Opposizione a precetto per omesso adeguamento ISTAT dell’assegno di mantenimento: competenza
25 Giugno 2026
L'opposizione proposta avverso un atto di precetto, prima che l'esecuzione forzata sia iniziata, si qualifica come "opposizione all'esecuzione" ai sensi dell'articolo 615, primo comma c.p.c. Con l’opposizione all’esecuzione il debitore contesta l’ “an” dell’esecuzione negando, ad esempio, l’esistenza del titolo stesso, fin dall’origine o sopravvenuta oppure negando l’esistenza attuale del diritto per cui si procede. Il quesito posto riguarda l'individuazione del Giudice competente tra Giudice di Pace e Tribunale e si risolve analizzando la distinzione tra competenza per valore e competenza per materia. 1) Quando l'opposizione a precetto notificato per il mancato pagamento di assegni di mantenimento si fonda su motivi che attengono esclusivamente all'esistenza o all'ammontare del debito (come nel caso di specie in cui si intende eccepire l’intervenuta riconciliazione) la competenza si determina secondo i criteri ordinari del valore della causa. Poiché il precetto è stato notificato per un credito di € 2.500,00 la competenza è del Giudice di Pace trattandosi di causa relativa a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro (art. 7 c.p.c.). 2) Esiste però un'importante eccezione alla regola della competenza per valore. L'ordinamento (art. 617 c.p.c.) disciplina, infatti, anche l'opposizione agli atti esecutivi con cui si contestano vizi e irregolarità formali del titolo esecutivo o del precetto (es. mancata o errata indicazione del titolo esecutivo nel precetto, mancato avvertimento del sovraindebitamento, irregolarità della notifica, omessa indicazione degli importi, vizi della notifica, errata indicazione delle spese, ecc.) Ai fini dell’individuazione del giudice competente a conoscere il procedimento ex art. 617 c.p.c. rileva il momento in cui l’opposizione viene proposta.
La giurisprudenza ha infatti chiarito che “il Giudice di pace, incompetente nella materia della esecuzione forzata (art. 9 c.p.c.), non può decidere le questioni che involgono la regolarità degli atti del processo esecutivo e cioè le opposizioni proposte ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (Cass. 21 novembre 2001, n. 14725, Cass. 6 novembre 2015, n. 22782). La competenza a decidere sull'opposizione agli atti esecutivi è funzionalmente e inderogabilmente attribuita al Tribunale, a prescindere dal valore della causa. 3) Qualora l'opponente intenda invece sollevare contestualmente sia motivi attinenti al diritto di procedere all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) sia motivi relativi alla regolarità formale del precetto (art. 617 c.p.c.), si verifica un cumulo di opposizioni. In questa ipotesi, opera il cosiddetto "principio di attrazione": la competenza per materia del Tribunale sull'opposizione ex art. 617 c.p.c. attrae a sé anche la cognizione dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., anche se quest'ultima, singolarmente considerata, rientrerebbe nella competenza per valore del Giudice di Pace (Cfr. Trib. Roma, sez. IV – sent. 28 ottobre 2025, n. 14947; Trib. Trieste, sent. 17 luglio 2025, n. 64). |