L’accertamento del collegamento societario esterno in caso di rapporti di parentela tra soci ai fini della configurabilità del gruppo di società
25 Giugno 2026
Massima Il collegamento societario esterno ex art. 2359, comma 3, c.c. non può essere ritenuto sussistente sulla base del solo rapporto di parentela o affinità tra soci di società diverse, né della mera appartenenza delle compagini a una medesima cerchia familiare, occorrendo, a tal fine, l’accertamento in concreto dell’esercizio di un’influenza notevole. Inoltre, il collegamento societario non rientra tra gli elementi ai quali l’art. 2497-sexies c.c. collega la presunzione di esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, la quale, ai fini della sussistenza di un gruppo di società, deve essere accertata in concreto. Il caso Con il provvedimento in esame la Corte di cassazione ha affrontato il tema della rilevanza dei rapporti familiari tra soci ai fini dell’accertamento del collegamento societario esterno e, in prospettiva ulteriore, della configurabilità di un gruppo di società. La vicenda trae origine da una controversia fiscale che coinvolgeva tre società, accomunate da plurimi elementi di prossimità soggettiva e organizzativa. Dalla ricostruzione dei fatti emergeva, in particolare, che i soci delle società erano legati da rapporti di parentela o affinità, che le stesse avevano sede nel medesimo stabile e che vi era un unico procuratore speciale, anch’egli inserito nella medesima rete familiare. Il giudice di primo grado aveva escluso che il mero legame familiare tra soci di società diverse, in assenza di partecipazioni incrociate o di ulteriori elementi idonei a dimostrare un’effettiva incidenza di una società sulle decisioni dell’altra, potesse integrare il collegamento previsto dall’art. 2359, comma 3, c.c. La Commissione tributaria regionale della Calabria aveva invece riformato tale decisione, attribuendo rilievo alla comunanza familiare e alla ritenuta convergenza di interessi tra le società. Tali circostanze, unitamente all’esistenza di rapporti economici tra le stesse, avevano indotto il giudice di appello a ritenere configurabile un collegamento tra le società, considerate come appartenenti a un medesimo gruppo familiare, con la conseguenza che le entrate e le uscite infragruppo erano state considerate neutre sotto il profilo fiscale. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2359 c.c., dell’art. 118 T.U.I.R. e della disciplina fiscale dei movimenti infragruppo. Le questioni giuridiche Sotto il profilo societario, la pronuncia in commento affronta un problema che si sviluppa su due piani distinti, ma tra loro collegati dal medesimo dato fattuale: l’esistenza di rapporti familiari tra i soci di società diverse. Il primo piano riguarda la possibilità di attribuire rilievo a tali rapporti familiari ai fini dell’accertamento del collegamento societario esterno ex art. 2359, comma 3, c.c. Si tratta, in particolare, di stabilire se la parentela o l’affinità tra soci di società distinte possa essere considerata, di per sé, indice sufficiente dell’esercizio di un’influenza notevole di una società sull’altra, oppure se sia necessario accertare in concreto che quel legame personale si sia tradotto in una effettiva incidenza sulle decisioni assembleari strategiche della società influenzata. Il secondo piano, logicamente successivo, riguarda invece il diverso problema della configurabilità del gruppo di società. Una volta accertata l’eventuale collegamento societario esterno, occorre chiedersi se da tale collegamento possa automaticamente desumersi la sussistenza di un gruppo, oppure se sia comunque necessaria la prova autonoma dell’esercizio di un’attività di direzione e coordinamento da parte di una società capogruppo sulle altre. La Corte è dunque chiamata a verificare la correttezza di un duplice passaggio inferenziale: da un lato, il passaggio dal vincolo familiare tra soci al collegamento societario esterno; dall’altro, il passaggio dal collegamento societario alla sussistenza del gruppo. Su entrambi i profili, la Corte esclude che sia possibile procedere in via automatica, in assenza di una previsione normativa che consenta di attribuire a tali elementi un valore presuntivo. Il rapporto familiare può certamente assumere rilievo come elemento del quadro indiziario – e ciò soprattutto nelle società a ristretta base partecipativa –, ma non basta, da solo, a dimostrare né l’influenza notevole richiesta dall’art. 2359, comma 3, c.c., né, a maggior ragione, l’esistenza di un gruppo societario. Quanto al primo profilo, la Corte muove dalla distinzione tra controllo e collegamento societario. Il collegamento esprime infatti una forma di incidenza meno intensa rispetto al controllo, fondata sull’esercizio di un’influenza notevole sulle decisioni di un’altra società. Tale influenza può manifestarsi in forma interna, quando derivi dalla titolarità di una partecipazione sociale significativa, oppure in forma esterna, quando dipenda da rapporti contrattuali, economici, tecnici, organizzativi o personali idonei a porre una società in condizione di incidere sulle decisioni dell’altra. Nel collegamento interno, la legge prevede una presunzione fondata sulla disponibilità di una determinata quota di voti nell’assemblea ordinaria. Nel collegamento esterno, invece, manca una soglia partecipativa presuntiva. L’influenza notevole deve quindi essere accertata caso per caso, ricostruendo il rapporto concreto attraverso cui una società sarebbe in grado di incidere sulle decisioni assembleari strategiche dell’altra. In questa prospettiva, la Corte non esclude che i rapporti familiari possano concorrere all’accertamento del collegamento societario esterno. Il legame di parentela o affinità può infatti spiegare l’esistenza di interessi comuni, intese operative o condotte coordinate. Tuttavia, esso non è automaticamente decisivo. Perché il rapporto familiare assuma rilievo giuridico ai sensi dell’art. 2359, comma 3, c.c., occorre dimostrare quale società eserciti l’influenza, su quale altra società, attraverso quali modalità, con riferimento a quali decisioni assembleari e in vista di quali finalità economiche comuni. Il punto centrale è dunque il passaggio dal dato personale al fatto giuridicamente rilevante. La parentela non rileva in quanto tale, ma solo se, e in quanto, si traduca in un concreto meccanismo di influenza. In questo senso la pronuncia in commento precisa e circoscrive il precedente rappresentato da Cass. civ., n. 7554/2011. Tale decisione, secondo la Corte, aveva sì riconosciuto la rilevanza del vincolo familiare ai fini dell’accertamento del collegamento esterno, ma ciò in un contesto caratterizzato anche da elementi partecipativi ulteriori e da una concreta compenetrazione tra le compagini sociali. Da ciò la conclusione che non può trarsi, da quel precedente, una regola generale secondo cui la parentela tra soci basti, da sola, a dimostrare la sussistenza di un collegamento societario esterno. Secondo la Corte, il giudice di appello avrebbe dunque errato poiché ha desunto il collegamento dalla sola esistenza di legami familiari, della sede comune e del procuratore speciale comune, senza individuare l’ente dominante, il tipo di influenza esercitata, le decisioni assembleari condizionate e le intese economiche perseguite. In tal modo, la corte territoriale aveva desunto il collegamento societario da elementi meramente descrittivi, senza verificare se essi si fossero effettivamente tradotti in un’incidenza sulle decisioni assembleari. La seconda questione riguarda invece il rapporto tra collegamento societario e gruppo. Su questo piano, la Corte opera una distinzione netta. Il collegamento societario attiene all’esercizio di un’influenza notevole, rilevante sul piano assembleare; il gruppo di società presuppone invece l’effettivo esercizio di un’attività di direzione e coordinamento, e cioè l’esistenza di un centro decisionale unitario che, sul piano gestorio, orienti in modo sistematico l’amministrazione delle società eterodirette. Ne deriva che il collegamento societario non coincide con il gruppo e non ne costituisce presunzione legale. L’art. 2497-sexies c.c. ricollega la presunzione di esercizio dell’attività di direzione e coordinamento alla sussistenza del controllo, e non al mero collegamento ex art. 2359, comma 3, c.c. Anche ove il collegamento societario esterno fosse provato, esso potrebbe dunque, al più, rappresentare un indizio dell’esistenza di un gruppo, ma non sarebbe ex se sufficiente a dimostrarla. Per affermare la sussistenza di un gruppo, seppur in presenza di collegamento ai sensi dell’art. 2359, comma 3, c.c., occorre dunque un accertamento ulteriore e autonomo: deve essere provato l’esercizio effettivo dell’attività di direzione e coordinamento, attraverso l’individuazione di specifici atti di indirizzo gestionale impartiti dalla società capogruppo alle società assoggettate. La mera presenza di legami familiari tra soci, così come l’eventuale esistenza di rapporti economici o organizzativi tra società, non consente di superare tale onere probatorio. La pronuncia si fonda, pertanto, su una duplice esclusione: il vincolo familiare non è sufficiente, da solo, a dimostrare il collegamento societario esterno; il collegamento societario, anche se accertato, non è sufficiente, da solo, a dimostrare l’esistenza di un gruppo. In entrambi i passaggi è necessario un accertamento concreto. Nel primo caso, dell’influenza notevole sulle decisioni assembleari; nel secondo, dell’attività di direzione e coordinamento sul piano gestorio. Osservazioni La pronuncia in commento interviene su un tema particolarmente delicato, ponendo in luce il rischio di sovrapposizione tra elementi invece distinti quali i rapporti parentali, la comunanza di interessi economici, il collegamento societario e il gruppo di società. La Corte adotta una soluzione rigorosa, ma sistematicamente condivisibile. Il legame familiare può infatti certamente spiegare condotte coordinate, trasferimenti finanziari e scelte imprenditoriali convergenti; tuttavia, sul piano giuridico, esso non può, da solo, fondare la presunzione o l’accertamento del collegamento tra società e, a maggior ragione, la sussistenza di un gruppo di società. Chi intenda sostenere l’esistenza di un collegamento esterno tra società partecipate da soggetti legati da vincoli di parentela dovrà allegare e dimostrare elementi concreti ulteriori rispetto al legame soggettivo intercorrente tra i soci: l’identità della società influente, le modalità con cui l’influenza viene esercitata, le decisioni assembleari condizionate, gli accordi o le prassi gestionali comuni, nonché le finalità economiche perseguite. Analogamente, chi invochi l’esistenza di un gruppo dovrà provare l’effettivo esercizio di attività di direzione e coordinamento, non essendo sufficiente la mera contiguità familiare od operativa tra le società. Conclusioni La pronuncia in commento appare condivisibile nella parte in cui esclude che il vincolo familiare tra soci di società differenti possa assumere, di per sé solo, rilievo decisivo ai fini dell’accertamento del collegamento societario esterno e, a maggior ragione, della configurabilità di un gruppo di società. Il rapporto di parentela o affinità non è, naturalmente, un elemento privo di significato. Esso può concorrere alla ricostruzione del contesto fattuale, soprattutto nelle società a ristretta base partecipativa, e può costituire uno degli indici da valutare nell’accertamento dell’influenza notevole. Tuttavia, in assenza di una previsione normativa che attribuisca a tale elemento valore presuntivo, esso non può essere considerato autosufficiente. In questo senso, ad avviso di chi scrive, la pronuncia in commento ha il merito di evitare un’indebita sovrapposizione tra il piano dei rapporti personali eventualmente intercorrenti tra soci e/o amministratori di società distinte, da un lato, e quello dei rapporti giuridici tra le società stesse, dall’altro. Il vincolo familiare attiene infatti alle persone fisiche che partecipano o amministrano l’ente; il collegamento societario – e, a maggior ragione, l’attività di direzione e coordinamento rilevante ai sensi degli artt. 2497 ss. c.c. – presuppone, invece, l’accertamento di una relazione giuridicamente qualificata tra le società stesse. In tal modo, la decisione preserva l’autonomia soggettiva dell’ente, evitando che i rapporti personali eventualmente intercorrenti tra soci o amministratori vengano automaticamente trasposti sul piano dei rapporti tra le società. La distinzione tra persona fisica ed ente resta quindi ferma: il legame familiare può certamente assumere rilevanza ai fini della ricostruzione del contesto fattuale, ma non consente, di per sé, di imputare alla società relazioni o effetti giuridici che la legge subordina a presupposti ulteriori e specifici. |