Irripetibilità delle somme versate in eccesso a titolo di mantenimento dei figli

La Redazione
26 Giugno 2026

Nel giudizio di separazione, la riduzione ex tunc dell’assegno di mantenimento del figlio non legittima la ripetizione delle somme già corrisposte, stante la natura sostanzialmente alimentare del contributo e l’applicazione dei principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità.

In tema di contributo al mantenimento dei figli, avente natura sostanzialmente alimentare, la successiva riduzione dell’assegno, disposta in sede giudiziale sulla base di una diversa valutazione, per il passato, dei medesimi presupposti fattuali, non comporta il diritto del genitore obbligato alla ripetizione delle maggiori somme già versate, né la possibilità di opporle in compensazione, dovendosi contemperare la retroattività della decisione con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità delle prestazioni alimentari.

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