Azione risarcitoria dello straniero per l’illegittima proroga del trattenimento
24 Giugno 2026
Le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla questione rimessa dalla sezione terza con ordinanza interlocutoria n. 24588/2025 affermando che «l’azione risarcitoria proposta dallo straniero per ottenere la riparazione del danno conseguente all’illegittima privazione della libertà personale, realizzata in forza di un invalido provvedimento di proroga del trattenimento presso il C.I.E. (ora C.P.R.), è ammissibile anche nel caso in cui avverso di esso non siano stati proposti i pertinenti rimedi impugnatori (nella specie, il ricorso per cassazione), essendo autonomi, complementari e concorrenti il rimedio risarcitorio, volto a ottenere la riparazione danno inferto al diritto soggettivo, e quello caducatorio, teso alla rimozione del provvedimento lesivo, convergendo entrambi i rimedi verso l’obiettivo di apprestare una tutela piena ed effettiva della libertà personale». Il Supremo Collegio ha inoltre stabilito che «allorché l’azione risarcitoria sia esperita senza aver previamente proposto l’impugnazione del provvedimento causativo della lesione, il sindacato del giudice adito sul provvedimento non impugnato può e deve svolgersi esclusivamente incidenter tantum, in coerenza con la funzione propria dell’azione proposta e, dunque, ai soli fini dell’accertamento dei presupposti dell’illecito aquiliano ai sensi dell’art. 2043 c.c. e delle relative conseguenze dannose». |