Pubblicati dal CNDCEC i «Principi di comportamento dell’Esperto della composizione negoziata»
24 Giugno 2026
I principi vedono la luce dopo un periodo di consultazione pubblica della bozza di documento iniziato nel gennaio del 2026 e terminato il mese successivo. Con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026 era poi stata aggiornata la disciplina operativa della composizione negoziata della crisi d’impresa, recependo le novità introdotte dal d.lgs. n. 136/2024 (c.d. Correttivo-ter al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Il documento si colloca nel solco di altre iniziative del Consiglio nazionale quali la redazione e l’aggiornamento dei «Principi di attestazione dei piani di risanamento» (ultima revisione 2024) e dei «Principi di redazione dei Piani di risanamento» (ultima revisione 2022). Si legge nella presentazione che «i Principi devono essere letti in combinazione con le norme deontologiche della Professione (…)» e che, pur essendo indirizzati ai Commercialisti, i Principi possono assumere una valenza trasversale, trovando eventuale applicazione da parte di chiunque, pur se non iscritto all’Albo, accetti l’incarico di Esperto indipendente. Si sottolinea come l’Esperto rimanga, comunque, sempre tenuto a utilizzare il proprio giudizio professionale, evidenziando nella sua relazione i casi specifici in cui considera più utile discostarsi dalle indicazioni generali. I Principi sono suddivisi in undici paragrafi e organizzati secondo le diverse fasi dell’iter operativo dell’Esperto. In essi vengono affrontati gli aspetti attinenti alla nomina e accettazione dell’incarico, all’attività propedeutica alla valutazione della concreta possibilità di risanamento (analisi della documentazione, test pratico, analisi di coerenza e delle linee di intervento, scambio informativo con l’organo di controllo e il revisore legale, convocazione dell’imprenditore e primo incontro, individuazione delle parti con cui intrattenere le trattative), alle trattative, ai pareri che l’Esperto è tenuto a fornire, al monitoraggio sulla gestione dell’impresa, agli accordi transattivi, alle fattispecie riguardanti gruppi di imprese, alla relazione finale, ai pareri nel concordato semplificato (che può eventualmente seguire la composizione negoziata), alla responsabilità civile e penale dell’Esperto. |