Azione di rimborso dell’IRBA: la legittimazione passiva spetta solo all’Agenzia delle Dogane
25 Giugno 2026
L’ordinanza n. 21532 pubblicata il 24 giugno 2026 fonda tale conclusione su un complesso intreccio di argomenti di natura sistematica, normativa e funzionale che valorizzano anzitutto la qualificazione dell’IRBA come “tributo proprio derivato”, ossia istituito e disciplinato da legge statale con gettito destinato alle Regioni ma privo di una reale autonomia gestionale territoriale. In questa prospettiva la Corte sottolinea come, nonostante la destinazione del gettito agli enti regionali, l’imposta conservi una intrinseca natura erariale, confermata anche dalla giurisprudenza costituzionale, con la conseguenza che le funzioni essenziali di accertamento, liquidazione, riscossione e gestione del contenzioso restano incardinate nell’amministrazione finanziaria statale. Decisivo in tal senso è il dato normativo dell’art. 3, comma 13, della legge n. 549 del 1995, che attribuisce agli uffici tecnici di finanza – oggi Agenzia delle dogane – i compiti di accertamento e liquidazione dell’imposta e richiama per il resto la disciplina delle accise, inclusa quella sull’individuazione dell’organo competente anche per il contenzioso, configurando così una piena titolarità statale delle funzioni impositive e processuali. La Corte evidenzia inoltre l’assoluta marginalità del ruolo delle Regioni nell’attuazione del tributo, che induce a configurarne le funzioni - sempre nell'ambito della qualificazione strettamente statale dell'imposta de qua e della relativa competenza attuativa - in termini di «mera tesoreria» nel trasferimento di risorse. A ciò si aggiunge un argomento di carattere pratico-operativo, secondo cui le Regioni non dispongono neppure delle informazioni necessarie per verificare la debenza o meno del rimborso, non avendo diretta conoscenza dei versamenti effettuati dai contribuenti, ma solo dati aggregati trasmessi dall’Agenzia, con conseguente impossibilità di gestire correttamente le relative istanze restitutorie. In questa cornice, la destinazione finale del gettito agli enti territoriali viene ritenuta irrilevante ai fini della legittimazione passiva, non potendo trasformare un tributo strutturalmente erariale in un’imposta effettivamente regionale, né giustificare il coinvolgimento processuale della Regione nelle controversie di rimborso. La Corte valorizza infine la continuità con un orientamento ormai consolidato e con precedenti analoghi, anche relativi ad altri tributi con struttura simile (Cass. n. 21883/2024 in tema di rimborso di versamenti dell'addizionale provinciale per le accise sull'energia elettrica), nei quali è stata riconosciuta la legittimazione esclusiva dell’Agenzia proprio in ragione della centralizzazione delle funzioni amministrative e della natura statale del prelievo, concludendo che l’azione restitutoria deve essere rivolta unicamente all’amministrazione finanziaria statale quale unico soggetto titolare del rapporto giuridico sostanziale e processuale. |