Il pagamento dell’IMU in caso di liquidazione giudiziale

26 Giugno 2026

Il debitore sottoposto a liquidazione giudiziale è tenuto a pagare l’IMU?

L’art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504/92 prevede espressamente che per gli immobili compresi nel fallimento (oggi liquidazione giudiziale) o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Dunque, sulla base di tale norma, se il debitore sottoposto a liquidazione giudiziale è proprietario di beni immobili, il curatore della liquidazione giudiziale dovrà pagare l’imposta dovuta per il periodo di durata della procedura e quindi, oggi, l’Imposta Municipale Unica (IMU).

La successiva legge n. 160/2019 ha ribadito che  per gli immobili compresi nel fallimento  o  nella  liquidazione coatta amministrativa, il  curatore  o  il  commissario  liquidatore sono tenuti al  versamento  della  tassa  dovuta  per  il  periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il  termine  di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. 

L’imposta relativa all’intera procedura va quindi pagata ed il pagamento va fatto entro tre mesi dalla vendita degli immobili.

Anche secondo la giurisprudenza tributaria (Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Sentenza, 28/02/2025, n. 2746) «in base all’art. 10, comma 6, D. Lgs. 504/1992, il curatore del fallimento, così come il commissario della liquidazione coatta amministrativa, è tenuto al versamento dell’IMU "dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili", norma ribadita dall’art. 1, comma 768, L. 160/2019 (...)». La medesima giurisprudenza chiarisce «che la norma enunciata è di stretta interpretazione e, pertanto, va applicata solo con riferimento alle procedure concorsuali enunciate. In proposito, si veda Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11 luglio 2023, n. 19681 la quale ha affermato che, in tema di IMU, la procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, disciplinata dal d.lgs. n. 270 del 1999, non beneficia del regime agevolativo di cui all’art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1999, riferito esclusivamente agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, trattandosi di deroga al regime impositivo generale da ritenersi insuscettibile d’interpretazione analogica» (Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Sentenza, 28/02/2025, n. 2746, cit.).

Quanto alle modalità di calcolo dell’imposta, il curatore dovrà considerare il periodo di tempo in cui la procedura concorsuale è stata in possesso dei beni immobili come un unico periodo, e dovrà tener conto delle aliquote applicate dai vari comuni nei singoli anni solari di durata del possesso, il quale si conclude col decreto di trasferimento dell’immobile. L’imposta sarà dovuta solo dopo la vendita ed il versamento dovrà essere effettuato (anche con modello F24) entro tre mesi dal decreto di trasferimento degli immobili “o dalla data di stipula dell’atto notarile concluso al termine della procedura competitiva”.

Quanto invece all’IMU maturata prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale, trattasi di debito di natura concorsuale per cui il comune dovrà insinuarsi al passivo per recuperare il proprio credito secondo la procedura ordinaria dettata dal Codice della crisi.

In conclusione, la risposta al quesito è affermativa.

Se nella liquidazione giudiziale sono compresi beni immobili, il curatore è tenuto a pagare l’IMU maturata durante l’intera durata della procedura e dovrà farlo entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

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