/1981, così come modificato dall'art. 71, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 150/2022. Invece, per la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la competenza sull'esecuzione della misura è ricondotta dal comma 1-bis dello stesso art. 661 c.p.p. al giudice che ha irrogato la pena al condannato nel giudizio di cognizione, che deve provvedere a norma dell'art. 63 legge n. 689/1981. Si noti, quindi, che, per le pene sostitutive, l’«intero sistema dell'esecuzione delle predette sanzioni sostitutive e del controllo sull'adempimento delle loro prescrizioni esclude, pertanto, l'intervento del pubblico ministero, al quale non è attribuito alcun potere di iniziativa né di segnalazione di eventuali violazioni, e neppure alcun coinvolgimento mediante la richiesta di pareri preventivi» [Cass. pen., sez. I, 11 marzo 2025, n. 21586]. Il rapporto con la liberazione anticipata L’obiettivo della Riforma Cartabia penale è quello di migliorare l’efficienza del processo penale mettendo a disposizione del giudice della cognizione, mediante le nuove pene sostitutive, misure che anticipino le alternative alla pena detentiva già previste dall’ordinamento penitenziario. In questa logica, invero, l’unico strumento «nuovo» è proprio il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, non previsto tra le misure alternative. Non sorprende, quindi, che, come visto, il Legislatore abbia dettato una disciplina esecutiva differenziata assegnandone la gestione al giudice che l’ha applicato, invece che al magistrato di sorveglianza (v. art. 661, comma 1-bis, c.p.p. e art. 63 legge n. 689/1981). La prassi ha dovuto, poi, confrontarsi con una questione applicativa di non poco momento costituita dal rapporto tra il lavoro di pubblica utilità costitutivo e la liberazione anticipata. Con la novella dell'art. 76 legge n. 689/1981, è stato previsto, infatti, che siano applicabili alle pene sostitutive alcune norme dell'ordinamento penitenziario puntualmente individuate: gli artt. 47, comma 12-bis, 51-bis, 51-quater e 53-bis della legge n. 354/1975. Applicabili, si precisa, «in quanto compatibili». A sua volta, il richiamato art. 47, comma 12-bis, ord. pen., statuisce che «all'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale... può essere concessa la detrazione di pena di cui all'art. 54», ossia, appunto, quella spettante per la liberazione anticipata. Secondo la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022, la scelta di richiamare proprio la norma che sancisce l’applicabilità della liberazione anticipata all’affidamento in prova al servizio sociale si regge sulla considerazione per cui questa misura alternativa «presupponendo espressamente l’osservazione del condannato in esecuzione penale esterna, e non in carcere, rappresenta un modello di disciplina adattabile (oltre che alle altre misure alternative) alle pene sostitutive» [v. Relazione illustrativa, p. 227]. Non a caso, riformando l'art. 57, comma 1, legge n. 689/1981, è stato espressamente precisato che «per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale ad un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo». A fronte di tali richiami normativi, la questione da sciogliere è se il lavoro di pubblica utilità sostitutivo sia «compatibile» con l’applicazione della liberazione anticipata. La giurisprudenza di legittimità ha dato, con più sentenze, univoca risposta affermativa. Il punto di partenza del ragionamento sta nell’evoluzione giurisprudenziale e normativa conosciuta dalla liberazione anticipata, originariamente considerata applicabile solo nel caso di esecuzione di pena «detentiva» e ormai, invece, estesa a tutte le forme di esecuzione, anche alternative, della pena e fintanto che il rapporto esecutivo non sia esaurito. E' stato, allora, sottolineato «come il lavoro di pubblica utilità sostitutiva sia imperniato su attività lavorative - prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore settimanali, aumentabili su richiesta del condannato - che hanno una spiccata attitudine rieducativa e risocializzante (art. 56-bis, commi 1 e 2, legge n. 689 del 1981); comporta delle prescrizioni, comuni anche alla semilibertà ed alla detenzione domiciliare (art. 56-ter, legge n. 689 del 1981), ed ha finalità di reinserimento sociale, dal momento che l'UEPE deve riferire al giudice non solo sull'effettivo svolgimento del lavoro da parte del condannato, ma anche ‘sulla condotta e sul percorso di reinserimento sociale’ (art. 63, comma 3, legge n. 689 del 1981)», per cui si può considerare una «pena-programma» tanto quanto la semidetenzione e la detenzione domiciliare sostitutive (per le quali non si può dubitare dell'applicabilità della liberazione anticipata) comparabile all'affidamento in prova al servizio sociale a cui, appunto, l'art. 47 c. 12-bis cit. estende la liberazione anticipata [Cass. pen., sez. I, 10 gennaio 2025, n. 10302; sovrapponibili, sul punto, Cass. pen., Sez. I, 20 marzo 2025, n. 18955, e Cass. pen., Sez. I, 16 aprile 2025, n. 26963]. Esistono, però, alcuni pronunciamenti di merito contrari in cui il magistrato di sorveglianza adito ha ritenuto di dover escludere l’applicabilità della liberazione anticipata visto che il LPUS non coinvolge l'intero spazio temporale della pena e la sua equiparazione alla pena detentiva deve intendersi come effettuata esclusivamente ai fini del computo di pena, caratteristiche che rendono, peraltro, poco chiaro come debba operare il ragguaglio temporale tra le ore di lavori svolte e la valutazione semestrale necessaria per la liberazione anticipata [Uff. Sorv. Firenze, 9 giugno 2025; Uff. Sorv. Padova 7 aprile 2025; Uff. Sorv. Verona 7 aprile 2025]. A quest’ultimo riguardo deve essere sinteticamente osservato che «in assenza di un intervento del legislatore, all’interprete si porrà la questione se la valutazione dovrà riguardare solo il semestre, ovvero solo n. 360 ore di LPU, ovvero un semestre (o più) durante il quale il reo abbia prestato almeno 360 ore di LPU» [Trib. Sorv. Venezia, 7 gennaio 2026, n. 1]. Anche laddove la soluzione sull’applicabilità della liberazione anticipata sia risolta positivamente, rimane contrastata la questione del giudice competente, rispetto alla quale la magistratura di sorveglianza non recede dal dichiararsi incompetente. La Cassazione, per parte sua, insiste in modo univoco ad attribuire la competenza sulla liberazione anticipata in seno al LPUS al magistrato di sorveglianza, invece che al giudice dell’esecuzione che pure, come visto sopra, gestisce gli altri profili esecutivi di questa pena sostitutiva. La ratio di tale attribuzione si regge sul dato letterale, considerato inequivoco e quindi ineludibile: «il richiamo all’art. 47 comma 12-bis, ord. pen., che riguarda l’affidamento in prova, comporta l’applicabilità della disposizione avente ad oggetto la liberazione anticipata, a tutte le pene sostitutive, compreso il lavoro di pubblica utilità. L’art. 47 comma 12-bis, ord. pen., d’altro canto, dispone che si applicano gli artt. 69, comma 8 e 69-bis e l’art. 54 comma 3. L’art. 69, comma 8, ord. pen., attribuisce al magistrato di sorveglianza, la competenza a provvedere con ordinanza sulla riduzione della pena per la liberazione anticipata, secondo la procedura di cui all’art. 69-bis» [Cass. pen., sez. I, 2 dicembre 2025, n. 1319/2016; radicano la competenza del magistrato di sorveglianza sull'art. 69-bis ord. pen., già Cass. pen., Sez. I, 10 gennaio 2025, n. 10302; Cass. pen., sez. I, 7 marzo 2025, n. 22662; Cass. pen., Sez. I, 20 marzo 2025, n. 18955; Cass. pen., sez. I, 19 novembre 2025, n. 37693]. La magistratura di sorveglianza ritiene, al contrario, di dovere svolgere un’interpretazione delle norme costituzionalmente orientata valorizzando l’argomento sistematico. Da una parte, si insiste sulla natura della liberazione anticipata quale mezzo di trattamento che non serve a favorire il mantenimento di ordine e disciplina negli istituti di pena o a supportare l'attività di vigilanza e controllo dei condannati in esecuzione extramuraria, né coincide con una sorta di indulto, dovendo bensì intendersi come improntato alla verifica periodica, puntuale e individualizzata sull'andamento del percorso trattamentale in dialogo costante con il magistrato di sorveglianza cui tale percorso è affidato. Dall'altro lato, si rileva che per il LPUS, il percorso esecutivo e trattamentale non è assegnato alla magistratura di sorveglianza, ma al giudice che ha applicato la pena sostitutiva. Per coerenza, quindi, con la funzione della liberazione anticipata, il giudice dell'esecuzione deve considerarsi competente anche rispetto a tale mezzo di trattamento [Trib. Sorv. Venezia, 7 gennaio 2026, n. 1, cit.]. L'attribuzione alla magistratura di sorveglianza della competenza sulla sola liberazione anticipata compromette l'unitarietà del rapporto esecutivo e rischia, duplicando le attribuzioni giurisdizionali in materia, di sfociare anche in provvedimenti antitetici che comprometterebbero la corretta esecuzione della pena sostitutiva e la valutazione di meritevolezza sulla detrazione a titolo premiale che è necessario restituire al giudice che valuta l'andamento complessivo dei lavori svolti [Uff. Sorv. Firenze, 9 giugno 2025]. In continuità con quanto, da ultimo, ribadito da C. Cost, 20 ottobre 2025, n. 210, sulla liberazione anticipata quale istituto chiave nel perseguimento della finalità rieducativa, la magistratura di sorveglianza considera costituzionalmente necessario che il Giudice che governa l’esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sia anche quello che applichi la liberazione anticipata in quanto è l’unico in grado di valutarla tempestivamente e ordinatamente nel tempo, seguendo le forme (e cioè il rito) del procedimento indicate nell’art. 69-bis ord. pen. e l’interessato conserverà il diritto al reclamo, che sono i due elementi in cui l’art. 47, comma 12-bis, ord. pen. richiama l’art. 69-bis ord. pen.. [Uff. Sorv. Spoleto, 7 gennnaio 2026; Uff. Sorv. Pisa, 3 marzo 2026]. A fronte di tali tanto opposte quanto ferme interpretazioni del quadro normativo, il Magistrato di Sorveglianza di Napoli ha ritenuto di dover investire la Corte costituzionale del dubbio sulla costituzionalità degli artt. 69 e 69-bis legge n. 354/1975 interpretati dal diritto vivente, ossia dalle univoche decisioni di legittimità, come attributivi al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sulla liberazione anticipata nei confronti di soggetto condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all’art. 20-bis c.p. Sul piano del contrasto con l'art. 3 Cost., si evidenzia che, poiché tutta l’esecuzione di questa pena sostitutiva è sottratta alla valutazione del magistrato di sorveglianza, appare manifestamente irragionevole prevedere l’intervento di tale magistrato solo nel momento premiale della liberazione anticipata. In questo senso, la formulazione letterale degli artt. 69 e 69-bis l.o.p. appare «ascrivibile ad una dimenticanza, più che ad una ponderata scelta di sistema». Rispetto all’art. 27, comma 3, ultima parte, Cost., l'ordinanza di remissione paventa che il rischio che la decisione del magistrato di sorveglianza, ignaro del resto del percorso esecutivo, rischi di essere meramente formale con pregiudizio della finalità rieducativa [Uff. Sorv. Napoli, 9 settembre 2025]. Data la rilevanza pratica della questione, si auspica che l’invocato intervento della Consulta fornisca l’occasione per la definizione chiara del riparto di competenze. Riferimenti Nicolò, Pene sostitutive: disallineamenti e ingerenze tra cognizione ed esecuzione, in Cass. pen. 2023, pp. 4359 ss. Risicato, La riforma delle pene sostitutive tra molti pregi e qualche asimmetria, in RIDPP 2023, pp. 585 ss. Bartoli, Punire in libertà. Le nuove pene sostitutive, in RIDPP 2023, pp. 1399 ss. Romano, Ancora in tema di liberazione anticipata e lavori di pubblica utilità sostitutivi: i dubbi irrisolti e le possibili vie di fuga, tra l’incudine della Corte di cassazione ed il martello della Corte costituzionale, in Giurisprudenza penale web, 2025, 12. Sabella, Liberazione anticipata e lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Prove di compatibilità per la via dell'affidamento in prova, in Cass. pen., 2025, pp. 3243 ss. Bianchi, La Cassazione ribadisce l'applicabilità della liberazione anticipata al lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la competenza del magistrato di sorveglianza (nel persistente "disagio" di quest'ultimo), in www.sistemapenale.it, 23 luglio 2025, che annota Cass. pen., sez. I, 7 marzo 2025, n. 22662, e Uff. Sorv. Firenze, 9 giugno 2025. Zappia, La liberazione anticipata può essere concessa anche al condannato al lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve, in Diritto & Giustizia, 2025, 96, pp. 6 |