Ritardata iscrizione nel registro degli indagati: effetti sull'utilizzabilità degli atti di indagine
25 Giugno 2026
Nella disciplina del codice di rito anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 - disciplina da applicarsi nella specie in ragione del tempo dell'iscrizione dei reati oggetto del giudizio (cfr. art. 88-bis d.lgs. n. 150/2022; Cass. pen., sez. VI, 5 settembre 2024, n. 45843, non mass.) - la ritardata iscrizione di taluni soggetti nel registro degli indagati non ha alcuna rilevanza sotto il profilo della tardività degli atti di indagine e dell'utilizzabilità dei relativi esiti (Cass. pen., sez. V, 10 giugno 2025, n. 21866, Rv. 288293; Cass. pen., sez. VI, 4 dicembre 2009, n. 2261/10, Rv. 245850: «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., degli artt. 335 e 407, commi secondo e terzo, c.p.p., nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilità degli atti compiuti oltre la scadenza del termine delle indagini preliminari computato non dal giorno di iscrizione del nominativo dell'indagato nell'apposito registro, bensì dal giorno in cui - emergendo a suo carico indizi di reità -, tale iscrizione avrebbe dovuto avere luogo»; Cass. pen., sez. VI, 10 ottobre 2007, n. 40791, Rv. 238039, Cass. pen., sez. un., 21 giugno 2000, n. 16, Tammaro, Rv. 216248: «l'omessa annotazione della notitia criminis nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini “contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta”, non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 c.p.p., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il P.M. avrebbe dovuto iscriverla. L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del P.M. ed è sottratto, in ordine all'an e al quando, al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinare o addirittura penale nei confronti del P.M. negligente»; conforme Cass. pen., sez. VI, 10 ottobre 2007, n. 40791, Rv. 238039. |