Compenso del custode giudiziario e degli altri ausiliari del g.e.
Paolo Cagliari
26 Giugno 2026
Si analizzano le principali questioni in tema di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice dell’esecuzione, alla luce dei più recenti pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità
Il compenso del custode giudiziario
Le regole e i criteri per la liquidazione del compenso del custode giudiziario nominato nell’ambito del processo di espropriazione forzata sono stabiliti dal d.m. 80/2009:
- gli artt. 2 e 3 disciplinano i compensi per la custodia di beni immobili;
- gli artt. 4 e 5, invece, riguardano i compensi per la custodia di beni mobili;
- l’art. 6, infine, prevede i compensi spettanti agli addetti all’asporto e al trasferimento di beni mobili.
Per espressa previsione normativa, i compensi contemplati dal d.m. n. 80/2009 spettano al custode di beni pignorati nominato in sostituzione del debitore (art. 1).
Si tratta, quindi, del custode giudiziario, ovvero professionale, nominato:
- nell’espropriazione mobiliare, in prima battuta dall’ufficiale giudiziario (artt. 520 e 521, comma 1, c.p.c.) e, in seconda battuta, dal giudice dell’esecuzione, a seguito del deposito dell’istanza di vendita (art. 521, comma 5, c.p.c.);
- nell’espropriazione immobiliare, entro quindici giorni dal deposito, da parte del creditore procedente, della documentazione prescritta dall’art. 567, comma 2, c.p.c. e scelto tra i professionisti iscritti nell’elenco istituito presso ogni tribunale ai sensi dell’art. 179-ter disp. att. c.p.c., in alternativa all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ai sensi dell’art. 159 disp. att. c.p.c. (art. 559, comma 2, c.p.c.).
Quando custode di beni mobili sia stato nominato l’istituto vendite giudiziarie, tuttavia, per la liquidazione del compenso deve farsi riferimento alle disposizioni dettate dal d.m. n. 109/1997, che non sono state abrogate dal d.m. n. 80/2009.
Anche quando il custode giudiziario sia stato nominato a seguito del pignoramento di quote societarie, la disciplina di riferimento va ricercata in un plesso normativo diverso dal d.m. n. 80/2009, in particolare quando l’ausiliario sia un dottore commercialista: posto, infatti, che le attività nelle quali si compendia, in questi casi, la custodia non sono assimilabili a quelle considerate dagli artt. 2 e 4 d.m. 80/2009, occorre fare riferimento al d.m. 140/2012, che stabilisce i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per gli appartenenti alle professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia – tra le quali rientra quella di dottore commercialista – e, in particolare, all’art. 19 (che si occupa anche della custodia di aziende, senz’altro più prossima all’attività di custodia di partecipazioni societarie), fermo restando il limite fissato dall’art. 4, comma 3, d.m. n. 80/2009, in virtù del quale il compenso non potrà comunque superare la misura di un terzo del valore di realizzo del bene pignorato (Cass. civ., sez. II, 19 marzo 2026, n. 6600).
Non è dovuto, invece, alcun compenso al debitore che sia stato costituito custode.
Lo escludono, per quanto riguarda l’espropriazione mobiliare, l’art. 522, comma 2, c.p.c. (dovendosi intendere il richiamo ivi contenuto all’articolo precedente come riferito, in realtà, all’art. 521 c.p.c. – il cui comma 1 menziona, tra gli altri, proprio il debitore – e non all’art. 521-bis c.p.c., che disciplina il pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ed è stato introdotto dal d.l. n . 132/2014, senza che si sia proceduto al coordinamento ovvero alla modifica dell’art. 522 c.p.c., rimasto invariato) e, per quanto concerne l’espropriazione immobiliare, l’art. 559, comma 1, c.p.c.
Il compenso del custode giudiziario è stabilito dal giudice dell’esecuzione (art. 65, comma 2, c.p.c.), che provvede con decreto costituente titolo esecutivo (art. 53 disp. att. c.p.c.); in termini analoghi dispone anche l’art. 168 d.p.r. n. 115/2002.
La giurisprudenza si è interrogata sull’applicabilità anche alla liquidazione del compenso del custode giudiziario della norma recata dall’art. 71 d.p.r. n. 115/2002, in virtù della quale la relativa domanda dev’essere presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle operazioni, ovvero dalla conclusione dell’incarico.
La questione, sia pure in relazione a una fattispecie nella quale veniva in rilievo una custodia giudiziaria disposta nell’ambito di un procedimento penale, è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di cassazione alla luce dei contrasti registratisi sul tema.
Infatti, secondo un orientamento (patrocinato, per esempio, da Cass. civ., sez. II, 16 settembre 2025, n. 25443), l’inquadramento del custode giudiziario civile nel novero degli ausiliari del giudice non consentiva di differenziare il regime di liquidazione delle sue spettanze da quello previsto dall’art. 71 d.p.r. n. 115/2002, non essendo rilevante, sotto questo profilo, il fatto che il suo compenso fosse oggetto di una previsione ad hoc (dettata dall’art. 72 d.p.r. n. 115/2002), giacché la stessa, anche per il fatto di non stabilire uno specifico termine di decadenza, non poteva essere considerata isolatamente, ma doveva essere ricondotta alla disciplina generale dettata dal precedente art. 71.
Con la sentenza del 27 aprile 2026, n. 11417 tuttavia, le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto in base al quale il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e delle spettanze degli ausiliari del magistrato previsto dall’art. 71 d.pr. n. 115/2002 non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72, fermo restando il termine ordinario di prescrizione decennale fissato dall’art. 2946 c.c.
È vero, infatti, che il custode giudiziario è inquadrabile nell’ampio genus degli ausiliari del magistrato, ma la particolarità del suo incarico – diretto non ad arricchire la conoscenza del giudice, ma a conservare un bene dal pericolo di deterioramento, dispersione o distrazione, nonché, perlomeno nell’ambito del processo di espropriazione forzata, ad amministrarlo e a gestirlo proattivamente, fungendo da longa manus dell’organo giudiziario – ne giustifica una differenziazione rispetto alle altre figure.
È interessante, da questo punto di vista, sottolineare come le Sezioni Unite della Corte di cassazione abbiano posto l’accento sulle peculiarità che caratterizzano il ruolo del custode giudiziario, investito di funzioni aventi rilievo pubblicistico e di responsabilità – sia civile che penale – nei confronti tanto delle parti private, quanto dell’autorità giudiziaria che lo ha nominato.
In questo senso, il custode giudiziario, anche per effetto della molteplici attività che è chiamato a svolgere e che, con il passare del tempo, sono andate progressivamente incrementandosi, è una figura atipica, ovvero «è ausiliario del giudice ma diverso dagli altri, in quanto il suo ausilio non viene richiesto dal giudice al fine di acquisire un contributo alla formazione di un sapere tecnico-scientifico in vista della soluzione di una controversia, ma è necessario per lo svolgimento di un’attività di carattere esecutivo, conservativa del bene e – ove richiesto dalla natura dello stesso e sotto la direzione del giudice – anche di amministrazione, per tutta la durata del procedimento».
Già in precedenza, del resto, la stessa giurisprudenza di legittimità, prendendo atto dei compiti eccedenti la mera conservazione del bene affidati al custode giudiziario nominato dal giudice dell’esecuzione, anche in virtù delle prassi diffusesi presso gli uffici giudiziari, non aveva esitato a qualificarlo come una sorta di curator minor (il riferimento è a Cass. civ., sez. III, 31 luglio 2025, n. 22105).
L’atipicità che caratterizza la figura del custode giudiziario è elemento che lo accomuna agli altri ausiliari del processo di espropriazione forzata, visto che anche dell’esperto stimatore è stata messa in rilievo la diversità rispetto al consulente tecnico d’ufficio (Cass. civ., sez. III, 25 luglio 2025, n. 21444), mentre, per quanto concerne il professionista delegato, è ormai invalsa la definizione – per quanto avente carattere più descrittivo che contenutistico – di ausiliario sui generis, chiamato a svolgere attività paragiurisdizionali, ovvero sostanzialmente sostitutive di quelle che, in sua assenza, competerebbero al giudice dell’esecuzione (Cass. civ., sez. III, 25 settembre 2024, n. 25698; Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 2025, n. 31423).
Il compenso dell'esperto stimatore
I compensi spettanti all’esperto stimatore nominato ai sensi dell’art. 569, comma 1, c.p.c. vanno liquidati secondo le regole dettate dal d.m. 30 maggio 2002.
Anche in questo caso, il giudice dell’esecuzione provvede con decreto motivato, ai sensi dell’art. 168 d.p.r. n. 115/2002, costituente titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento.
Occorre, tuttavia, considerare che, secondo quanto disposto dall’art. 161, comma 2, disp. att. c.p.c., il compenso dell’esperto stimatore va determinato avendo riguardo al prezzo ricavato dalla vendita, prima della quale non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima.
Secondo la prassi che è andata consolidandosi, quindi, l’esperto stimatore deve presentare due istanze di liquidazione:
- la prima, in concomitanza con il deposito della perizia di stima, nella quale chiederà che gli venga liquidato l’acconto del compenso calcolato sul valore indicato nella propria relazione;
- la seconda, successivamente alla vendita dell’immobile pignorato (ossia a seguito dell’emissione del decreto di trasferimento, essendo preferibile attendere la pronuncia del provvedimento che trasferisce il bene all’aggiudicatario, anziché anticipare l’istanza di liquidazione al momento dell’aggiudicazione, essendo pur sempre possibile che si verifichi un’ipotesi di decadenza dalla stessa che renda necessario l’esperimento di ulteriori esperimenti di vendita, all’esito dei quali il risultato della gara potrebbe essere diverso), avente per oggetto la liquidazione del saldo calcolato sul prezzo versato dall’aggiudicatario.
Il decreto di liquidazione è suscettibile di essere impugnato con l’opposizione di cui all’art. 170 d.p.r. n. 115/2002, che, come affermato a più riprese dalla giurisprudenza (si veda, tra le altre, Cass. civ., sez. II, 6 marzo 2024, n. 5991), introduce un procedimento contenzioso, caratterizzato dal litisconsorzio necessario del beneficiario e delle parti del processo esecutivo, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell’istante, con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio sancito dall’art. 112 c.p.c.
Si tratta, peraltro, di un giudizio che può attingere soltanto il quantum della liquidazione e non anche l’individuazione del soggetto tenuto al relativo pagamento, giacché la doglianza su tale specifico aspetto va veicolata con i mezzi di impugnazione tipici del processo esecutivo (così, recentemente, Cass. civ., sez. II, 16 luglio 2025, n. 19752).
Allo stesso modo, non può avvalersi dell’opposizione disciplinata dall’art. 170 d.p.r. n. 115/2002 la parte che intenda contestare la liquidazione del compenso dell’esperto stimatore effettuata dal giudice dell’esecuzione una volta che il processo esecutivo si sia estinto (nel caso di specie, a seguito di rinuncia agli atti da parte dell’unico creditore procedente): in questo caso, infatti, si è in presenza di un atto abnorme, perché posto in essere in assoluta carenza di potere, con la conseguenza che avverso il decreto di liquidazione va proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., entro il termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c. (in caso di mancata notificazione del provvedimento), ovvero, se preceduto dall’irrituale proposizione di un’opposizione exart. 170 d.P.R. 115/2002 (che, stante la sua natura non impugnatoria in senso stretto, non determina la consumazione del potere di impugnazione), entro il termine breve di sessanta giorni exart. 325, comma 2, c.p.c., decorrenti dalla notificazione dell’atto introduttivo dell’opposizione, che, a tale fine, equivale, sia per il notificante che per il destinatario, alla notificazione del provvedimento impugnato, in quanto necessariamente attestante ovvero implicante la sua piena conoscenza (Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 2023, n. 1899).
Analogamente, in tema di esecuzione forzata di obblighi di fare, la giurisprudenza ha affermato che la parte interessata è tenuta a reagire avverso il provvedimento con il quale, dopo essere stata dichiarata l’estinzione atipica (ovvero l’improcedibilità) del processo esecutivo, siano state liquidate le spese del consulente tecnico d’ufficio, con indicazione del soggetto definitivamente onerato di corrisponderle, deducendo il carattere erroneo o ultroneo dell’esercizio dei propri poteri da parte del giudice dell’esecuzione, onde evitarne la stabilizzazione e la conseguente irretrattabilità (Cass. civ., sez. III, 10 dicembre 2021, n. 39245).
Poiché l’art. 170 d.p.r. n. 115/2002 stabilisce che l’opposizione è disciplinata dall’art. 15 d.lgs. n. 150/2011, il relativo procedimento, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, è destinato a svolgersi secondo le regole dettate per il rito semplificato di cognizione.
Il compenso del professionista delegato
Il compenso del professionista delegato, sulla scorta di quanto stabilito dal d.m. 227/2015, va liquidato in funzione del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazionedell’immobile pignorato (così come previsto per il compenso del custode giudiziario e dell’esperto stimatore), ma non in misura percentuale, bensì fissa, con riguardo a ciascuna delle fasi nelle quali si articolano le operazioni delegate.
In relazione a ciascuno dei tre scaglioni individuati dal legislatore (a seconda che il prezzo o il valore di aggiudicazione sia pari o inferiore a Euro 100.000, superiore a Euro 100.000 ma pari o inferiore a Euro 500.000, superiore a Euro 500.000), spetta al professionista delegato:
- un compenso per tutte le attività comprese tra il conferimento dell’incarico e la redazione dell’avviso di vendita;
- un compenso per tutte le attività svolte successivamente alla redazione dell’avviso di vendita e fino all’aggiudicazione o all’assegnazione;
- un compenso per tutte le attività svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietà (che, nella misura della metà, è dovuto dall’aggiudicatario o dall’assegnatario, come stabilito dall’art. 2, comma 7, d.m. 227/2015);
- un compenso per tutte le attività svolte nel corso della fase di distribuzione della somma ricavata.
Come detto, per ciascuna delle predette fasi il relativo compenso è determinato in misura fissa (Euro 1.000 per il primo scaglione; Euro 1.500 per il secondo scaglione; Euro 2.000 per il terzo scaglione) e può essere aumentato in presenza delle condizioni indicate dai commi 2 e 3 dell’art. 2 d.m. n. 227/2015 (pluralità di lotti e sussistenza di giusti motivi; distribuzione avente per oggetto somme riferibili a più debitori; complessità delle attività svolte).
In ogni caso, l’ammontare complessivo del compenso e delle spese generali (spettanti forfettariamente al professionista delegato nella misura del 10 per cento del compenso medesimo) non può essere superiore al 40 per cento del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione.
L’eventuale maggiorazione del compenso accordata dal giudice dell’esecuzione dev’essere specificamente motivata, valutando anche l’incidenza della eventuale rinuncia agli atti del processo esecutivo da parte del creditore procedente che sia intervenuta prima della vendita del bene pignorato (Cass. civ., sez. II, 21 luglio 2025, n. 20515).
Nel caso in cui al medesimo professionista delegato siano stati conferiti più incarichi nell’ambito della stessa procedura esecutiva, occorre procedere ad autonome liquidazioni per ciascuno di essi, anche qualora abbiano in parte comportato il reiterato compimento di identiche attività già svolte in occasione dell’incarico precedente, a maggior ragione se il giudice dell’esecuzione abbia espressamente prescritto di rinnovarle comunque, potendosi eventualmente operare una riduzione – fino al 25 per cento – del relativo compenso sulla scorta di quanto previsto dall’art. 2, comma 3, d.m. 227/2015 (Cass. civ., sez. VI, 8 novembre 2021, n. 32410).
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