Fino a che punto il giudice d’appello può annullare con rinvio?

Redazione Scientifica Processo amministrativo
26 Giugno 2026

Il T.A.R. per la Sicilia ha sottoposto alla Corte di cassazione il seguente quesito: chi può «integrare» le ipotesi di annullamento con rinvio in appello, ex art. 105 c.p.a., il giudice amministrativo, attraverso interpretazione evolutiva, oppure il legislatore, per evitare eccesso di potere giurisdizionale. 

Con l’ordinanza n. 1360/2026, resa in sede di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., il T.A.R. Sicilia ha sollevato una questione interpretativa sui limiti esterni della giurisdizione amministrativa. Il dubbio riguarda, in particolare, la possibilità per il giudice amministrativo di estendere in via interpretativa l’ambito applicativo dell’art. 105 c.p.a., relativo all’annullamento con rinvio della sentenza di primo grado in appello, oppure se tale intervento spetti esclusivamente al legislatore, per evitare il rischio di eccesso di potere giurisdizionale. 

La questione nasce da un precedente intervento del C.G.A. che, ritenuta erronea la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal T.A.R., ha annullato la decisione con rinvio, valorizzando la natura provvedimentale dell’atto impugnato. Da tale vicenda deriva il dubbio sulla tipicità delle ipotesi di rinvio e, quindi, sulla legittimità di un’interpretazione estensiva dell’art. 105 c.p.a. 

L’ordinanza si inserisce così nel rafforzato dialogo tra giudici, riconoscendo alla Corte di cassazione una funzione nomofilattica anche nel processo amministrativo e riportando al centro il delicato equilibrio tra funzione giurisdizionale e funzione normativa.  

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