Responsabilità da reato enti: cancellazione della società dal registro delle imprese
25 Giugno 2026
Massima In tema di responsabilità da reato degli enti, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’illecito amministrativo previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001, in quanto evenienza assimilabile, ai sensi dell’art. 35 del decreto, alla morte dell’imputato. Il caso La vicenda processuale trae origine da una pronuncia con cui il Tribunale di Pescara aveva ritenuto una S.r.l. responsabile dell’illecito amministrativo dipendente da reato, in relazione ai reati presupposto ditruffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p. e di malversazione di erogazioni pubbliche ex art. 316-bis c.p., condannandola alla sanzione pecuniaria di 105 quote, per un importo complessivo di euro 27.090. Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di L’Aquila. Avverso la sentenza di appello l’ente proponeva ricorso per cassazione, deducendo: la violazione degli artt. 59, 60e 22 d.lgs. n. 231/2001 e dell’art. 160 c.p.p., assumendo l’improcedibilità dell’azione per intervenuta decadenza; la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 231/2001 e dell’art. 8 c.p.p., in punto di competenza territoriale; la violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 231/2001, sostenendo che il finanziamento illecito fosse stato conseguito nell’interesse esclusivo delle persone fisiche e non della società. Successivamente, con nota depositata il 13 marzo 2026, la difesa documentava l’intervenuta cancellazione definitiva della società dal registro delle imprese all’esito della liquidazione. La Corte di cassazione ha ritenuto preliminare l’esame degli effetti di tale cancellazione sul giudizio in corso, reputando assorbente la questione rispetto agli altri motivi di ricorso. La questione La questione affrontata dalla sentenza può essere così formulata: la cancellazione della società dal registro delle imprese determina, anche nel sistema della responsabilità da reato degli enti, l’estinzione dell’illecito amministrativo previsto dal d.lgs. n. 231/2001, oppure l’illecito conserva una propria ultrattività e continua a essere perseguibile nonostante l’estinzione civilistica dell’ente? Più in particolare, il problema nasce dalla circostanza che il d.lgs. n. 231/2001 disciplina espressamente le vicende modificative dell’ente – trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda – ma non contempla in modo diretto gli effetti, sul piano sanzionatorio e processuale, dell’estinzione dell’ente conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese. Proprio da tale lacuna normativa prende forma il contrasto giurisprudenziale richiamato dalla decisione in commento. Le soluzioni giuridiche La sentenza in commento aderisce all’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, inaugurato da Cass. pen., sez. VI, 13 febbraio 2024, n. 25648, secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’illecito da reato dell’ente, in quanto evento assimilabile alla morte dell’imputato. Muovendo da tale premessa, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che l’illecito amministrativo contestato all’ente si sia estinto per l’intervenuta cessazione della società. La decisione ricostruisce con chiarezza i due contrapposti orientamenti: un primo indirizzo – cui fanno capo, tra le altre, Cass. pen., sez. IV, 22 febbraio 2022, n. 9006, e Cass. pen., sez. II, dell’8 giugno 2023, n. 37655 – esclude che la cancellazione dell’ente comporti l’estinzione dell’illecito. Tale tesi valorizza, anzitutto, il carattere tassativo delle cause estintive del reato e dell’illecito; osserva che il d.lgs. n. 231/2001, quando ha inteso contemplare cause estintive, lo ha fatto espressamente; richiama, inoltre, l’insegnamento delle Sezioni Unite Uniland in tema di fallimento/liquidazione giudiziale, per sostenere che la crisi dell’ente non esclude di per sé la permanenza della responsabilità; soprattutto, essa sottolinea il rischio che la cancellazione si trasformi in un commodus discessus, idoneo a paralizzare la risposta sanzionatoria dell’ordinamento mediante cancellazioni «di comodo». L’orientamento fatto proprio dalla sentenza in commento si fonda invece sull’evoluzione della giurisprudenza civile in tema di cancellazione societaria. La Corte ricorda che, all’epoca di approvazione del d.lgs. n. 231/2001, prevaleva la tesi della natura meramente dichiarativa della cancellazione, con conseguente sopravvivenza attenuata della società ai fini processuali; tuttavia, dopo la riforma del diritto societario, la cancellazione produce effetti costitutivi dell’estinzione irreversibile della società, anche in presenza di rapporti ancora pendenti o debiti non soddisfatti. Da qui la conclusione: se la persona giuridica viene meno definitivamente sul piano civilistico, l’art. 35 d.lgs. n. 231/2001 consente di estendere all’ente, in quanto compatibili, le regole previste per l’imputato; ne deriva, dunque, un effetto assimilabile alla morte del reo. La motivazione insiste poi sull’intrinseca inutilità delle sanzioni nei confronti di un soggetto non più esistente. Quanto alle sanzioni interdittive, esse presuppongono che l’ente continui a esercitare la specifica attività cui l’illecito si riferisce, così da poterne inibire o limitare l’esercizio; una volta che l’ente sia estinto, tale finalità non è più perseguibile. Analogamente, le sanzioni pecuniarie mirano a incidere sulla disponibilità economica dell’ente nel quadro della sua operatività giuridica; venuto meno il soggetto destinatario, viene meno anche la funzionalità della sanzione. La Corte aggiunge altresì che, estintosi l’ente, non può ipotizzarsi uno spostamento della responsabilità patrimoniale su soci o liquidatori, sia per il disposto dell’art. 27, comma 1, d.lgs. n. 231/2001, secondo cui dell’obbligazione risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio o fondo comune, sia per l’esigenza di rispettare i principi di personalità e colpevolezza sanciti dall’art. 27 Cost. Merita rilievo, inoltre, il passaggio in cui la Cassazione esclude che possano distinguersi, ai fini qui considerati, cancellazioni «fisiologiche» e cancellazioni «fraudolente», a differenza di quanto suggerito dalla stessa Suprema Corte nel 2019 quando si affermava: «la natura pubblica del processo a carico della società previsto dal d.lgs n. 231/2001 è invece incompatibile con l'estinzione non fraudolenta dell'ente, ovvero con la cancellazione dal registro dalle imprese che consegue fisiologicamente alla chiusura della procedura fallimentare: tale evento produce infatti l'estinzione della persona giuridica «accusata» e, dunque, impedisce la prosecuzione del processo, salvo che tale cancellazione piuttosto che fisiologica sia invece fraudolenta, caso che imporrà la valutazione della eventuale responsabilità degli autori della cancellazione "patologica"». Cass. pen., sez. II, 7 ottobre 2019, n. 41082. Secondo la sentenza oggetto di commento, l’art. 2495 c.c., invece, delinea un meccanismo generale di estinzione che non consente di differenziare gli effetti in base alle ragioni soggettive della cancellazione: anche se l’operazione fosse stata in concreto perseguita per eludere le conseguenze sanzionatorie del d.lgs. n. 231/2001, ciò non impedirebbe il prodursi dell’effetto estintivo. Su questa base, la sentenza annulla senza rinvio la pronuncia impugnata, dichiarando estinto l’illecito amministrativo contestato all’ente. Osservazioni La soluzione accolta dalla sentenza appare, sul piano dogmatico, ragionevole e coerente con l’attuale assetto dell’ordinamento civile. Se la cancellazione dal registro delle imprese produce, ai sensi dell’art. 2495 c.c., l’estinzione irreversibile della società, è difficile sostenere che il medesimo soggetto possa continuare a sopravvivere, sia pure solo agli effetti penali, come centro autonomo di imputazione della responsabilità da reato. In questa prospettiva, il richiamo all’art. 35 d.lgs. n. 231 del 2001 e l’assimilazione alla morte dell’imputato si presentano come il tentativo più lineare di colmare una lacuna normativa senza introdurre, in via interpretativa, una forma di ultrattività punitiva non espressamente prevista dal legislatore. Nondimeno, proprio l’esito cui perviene la sentenza evidenzia una criticità sistematica molto seria: la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese può prestarsi a un uso strumentale volto a neutralizzare la risposta sanzionatoria prevista dal d.lgs. n. 231 del 2001. Il rischio è evidente soprattutto nei casi in cui la società, una volta maturata l’esposizione al procedimento 231 o dopo una pronuncia di condanna nei gradi di merito, venga rapidamente condotta alla liquidazione e poi cancellata, così da determinare l’estinzione dell’illecito e sottrarsi in via definitiva all’irrogazione della sanzione. Tale rischio, del resto, è nitidamente evocato anche dall’orientamento contrario, richiamato dalla stessa Cassazione, che denuncia il possibile commodus discessus costituito dalle cancellazioni «di comodo». Cionondimeno, il rischio di elusione, pur reale, non è sufficiente da solo a giustificare una soluzione ermeneutica opposta, cioè la sopravvivenza dell’illecito malgrado l’estinzione del soggetto. Una simile ultrattività finirebbe infatti per mantenere in vita, ai soli fini punitivi, un ente che l’ordinamento considera definitivamente estinto; inoltre, come correttamente osserva la sentenza, essa porrebbe delicati problemi quanto all’effettività delle sanzioni e al possibile coinvolgimento, in fase esecutiva, di soggetti terzi rispetto all’illecito dell’ente. Il dato normativo positivo, allo stato, non sembra offrire un fondamento sufficientemente solido per affermare una persistente punibilità dell’ente cancellato. Il vero punto, allora, è che la tesi preferibile sul piano interpretativo non coincide necessariamente con la soluzione ottimale sul piano politico-criminale. La sentenza in commento appare condivisibile perché evita forzature esegetiche e rispetta la struttura attuale del sistema; al tempo stesso, però, mette a nudo un possibile deficit di tutela dell’interesse pubblico alla repressione degli illeciti dell’ente. Il problema non sembra risolvibile in modo soddisfacente dal solo interprete, ma richiederebbe piuttosto una scelta legislativa espressa, capace di disciplinare in maniera specifica gli effetti della cancellazione sopravvenuta sul procedimento e sull’esecuzione delle sanzioni 231, eventualmente prevedendo meccanismi che impediscano l’uso abusivo della cancellazione come schermo rispetto alla responsabilità dell’ente. Un possibile punto di riferimento, già esistente nell’ordinamento, è rappresentato dalla disciplina della cessione di azienda prevista dall’art. 33 d.lgs. n. 231 del 2001. Tale disposizione, muovendo dalla consapevolezza che le operazioni di trasferimento dell’azienda possono prestarsi a manovre elusive della responsabilità dell’ente, prevede una forma di responsabilità solidale, sia pure sussidiaria e limitata, in capo al cessionario per il pagamento delle sanzioni pecuniarie, al ricorrere di specifiche condizioni. In particolare, si potrebbe ipotizzare una disciplina che, nei casi di cancellazione fraudolenta della società, consenta di estendere – in forme da tipizzare normativamente – gli effetti delle sanzioni dell’ente all’ipotesi in cui l’azienda o il complesso produttivo venga sostanzialmente proseguito da altro soggetto giuridico, anche di nuova costituzione, ma riconducibile, sotto il profilo della titolarità o del controllo, al medesimo centro di interessi che ha dato origine all’illecito. In tali ipotesi, la continuità sostanziale dell’attività economica potrebbe giustificare, sul piano politico-criminale, una forma di «traslazione» degli effetti sanzionatori, quantomeno con riferimento alle sanzioni pecuniarie, in linea con lo schema di cui all’art. 33. Più problematica, ma non priva di fondamento sotto il profilo funzionale, si presenta altresì l’estensione delle sanzioni interdittive, soprattutto laddove la prosecuzione dell’attività appaia meramente formale e l’assetto organizzativo riveli una sostanziale identità con quello dell’ente originario. Del resto, parte della riflessione dottrinale ha già evidenziato come le sanzioni interdittive meriterebbero applicazione nei casi in cui l’azienda trasferita rimanga, in concreto, nella sfera di controllo del responsabile originario o quando la riorganizzazione societaria si risolva in una mera apparenza, idonea a eludere il sistema sanzionatorio. Una simile soluzione, però, richiede un intervento legislativo puntuale, per evitare contrasti con i principi di legalità e di personalità della responsabilità e, al tempo stesso, assicurare un adeguato equilibrio tra esigenze repressive e certezza dei traffici giuridici. |