Dichiarazione di morte resa in udienza dal difensore delegato e riassunzione del giudizio
26 Giugno 2026
La vicenda trae origine da un ricorso per cassazione promosso contro la sentenza d'appello che aveva dichiarato l'estinzione del processo per tardiva riassunzione a seguito del decesso di una delle parti. Il ricorrente contestava il dies a quo da cui era stato fatto decorrere il termine per la riassunzione del giudizio, individuato nella dichiarazione di morte resa dal difensore delegato in udienza, ritenendo che l’evento di decorrenza del termine per la riassunzione del giudizio avrebbe dovuto essere collegato ad una dichiarazione formale da parte del giudice. Lamentava, inoltre, che il verbale di udienza non era stato inserito nel sistema Polisweb. La Suprema Corte non ha ritenuto fondato il ricorso e ha confermato il consolidato orientamento secondo cui «l'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita, che sia dichiarato in udienza produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore» (Cass. civ., sez. un., n. 7443/2008; Cass. civ. n. 773/2013; Cass. civ. n. 27788/2022, Cass. civ. n. 30729/2024, Cass. civ. n. 19444/2025). Secondo i giudici, inoltre, non era necessaria l'allegazione del certificato di morte né la dichiarazione del legale costituito, bastando quella del delegato (Cass. civ. n. 2458/1994) anche senza delega scritta (Cass. civ. n. 21840/2014). Neppure richiesto era l'inserimento del verbale nel Polisweb ai fini della conoscenza del suo contenuto, tenuto conto che gli obblighi di digitalizzazione e inserimento nel fascicolo telematico degli atti cartacei gravanti sulla Cancelleria non sono finalizzati alla conoscenza legale, ma soltanto ad un'ordinata raccolta e ricognizione del contenuto del fascicolo medesimo. In conclusione, in considerazione della peculiarità della fattispecie esaminata, il Collegio ha affermato il seguente principio di diritto: «la presunzione di conoscenza legale stabilita dall'art. 176, comma 2, c.p.c., presupponendo che l'udienza sia svolta nel contraddittorio integro tra le parti, ha valore generale, nel senso che si presume conosciuto dalla parte, ingiustificatamente assente, tutto ciò che è accaduto nell'udienza e risulta dal verbale sia con riferimento alle dichiarazioni di parte sia ai provvedimenti del giudice. Da ciò consegue che «la dichiarazione di morte resa in udienza, anche da difensore delegato, configura conoscenza legale dell'evento interruttivo non solo per le parti presenti ma anche per quelle ingiustificatamente assenti». |