Contributo unificato in cassazione nelle controversie in materia di lavoro
22 Giugno 2026
II Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara ha chiesto al CNF se il contributo unificato dovuto per i processi dinanzi alla Corte di cassazione nelle controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego fosse dovuto solo nella misura indicata dall’art. 13, comma 1, lett. a)-g) comma 1, d.p.r. n. 115/2002 o se fosse anch’esso soggetto al raddoppio previsto nell’art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002. Dopo aver ritenuto ammissibile il quesito – in quanto pur attenendo a materia fiscale e dunque diversa dall’ordinamento e dalla deontologia forense, riguarda profili direttamente incidenti sulle condizioni di esercizio della professione di avvocato – il CNF ha richiamato l’art. 13, comma 1, lett. a) del d.p.r. n. 115/2002 che include tra i procedimenti per i quali è dovuto il pagamento del contributo unificato – determinando lo stesso nella misura di euro 43 – anche le controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall’art. 9, comma 1-bis. Tale ultima disposizione prevede che «nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all’art. 13, comma 1». Da tale disposizione deriva quindi che: |