Rapina e aggravante dell'uso delle armi: sussiste in caso di simulazione dell'arma?
23 Giugno 2026
In tema di rapina, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante dell’uso delle armi, è sufficiente la rappresentazione di una falsa realtà, tale che la vittima percepisca ragionevolmente, considerate le circostanze di tempo, di luogo e di persona, una minaccia a mano armata, anche se l’agente abbia semplicemente simulato la disponibilità dell’arma, in maniera credibile (Fattispecie in cui l’imputato, sorprendendo la vittima mentre effettuava un prelievo bancomat, le puntava al fianco un oggetto acuminato qualificato come coltello, poi risultato inesistente, essendo stato rinvenuto soltanto un mazzo di chiavi). Si veda anche Cass. pen., sez. II, 16 gennaio 2026, n. 6240, non mass., secondo cui per configurare l'aggravante dell'uso dell'arma nel delitto di rapina è sufficiente il ricorso ad una arma giocattolo che non sia immediatamente riconoscibile come tale e che ‘appaia’, dunque, come un'arma da sparo: in sostanza, per la configurabilità dell'aggravante in questione rileva solo l'apparenza estrinseca dell'arma, di talché ad escluderla vale non la esistenza di segni dell’arma da gioco (quali il tappo rosso o similari), ma la loro visibilità e riconoscibilità da parte della vittima (Cass. pen., sez. V, 1° febbraio 2023, n. 12757, Rv. 284295 – 01; Cass. pen., sez. V, 11 marzo 2023, n. 16647, Rv. 224796 - 01). L'accertamento della riconoscibilità dell'arma come un oggetto da gioco deve essere dunque effettuato valutando sia le circostanze ambientali oggettive, che incidono sulla visibilità dei segni del giocattolo, sia la percezione soggettiva che la vittima ha avuto di quei segni (Cass. pen., sez. II, 22 giugno 2021, n. 39253, Rv. 282203 – 01). Nella specie, la (omissis) ha spiegato di avere inizialmente pensato si trattasse di un’arma vera perché priva del tappo rosso, tanto che in quel frangente, in cui la (omissis) entrava in infermeria puntando la pistola, riusciva ad impossessarsi del telefono della infermiera (pag. 22 della sentenza di primo grado) e solo in un secondo momento, quando si accorgeva del rumore di plastica, la persona offesa poneva in essere una resistenza ingaggiando una colluttazione con l’imputata (pag. 5 della sentenza impugnata). Dunque, l’oggetto, che possedeva, all'apparenza, le caratteristiche intrinseche di un'arma, è stato anche temporaneamente riconosciuto come arma dalla vittima, sì da provocare nel soggetto passivo un effetto intimidatorio più intenso. In termini Cass. pen., sez. II, 22 giugno 2021, n. 39253 Rv. 282203-01 (non sussiste la circostanza aggravante in caso di arma giocattolo munita del tappo rosso); Cass. pen., sez. II, 17 novembre 2017, n. 4712, Rv. 272012-01 (conforme alla precedente); Cass. pen., sez. II, 27 marzo 2014, n. 18382, Rv. 260048-01 (sussiste la circostanza aggravante dell'uso delle armi qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo); Cass. pen., sez. II, 1° dicembre 2010, n. n. 44037, Rv. 249042-01 (come la precedente). Per l’orientamento contrario si veda Cass. pen., sez. II, 18 febbraio 2025, n. 12034, non mass., secondo cui ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'arma, pur non essendo indispensabile che l'arma sia addirittura impugnata per minacciare è necessario che il reo sia palesemente armato, ovvero che l'arma che essa sia portata in modo da poter intimidire, cioè in modo da lasciare ragionevolmente prevedere e temere un suo impiego quale mezzo di violenza o minaccia per costringere il soggetto passivo a subire quanto intimatogli. Per contro, si è chiarito che la semplice simulazione della disponibilità di un’arma non integra l’aggravante dell’uso delle armi in relazione al delitto di rapina. Nella specie, la Corte ha escluso la ricorrenza della circostanza aggravante dell’uso delle armi in relazione al delitto di rapina impropria in caso di utilizzo di uno spray urticante per minacciare l'addetto alla sicurezza dell'esercizio Esselunga. Invero, il (omissis) si era limitato a segnalare che l'indagato aveva in mano «... qualcosa che sembrava uno spray...» ma nessun riscontro era stato acquisito sul punto, né sulla reale natura dell'oggetto né, tantomeno, sulla tipologia dello spray (se tale effettivamente di questo si era trattato). In termini, Cass. pen., sez. II, 16 novembre 2018, n. 4160, Rv. 274898 - 02, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto l'aggravante per il solo fatto che le vittime avevano riferito di essersi sentite pungere alla schiena da «qualcosa che sembrava un oggetto acuminato», che non avevano visto e che non era stato successivamente rinvenuto. Cass. pen., sez. II, 23 marzo 2021, n. 22462, non mass. (non sussiste la circostanza aggravante dell’uso delle armi se i presenti nel corso della rapina escludono il riferimento a circostanze obiettivamente rilevabili - avendo solo alcuni supposto che alcuno dei rapinatori potesse aver indosso un’arma - dimostrative della disponibilità di armi da parte dei rapinatori); Cass. pen., sez. II, 4 marzo 2021, n. 14366, non mass. (non sussiste la circostanza aggravante dell’uso delle armi in caso di apparente uso dell’arma contestata - apparenza creata ponendo la mano in tasca -); Cass. pen., sez. II, 23 giugno 2010, n. 32427, Rv. 248358-01 (come la precedente). |