Viola il divieto di reformatio in peius l'aumento della pena base utilizzata in primo grado

La Redazione
18 Giugno 2026

In tema di divieto di reformatio in peius a seguito di impugnativa proposta dal solo imputato, il giudice dell’appello, anche quando escluda una circostanza aggravante, non può aumentare la pena base presa a riferimento dal giudice di primo grado.

Viola il divieto di reformatio in peius la sentenza di appello, emessa a seguito di impugnazione del solo imputato, che, pur escludendo la recidiva e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, con conseguente diminuzione complessiva della pena, nel determinare la pena per il reato tentato con il metodo bifasico diminuisca la pena prevista per il delitto consumato di una frazione inferiore a quella applicata in primo grado, così incidendo in senso peggiorativo su un segmento del calcolo sanzionatorio e determinando una pena base, di fatto, più elevata (Cass. pen., sez. III, 26 aprile 2021, n. 24860, Rv. 281428-01; Cass. pen., sez. III, 13 maggio 2014, n. 3903, Rv. 263193-01).

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