Il focus si sofferma sui più recenti arresti giurisprudenziali in tema di astensione e ricusazione del consulente. Il consulente, infatti, quale longa manus del giudice, deve essere ed apparire terzo ed imparziale e non deve, o avere avuto, rapporti professionali o personale con le parti ovvero i consulenti tecnici di parte tali da renderlo o farlo apparire parziale dinnanzi a tutte gli attori del processo.
Premessa
La consulenza tecnica rappresenta, sempre di più, un ausilio fondamentale per il giudice in quei procedimenti in cui la risoluzione di problematiche tecniche è essenziale per la decisione della controversia. Si innesta, quindi, all’interno del procedimento giudiziario un subprocedimento che parte dalla nomina del consulente o di un collegio peritale (ad esempio, per le cause di cd. responsabilità per colpa professionale medica), e degli eventuali ausiliari, e termina con il deposito della consulenza. Le operazioni peritali sono un terreno molto delicato dove il consulente svolge le indagini «delegate» dal giudice e, nello stesso tempo, deve garantire il contradditorio tecnico tra le parti sia nella fase più operativa delle indagini che nella fase successiva alla redazione della bozza di elaborato peritale redatta dal consulente. Il presente contributo si soffermerà sui più recenti arresti giurisprudenziali in tema di astensione e ricusazione del consulente. Il consulente, infatti, quale longa manus del giudice, deve essere ed apparire terzo ed imparziale e non deve, o avere avuto, rapporti professionali o personale con le parti ovvero i consulenti tecnici di parte tali da renderlo o farlo apparire parziale dinnanzi a tutte gli attori del processo.
La disciplina processuale: brevi cenni
L’art. 61 c.p.c. prevede che: «Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica» mentre l’art.62 c.p.c. stabilisce che «Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss. e degli artt. 441 e 463». La funzione del C.T.U., quindi, è quella di assistere il giudice nella risoluzione di problematiche di natura tecnica, che si presentino al giudice stesso allorché le domande formulate dalle parti non consistano esclusivamente nella proposizione di questioni giuridiche, ma vadano decise - in punto di diritto - domande che richiedono altresì una preventiva risoluzione di questioni tecniche (ad esempio l’accertamento di un requisito sanitario, la dinamica di un incidenza stradale, il nesso causale tra la condotta di un medico e le lesioni patite da un paziente, ecc.). L’attività peritale, una volta effettuata, confluisce in un elaborato peritale, la cui redazione e successivo deposito viene disciplinato dall’art. 195 c.p.c. Quest’ultima disposizione prevede che «Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l’intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'art. 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse». L’art.64 c.p.c. disciplina, invece, le ipotesi di responsabilità del consulente e viene previsto che «si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a € 10.329. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti». Dalla disposizione anzidetta si evince la particolare delicatezza ed importanza dell’incarico peritale e le connesse responsabilità del perito il quale deve essere particolarmente diligente ed accurato nello svolgimento delle indagini delegate dal giudice e, al contempo, garantire quella imparzialità di tipo tecnico necessaria al miglior svolgimento dell’incarico e per garantire un effettivo contraddittorio tra tutte le parti del giudizio.
L'astensione e la ricusazione del consulente tecnico d'ufficio
Il consulente tecnico d'ufficio, come il giudice, senza dubbio non deve esser legato a nessuna delle parti del processo e la sua imparzialità è garantita dalla legge attraverso gli istituti dell'astensione e della ricusazione (cfr. Cass. civ. 22 luglio 2004, n. 13667). Nondimeno, qualora il consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice non abbia osservato l'obbligo di astensione a lui derivante ai sensi del combinato disposto degli artt. 63 e 51 c.p.c., la parte interessata deve proporre istanza di ricusazione nei modi e nei termini previsti dall'art. 192 c.p.c., restandole, in difetto, preclusa la possibilità di far valere successivamente la detta situazione di incompatibilità (cfr. Cass. civ. 8 marzo 2001, n. 3364). Analogamente, si afferma in giurisprudenza, i suddetti principi vanno a pieno titolo ribaditi anche con riferimento agli altri prestatori d'opera di cui gli ausiliari del magistrato siano stati autorizzati ad avvalersi ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, art. 56, comma 3 (vedasi Cass. civ. 16 maggio 2016, n. 9968).
L’art. 63 c.p.c. prevede che: «Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione. Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51. Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato». L’art. 192 c.p.c. prevede, invece, che «L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice. Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando [nella cancelleria] ricorso al giudice istruttore. Questi provvede con ordinanza non impugnabile». Le parti possono, quindi, ricusare il CTU nominato «per i motivi» indicati all’art. 51 c.p.c. Quest’ultima norma prevede, in particolare, che «Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore».
La giurisprudenza di legittimità ha di recente affermato che la causa d'incompatibilità del consulente d'ufficio non può essere fatta valere in sede di giudizio di legittimità se non sia stata tempestivamente denunciata con richiesta di ricusazione formulata ai sensi dell'art. 192 c.p.c. (Cass. civ. 12 novembre 2024, n. 29163) mentre in altra recente decisione è stato stabilito che l'utile esperimento del rimedio della ricusazione del consulente tecnico è condizionato alla rigorosa osservanza del termine stabilito dall'art. 192 c.p.c. per proporre la relativa istanza dinanzi al giudice che lo ha nominato: scaduto inutilmente tale termine, la semplice sussistenza di motivi di ricusazione non può, di per se, determinare una pronuncia di nullità della relazione tecnica o di sostituzione del consulente. Né ha rilevanza che i motivi medesimi siano stati conosciuti dalla parte interessata dopo la scadenza del termine anzidetto o siano anche successivamente sopravvenuti: in tal caso, è consentito alla parte sottoporli al giudice onde sollecitarlo ad avvalersi della facoltà discrezionale, attribuitagli dall'art. 196 c.p.c., di disporre per gravi ragioni la rinnovazione delle indagini tecniche o la sostituzione del consulente (vedasi Cass. civ. 13 marzo 2023, n. 7280).
Quindi la parte che ha conoscenza di un motivo per ricusare il consulente deve osservare necessariamente il termine (perentorio) previsto dall’art. 192 c.p.c. Scaduto il termine la parte non potrà far valere il «motivo» quand’anche lo avesse conosciuto successivamente al termine previsto dalla norma processuale. In questi casi, invece, potrà sollecitare il giudice ad avvalersi dei poteri di sostituzione del consulente o di rinnovazione delle indagini exart.196 c.p.c. qualora il motivo di ricusazione «tardiva» possa integrare i «gravi motivi» previsti dall’anzidetta norma. I poteri del giudice exart.196 c.p.c. potranno essere sollecitati anche quando vi siano soltanto ragioni di opportunità e di convenienza che impongano al consulente di astenersi.
Cass. civ. 9 aprile 2025, n. 9360 ha ritenuto che la circostanza di una collaborazione scientifica o didattica tra il consulente tecnico d'ufficio e il consulente di parte, all'interno di manuali oppure istituti universitari, non costituisce automaticamente una causa di astensione del CTU. La collaborazione può costituire, secondo questa decisione, una causa di astensione solo se determina una comunione di interessi che induca il consulente d'ufficio a non contraddire quello di parte. App. L'Aquila, sez. lav., sent., 21 febbraio 2025, n. 75, in una fattispecie molto particolare, ha ritenuto che la pregressa collaborazione autonoma di breve durata con l'INAIL da parte del consulente tecnico d'ufficio non ne giustifica la sua sostituzione in assenza di comprovati gravi motivi o di elementi che indichino un'influenza effettiva sulle conclusioni per il caso specifico.
Conclusioni
Il tema della ricusazione ed astensione del CTU è sicuramente di grande attualità in quanto le consulenze, soprattutto in tema di responsabilità medica e contabile, sono particolarmente delicate e i poteri di accertamento dell’organo tecnico del giudice sono, oramai, così ampi che la necessaria terzietà del consulente e dei suoi ausiliari appare davvero un valore imprescindibile.
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Sommario
L'astensione e la ricusazione del consulente tecnico d'ufficio