Il reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale

24 Giugno 2026

Il focus disamina, sinteticamente, i punti salienti dell’art. 124 d.lgs. n. 14/2019 che disciplina il reclamo avverso i decreti del giudice delegato e del tribunale quale rimedio impugnatorio generale ed ampio di cui può avvalersi un’amplia platea di soggetti nell’ambito di una procedura concorsuale.

Premessa

L’art. 124 d.lgs. n. 14/2019 disciplina il reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale e, salvo alcune modifiche, ripropone il contenuto dell’art. 26 l. fall.

Il comma 1 dell’art. 124 stabilisce che «Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale il curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo …».

Ne consegue che il reclamo disciplinato dalla norma costituisce un rimedio generale e sussidiario, applicabile in ogni ipotesi in cui non sia applicabile, per espressa disposizione, un diverso rimedio impugnatorio.

Il reclamo ha infatti natura di rimedio endoconcorsuale di carattere impugnatorio; ha una funzione di garanzia processuale e, quindi, di controllo, da parte del debitore, dei creditori, dei soggetti terzi interessati, sui decreti emessi dal giudice delegato e del tribunale, sia di natura ordinatoria, sia di natura decisoria; nonché sui provvedimenti gestori e decisori che non sono dichiarati esplicitamente non impugnabili o per i quali non è previsto uno specifico rimedio impugnatorio. (F. De Santis, Sub art. 124, in F. Santangeli (a cura di), Il codice della crisi e della insolvenza. Commento al dlgs 12 gennaio 2019 n. 14 e succ. modifiche, Milano, 2023, 818).

Secondo la Suprema Corte (Cass civ., sez. I, 8 Maggio 2024, n. 12523) il reclamo previsto dall'art. 124 d.lgs. n. 14/2019, a differenza delle norme contenute negli artt. da 40 a 53 dello stesso codice, che regolano in linea generale il procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, riguarda la procedura di liquidazione giudiziale e non può essere esteso o applicato in via analogica a procedure di diversa natura, in mancanza di uno specifico richiamo normativo. Ma il d.lgs. n. 136/2024, con riferimento al concordato preventivo, ha introdotto nel d.lgs. n. 14/2019 l'art. 93-bis con la rubrica «reclami». Esso stabilisce che «i decreti del giudice delegato e del tribunale sono reclamabili ai sensi dell'articolo 124». Si sostiene «che la norma, pur inserita in modo autonomo nella disciplina del concordato preventivo, si possa applicare anche agli altri strumenti di regolazione della crisi, accordi di ristrutturazione e PRO. Depongono in tal senso, accanto alle medesime esigenze di tutela rapida ed immediata dei soggetti interessati (si pensi ad un rigetto della richiesta di autorizzazione di un finanziamento prededucibile, che è misura certamente ottenibile anche negli ADR), ragioni storiche e sistematiche, che rendono l'art. 124 di stretta derivazione dell'art. 26 l. fall.» (A. Farolfi, Decreto legislativo - 12/01/2019 - n. 14 art. 124 - Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale in Dejure).

Legittimazione attiva e passiva

L’art 124, comma 1, d.lgs. n. 14/2019 stabilisce che legittimati attivi a proporre il reclamo sono il curatore, il comitato dei creditori, il debitore e qualunque altro interessato ovvero un soggetto che sostiene di subire effetti pregiudizievoli indirettamente derivanti dal provvedimento giudiziale destinato ad incidere sulla situazione soggettiva di diritto di cui è titolare. Quest’ultima legittimazione rappresenta “una precisa indicazione dell’innesto di un sistema diffuso di controlli sugli atti della procedura quando vanno ad incidere sui diritti dei terzi. Ma un controllo diffuso non può spingersi sino a ricomprendere una legittimazione al reclamo fondata sulla mera regolarità della procedura. (M. Fabiani, Il ruolo e il posizionamento del Giudice delegato (anche con riferimento ai reclami) nella liquidazione giudiziale, in dirittodellacrisi.it, 2026, 10). La legittimazione attiva è riconosciuta anche ai singoli creditori.

Considerato che il decreto giudiziale può essere decisorio oppure non decisorio, nel primo caso l’interesse ad impugnare corrisponde a quello previsto dall’art. 100 c.p.c.; nel secondo caso il provvedimento impugnato non genera una soccombenza tecnica e, quindi, la legittimazione ad impugnare potrebbe essere riconosciuta a chiunque intenda far valere un generico interesse al rispetto della legalità.

Il debitore è legittimato a proporre il reclamo sia per impugnare i decreti che lo riguardano direttamente sia quelli che attengono alle vicende della procedura e che si riflettono sulla sua posizione.

L’art. 124 d.lgs. n. 14/2019 non prevede la legittimazione attiva per il Pubblico Ministero. Occorre considerare che la titolarità dell’azione del pubblico ministero in sede civile è eccezionale (art. 69 c.p.c.). Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, il p.m. non ha potere di azione e tanto meno di impugnazione (Cass. civ. 13 marzo 2018, n. 6093); di conseguenza deve negarsi la legittimazione del p.m. ad impugnare mediante reclamo endofallimentare un provvedimento del giudice delegato, tanto più che l’art. 26 l. fall. così come l’art. 124 d.lgs. n. 14/2019 indica tassativamente i soggetti legittimati.

Il curatore ha una legittimazione passiva necessaria è (Cass. civ.19 marzo 2009, n. 6710) e così i controinteressati; mentre essa non è prevista per il comitato dei creditori.

Si pone il quesito della individuazione del soggetto passivo nella ipotesi in cui il curatore abbia impugnato il provvedimento del giudice delegato e non siano presenti controinteressati, come nella ipotesi in cui abbia proposto il reclamo per diritti o interessi propri. Si esclude che il comitato dei creditori possa avere la rappresentanza della liquidazione giudiziale poiché tale organo non ha poteri gestionali. Si sostiene che, in queste ipotesi, occorre procedere alla nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c., che assuma il ruolo di rappresentante della massa dei creditori; e che, essendo il procedimento di cui all’art. 124 d.lgs. n. 14/2019 strutturato come procedimento necessariamente bilaterale, la nomina di un curatore speciale è necessaria in ogni situazione in cui manchi un contraddittore (G. Iacono, Il Reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato e del tribunale ex art. 124 CCII, in Il Diritto Della Crisi D’Impresa, a cura di A. Didone, F. De Santis, I. Pagni, Milano, 2026, 1689).

L’omessa notificazione ai soggetti controinteressati determina la improcedibilità della impugnazione

I termini processuali per proporre il reclamo

L’art. 124, commi 1 e 2, d.lgs. n. 14/2019 stabiliscono i termini entro i quali le parti legittimate devono proporre il reclamo. Esso deve essere proposto entro un termine breve, perentorio, di dieci giorni, ma il dies a quo non è unico. Per il curatore, il debitore, il comitato dei creditori e per il soggetto che ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il singolo provvedimento, il termine decorre dalla comunicazione o dalla notificazione del decreto. L’utilizzo della congiunzione disgiuntiva «o», non attribuisce al reclamante la possibilità di scegliere il momento da quando far decorrere il termine, considerato che il dies a quo va identificato nel compimento della prima formalità.

Sia la comunicazione che la notificazione devono riguardare l’intero provvedimento; in mancanza si applica il termine lungo di novanta giorni.

Per gli altri soggetti interessati, il termine decorre dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie previste dalla legge o disposte dal giudice delegato o dal tribunale se quest’ultimo ha emesso il provvedimento. (Cass. civ. 17 dicembre 2012, n. 23212).

Il comma 2 dell’art. 124 d.lgs. n. 14/2019 prevede un termine lungo per la proposizione del reclamo che si applica qualora non sia stata effettuata la comunicazione, la notificazione o le altre formalità pubblicitarie previste dal comma 1 dell’art. 124. In questi casi il reclamo deve essere proposto entro il termine di novanta giorni decorrente dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura. Questo termine riguarda il reclamante principale ma non il reclamante in via incidentale, il quale può attendere fino all’udienza fissata per la discussione del reclamo principale.

Pur considerando il silenzio normativo dell’art. 124, si può sostenere, secondo i principi generali in materia di impugnazione, che anche il termine lungo ha natura perentoria.

Il comma 2 dell’art. 124 d.lgs. n. 14/2019 stabilisce che, in ogni caso, il reclamo non è proponibile dopo che sia decorso il termine di novanta giorni.

Dalla disciplina normativa contenuta nei commi 1 e 2 dell’art. 124 d.lgs. n. 14/2019 si evince che è ampia la platea dei soggetti che hanno la legittimazione attiva; se si considera la differente tipologia della decorrenza dei termini, ne consegue che possono essere presentati plurimi reclami avverso il medesimo provvedimento: in questa ipotesi essi vanno riuniti.

Si pone il quesito della soluzione da applicare nella ipotesi in cui il tribunale provveda su un reclamo prima che sia decorso il termine di impugnazione per altri soggetti legittimati ad impugnare. La soluzione processuale ritenuta preferibile è quella secondo cui la stabilità del provvedimento adottato in sede di reclamo non si estende nei confronti dei soggetti che possono proporre il reclamo nel termine lungo di novanta giorni (M. Fabiani, op. cit., 24). La Suprema Corte (Cass. civ. sez. I, 14 febbraio 2025, n. 3776), con riferimento ad una fattispecie disciplinata dalla legge fallimentare, ha statuito che in tema di reclamo avanti al tribunale fallimentare dei decreti del giudice delegato aventi natura decisoria, qualora il provvedimento impugnato non sia stato comunicato, non opera il termine di cui all'articolo 26 della legge fallimentare, bensì quello annuale, decorrente dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 327 del cpc. Per converso, deve invece ritenersi che, in presenza di un provvedimento avente natura non decisoria il termine di impugnazione debba essere quello di cui all'articolo 26, quarto comma, della legge fallimentare e cioè il termine ultimo di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria. Ai termini processuali stabiliti dall’art. 124 d.lgs. n. 14/2019 per proporre il reclamo, in forza dell’art. 9 del d.lgs. n. 14/2019 non si applica la sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742.

L’oggetto del reclamo

Possono essere impugnati tutti i provvedimenti adottati dal giudice delegato e dal tribunale, siano essi decisori che ordinatori.

Il curatore può proporre reclamo avverso tutti i provvedimenti emessi dal giudice delegato lesivi di diritti o interessi personali, come in tema di spese o compensi, oppure nei casi in cui rilevi che il decreto non sia stato emesso nell’interesse dei creditori e della procedura. Il curatore può impugnare con il reclamo anche le autorizzazioni che il giudice delegato effettua nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo; può proporre reclamo nel caso di vizi o anche di dissenso per motivi di merito. Con il reclamo ai sensi dell’art. 124 d.lgs. n. 14/2019 può essere impugnato il decreto emesso dal giudice delegato a seguito del reclamo proposto ai sensi dell’art. 133 d.lgs. n. 14/2019 dal comitato dei creditori, del debitore e da ogni altro interessato contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore. Può essere promosso avverso i decreti emessi dal giudice delegato nell’esercizio dei poteri sostitutivi conferiti dall’art. 140, comma 4, d.lgs. n. 14/2019 nelle ipotesi di inerzia del comitato dei creditori, di impossibilità di funzionamento ed in circostanze di urgenza.

Per quanto riguarda i creditori, vi sono varie ipotesi in cui il decreto del giudice delegato è impugnabile, come, ad esempio, il decreto del giudice delegato con il quale sia stata dichiarata l’inammissibilità della domanda tardiva di ammissione al passivo (art.208 d.lgs. n. 14/2019); il decreto del giudice delegato che dispone di non farsi luogo alla fase di accertamento del passivo rispetto ai crediti concorsuali per insufficiente realizzo (art. 209 d.lgs. n. 14/2019); il decreto con il quale si dispone la restituzione a terzi dei beni mobili sui quali essi vantino diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili (art. 196, comma 1, d.lgs. n. 14/2019) (G. Iacono, op. cit., 1693).

I provvedimenti non reclamabili ex art 124 d.lgs. n. 14/2019 sono quelli per i quali vi è una clausola normativa che esclude espressamente la reclamabilità e quelli per i quali è previsto un autonomo mezzo di impugnazione.

Sono esclusi dalla reclamabilità i decreti che provvedono sui compensi e sulle spese del curatore, avverso i quali si applica l’art. 170 T.U. spese di giustizia; quelli che ordinano la cessazione dell’esercizio provvisorio della impresa; quelli con i quali sono decisi i reclami avverso provvedimenti del giudice delegato che abbiano deciso sugli atti di amministrazione del curatore, sulle autorizzazioni e sui dinieghi del comitato dei creditori in funzione decisoria su diritti soggettivi. I provvedimenti non soggetti a reclamo che siano resi in funzione decisoria e su diritti soggettivi possono essere impugnati con ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost.

Il ricorso e lo svolgimento del procedimento impugnatorio

Il comma 3 dell’art. 124 d.lgs. n. 14/2019 stabilisce che il reclamo si propone con ricorso che deve contenere la indicazione del tribunale o della Corte d’Appello competente, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale; le generalità, il codice fiscale del ricorrente e il nome e il domicilio digitale del difensore; l’esposizione dei motivi del reclamo con le relative conclusioni, l’indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

I mezzi di prova possono essere tutti quelli che possono essere introdotti nel processo ordinario di cognizione.

L’art. 29, comma 1, del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito alla lettera c) del comma 3 le parole: «delle ragioni di fatto e di diritto» con le seguenti: «dei motivi».
In base all'art. 56 del d.lgs. n. 136/2024, queste modifiche sono entrate in vigore il 28 settembre 2024.

Il ricorso può contenere sia censure di merito che di rito.

Riguardo al profilo della efficacia devolutiva piena o limitata del reclamo, il collegio adito può procedere anche con valutazioni di ragioni diverse da quelle indicate con i motivi di impugnazione (F. Santangeli, op. cit., 1687).

Il ricorrente deve proporre il ricorso mediante l’assistenza tecnica di un difensore, come si evince dal comma 3, lett. b, dell’art. 124 d.lgs. n. 14/2019 e dall’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 14/2019.

Occorre evidenziare che l’art. 128 d.lgs. n. 14/2019 stabilisce che il curatore può stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra il ministero di difensore. Si potrebbe dedurre che la locuzione “in ogni altro caso” si riferirebbe anche ai procedimenti di reclamo. Ma sulla base di una lettura interpretativa basata sui principii costituzionali, si ritiene che l’art. 128 d.lgs. n. 14/2019 escluda solo la necessità della autorizzazione del giudice delegato a stare in giudizio ma non il ministero dei difensore (M. Fabiani, op. cit.,16).

Il Tribunale concorsuale in composizione collegiale che ha dichiarato la liquidazione giudiziale è competente in caso di impugnazione del decreto del giudice delegato. Al relativo collegio non può partecipare il giudice delegato che ha emanato l’atto.

La Corte d’Appello, capoluogo del distretto, è competente per le impugnazioni che hanno ad oggetto i decreti del Tribunale concorsuale. Qualora sia proposto appello dinanzi ad un giudice privo di competenza, non si determina la inammissibilità della impugnazione, ma si instaura un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire dinanzi il giudice competente con il meccanismo della translatio iudicii (Cass., sez. un., 14 settembre 2016, n. 18121). In senso contrario si sostiene che il reclamo proposto ad un ufficio incompetente non consente la translatio judicii ma comporta l’inammissibilità del gravame, con conseguente perenzione della stessa possibilità di impugnativa se nel frattempo non tempestivamente coltivata avanti al giudice competente (A. Farolfi, Sub art 124, in Commentario al codice della crisi e dell’insolvenza. Agg al D.Lgs 13 settembre 2024 n. 136 a cura di S. Bonfatti e coord. da Giovanni Falcone, 2025, 591 ss.). La proposizione del reclamo non sospende l’efficacia esecutiva dell’atto impugnato (art. 123, comma 4, d.lgs. n. 14/2019) salvo che non ricorrano gravi motivi.

Considerata la natura impugnatoria del procedimento disciplinato dall’art. 124 d.lgs. n. 14/2019, è ammissibile il reclamo incidentale ossia il reclamo con il quale il reclamato chiede la reformatio in peius del provvedimento impugnato. Esso dovrebbe essere formulato a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni prima della udienza, termine stabilito per la costituzione del resistente.

I commi 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dell’art. 124 d.lgs. n. 14/2019 disciplinano lo svolgimento del procedimento.

Il presidente, con decreto, designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore, mediante trasmissione al domicilio digitale della procedura, e ai controinteressati, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.

Il comma 8 dell’art. 124 stabilisce che il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando memoria contenente l'indicazione delle proprie generalità e del suo codice fiscale, il nome e domicilio digitale del difensore, nonché l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, oltre all'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

Il termine “difese” va inteso in senso ampio e, quindi, comprende anche le eccezioni.

L’art. 124 d.lgs. n. 14/2019 non prevede nulla a titolo di sanzione nella ipotesi in cui il contenuto del ricorso sia carente e non stabilisce se le attività indicate nell’atto introduttivo possano essere svolte, senza alcuna decadenza, anche in fasi successive. Questa scelta legislativa conferma l’applicazione dello schema del procedimento camerale e non di quello della cognizione piena (M. Fabiani op. cit., 19).

Il comma 9 stabilisce che ogni altro interessato può intervenire nel termine e nei modi previsti dal comma 8. Se la nozione di “ogni altro interessato” va interpretata in senso ampio, in ogni caso non può includervi il soggetto interessato portatore di un interesse di mero fatto (Cass. 28 maggio 2012, n. 8434) ma solo chi dimostri di avere un interesse alla revoca o alla modifica del decreto impugnato. Le tipologie dell’intervento sono quelle dell’art. 105 c.p.c. Il soggetto terzo che dichiara di trovarsi in una posizione omogenea a quella vantata dal reclamante può svolgere un intervento principale o adesivo autonomo entro il termine di cui al comma 3 dell’art. 124 d.lgs. n. 14/2019 ed entro il termine di novanta giorni qualora non sia destinatario di comunicazioni o di notificazioni. Se si costituisce nel termine previsto dal comma 11 dell’art. 124 d.lgs. n. 14/2019, può svolgere solo un intervento adesivo dipendente.

Il soggetto interessato alla conferma del provvedimento può svolgere intervento di qualunque natura ma entro il termine previsto per la costituzione del resistente.

Il comma 10 stabilisce che i termini di cui ai commi 7 e 8 possono essere abbreviati dal presidente, con decreto motivato, se ricorrono ragioni di urgenza.

Il comma 11 stabilisce che all'udienza il collegio, sentite le parti, ammette o assume anche d'ufficio i mezzi di prova, se non ritiene di delegarne l'assunzione al relatore. La comparizione delle parti costituisce un adempimento necessario ed ha il fine di sviluppare il contraddittorio fra le parti ed il giudice anche su questioni di rito e di merito che sono rilevabili d’ufficio.

Il giudice del reclamo può assumere anche d’ufficio i mezzi di prova ovvero può assumere d’ufficio anche una prova richiesta dalla parte negli atti introduttivi ma non sollecitata nel corso della udienza in quanto la parte non è comparsa.

Il giudice del reclamo può assumere anche informazioni ex art 738 c.p.c., ma non ha poteri discrezionali assoluti poiché, dell’uso che ne fa, deve dare congrua motivazione in modo da assicurare un dovuto controllo al giudice superiore. (M. Fabiani op. cit. 22-23).

Il contraddittorio fra le parti si svolge nell’ambito della udienza fissata; ma può essere rafforzato, se necessario, da una ulteriore attività difensiva, scritta, delle parti anche in ordine all’esito delle prove assunte.

La fase decisoria

Il Collegio provvede entro il termine, ordinatorio, di trenta giorni dalla udienza di comparizione, con decreto motivato di accoglimento o di rigetto.

Se il procedimento si svolge in più udienze, la decorrenza del termine di trenta giorni inizia a decorrere dall’ultima udienza (G. Confortini, Il reclamo ex art 124 nel codice della crisi. Funzione, struttura e giudicato, Torino, 2024, 348).

Il decreto deve essere motivato ed essendo conclusivo di un procedimento che si svolge in contraddittorio fra le parti, contiene anche la statuizione delle spese di lite in base al principio di soccombenza.

Nella ipotesi in cui il collegio accolga il reclamo, il relativo provvedimento di accoglimento avrà un effetto sostitutivo di quello impugnato; nella ipotesi in cui con il provvedimento censuri una omissione del giudice delegato o del tribunale, con esso si attiva un suo potere giurisdizionale sostitutivo.

Nella ipotesi in cui il collegio con il provvedimento rigetti il reclamo, consolida il decreto impugnato.

Si pone il quesito della revocabilità ex art. 742 c.p.c. dei provvedimenti del giudice delegato, del Tribunale concorsuale e della Corte d’appello.

Questo rimedio è prospettabile in tutte le ipotesi in cui non si sono ancora prodotti gli effetti del decreto impugnato e, in tal caso, la revoca compete allo stesso giudice che lo ha emesso (M. Fabiani, op. cit, 25)

L’art. 124 d.lgs. n. 14/2019 non stabilisce le modalità di impugnazione ulteriore del decreto ma esso può essere impugnato con ricorso in cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione qualora abbia carattere decisorio.

Secondo la Suprema Corte (Cass. civ. 22 gennaio 2026, n. 1463) il decreto che il tribunale assume, a definizione del reclamo proposto da una parte avverso altro decreto del giudice delegato, se anche letto integralmente in udienza e così, di seguito, depositato in cancelleria, può a sua volta, ricorrendone i presupposti, essere impugnato in Cassazione ma nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. ove ne sia mancata la comunicazione integrale alla parte a cura dell'ufficio giudiziario. La lettura della pronuncia, effettuata in udienza, per un verso appartiene ad un modello praticabile ma non dovuto, intercetta, per altro verso e nella sua ordinaria latitudine, le ordinanze interlocutorie e dunque preclude che la circostanza, così esposta, faccia decorrere il termine breve per il ricorso in cassazione: quest'ultimo matura perciò a far data dalla notifica, assunta ad iniziativa di una parte ovvero, in mancanza, si ha riguardo al termine codicistico (semestrale) dal deposito in cancelleria.

Conclusioni

L’art. 124 d.lgs. n. 14/2019 disciplina un rimedio impugnatorio generale, ampio, esperibile da parte di una platea articolata di soggetti nei confronti dei decreti del giudice delegato e del tribunale, fondato su motivi di censura di legittimità e di merito. Il procedimento di reclamo è regolato da un modello camerale, arricchito, duttile ancorché vicino alle forme semplificate del processo di cognizione ordinaria (G. Confortini, op. cit., 298) e minuziosamente regolato con il fine di conciliare le esigenze di celerità con quelle di garanzia del diritto di azione e di difesa (A. Nigro, D. Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese-Le procedure concorsuali, Sesta ediz., Bologna, 2023, 148).

Si differenzia infatti dal rimedio disciplinato dall'art. 133 e dall'art. 141 d.lgs. n. 14/2019 che riconferma quanto previsto dall'art. 36 l. fall. Quest’ultimo rimedio prevede un termine di otto giorni decorrenti dalla conoscenza dell'atto per proporre il reclamo al giudice delegato nei confronti degli atti di amministrazione, anche omissivi, del curatore oppure dei provvedimenti autorizzativi o di diniego del comitato dei creditori, con cognizione che è estesa solo alle violazioni di legge. Inoltre per questo reclamo, a differenza del reclamo ex art. 124 d.lgs. n. 14/2019, il rito camerale è regolato solo per la necessaria osservanza del contraddittorio e per i termini, con conseguenziale necessità integrativa normativa attraverso il richiamo, per analogia, alle norme generali contenute negli artt. 737 e ss. c.p.c (A. Farolfi, op. ult. cit., 2025, 594).

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