Competenza territoriale nelle cause di divisione ereditaria, anche parziale

La Redazione
24 Giugno 2026

La competenza territoriale nelle cause di divisione ereditaria, anche quando abbia ad oggetto solo parte dei beni o singoli cespiti, spetta in via esclusiva al giudice del luogo di apertura della successione, in deroga al forum rei sitae e ai criteri ordinari.

In tema di competenza per territorio, questa si determina in base alla domanda principale e non alla riconvenzionale, ai sensi dell’art. 36 c.p.c. Nelle cause di divisione ereditaria, anche parziale o avente ad oggetto singoli beni interamente compresi nell’asse, opera la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo di apertura della successione ex art. 22, n. 1, c.p.c., in deroga al forum rei sitae e ai criteri di cui all’art. 23 c.p.c., poiché tali controversie attengono comunque all’universalità dei rapporti facenti capo al de cuius.

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