Contributo unificato in cassazione nelle controversie in materia di lavoro

La Redazione
22 Giugno 2026

Il Consiglio Nazionale Forense, con il parere n. 30 del 25 maggio 2026, ha chiarito che nelle controversie in materia di lavoro il contributo è dovuto secondo gli ordinari scaglioni di valore di cui all’art. 13, comma 1, d.p.r. n. 115/2002.

II Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara ha chiesto al CNF se il contributo unificato dovuto per i processi dinanzi alla Corte di cassazione nelle controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego fosse dovuto solo nella misura indicata dall’art. 13, comma 1, lett. a)-g) comma 1, d.p.r. n. 115/2002 o se fosse anch’esso soggetto al raddoppio previsto nell’art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002.

Dopo aver ritenuto ammissibile il quesito – in quanto pur attenendo a materia fiscale e dunque diversa dall’ordinamento e dalla deontologia forense, riguarda profili direttamente incidenti sulle condizioni di esercizio della professione di avvocato – il CNF ha richiamato l’art. 13, comma 1, lett. a) del d.p.r. n. 115/2002 che include tra i procedimenti per i quali è dovuto il pagamento del contributo unificato – determinando lo stesso nella misura di euro 43 – anche le controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall’art. 9, comma 1-bis. Tale ultima disposizione prevede che «nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all’art. 13, comma 1».

Da tale disposizione deriva quindi che:
a) nelle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie il contributo unificato è dovuto nella misura di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), salvo che l’interessato si trovi nelle condizioni reddituali previste dall’art. 9, comma 1-bis (in tal caso, infatti, il contributo unificato non è dovuto);
b) nelle controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego il contributo unificato è dovuto nella misura di cui all’art. 13, comma 3, il quale dispone che – per tali procedimenti – il contributo è ridotto della metà, sempre che non ricorrano le condizioni reddituali previste dall’art. 9, comma 1-bis (in tal caso, infatti, il contributo unificato non è dovuto);
c) per i processi dinanzi alla Corte di cassazione il contributo è dovuto nella misura di cui all’art. 13, comma 1. Nel caso dei processi dinanzi alla Corte di cassazione quindi: c1) non si applica la deroga prevista dall’art. 9, comma 1-bis (e si applicano cioè le regole ordinarie sulla capacità reddituale di cui all’art. 76) e c2) il contributo è dovuto secondo gli ordinari scaglioni di valore di cui all’art. 13, comma 1. Da ciò dovrebbe discendere tuttavia, a rigore, che per effetto dell’ultimo inciso dell’art. 9, comma 1-bis ai processi dinanzi alla Corte di cassazione non si applichi la disposizione di cui all’art. 13, comma 1-bis, che, come anticipato, prevede il raddoppio del contributo unificato.

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