Affidamento diretto: conseguenze dell’omessa valutazione comparativa (ove richiesta)

Redazione Scientifica
29 Giugno 2026

È illegittimo l’affidamento diretto di una procedura ad un soggetto la cui offerta sia rispondente solo alla maggioranza dei requisiti prescritti dalla legge di gara e in assenza di una valutazione, anche di carattere semplificato e complessivo, di natura comparativa, qualora questa sia espressamente prevista dalla Lettera di invito.

Come evidenziato di recente dal Giudice d’appello, «nell’affidamento diretto, il contratto è affidato senza una procedura di gara e, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta del contraente è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente (…), nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal codice. (…) La procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, attraverso l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara a meno che non sia la stessa stazione appaltante a optare per quest’ultima soluzione …» (Cons. St., sez. V, 25 maggio 2026, n. 4185).

Quindi la Stazione appaltante nelle procedure di affidamento diretto svolge un’istruttoria che dovrà dar conto delle ragioni della scelta del contraente, senza particolari limitazioni, salvo il doveroso rispetto delle prescrizioni della stessa lex specialis cui l’Amministrazione procedente si è vincolata.

Nella fattispecie oggetto di scrutinio, l’art. 5 della Lettera di invito ha previsto che «l’aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell’art. 108, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La scelta dell’affidatario avverrà tramite confronto delle offerte pervenute, valutando la corrispondenza alle caratteristiche tecniche richieste, le eventuali caratteristiche migliorative offerte, la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura» (all. 3 al ricorso).

Inoltre, l’art. 11, lett. b, della medesima Lettera di invito ha ribadito «»che l’offerta tecnica deve rispettare le specifiche tecniche minime stabilite nella presente lettera, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 79 del Codice» (pag. 6).

Di conseguenza, a fronte delle offerte presentate – in numero di cinque – è stata poi disposta l’aggiudicazione in favore della controinteressata (omissis) a seguito «della valutazione di congruità dell’offerta presentata dalla società (omissis), resa in data 6 ottobre 2025, da parte del Direttore della S.C. Sistemi Informativi Aziendali, Dott. (omissis), agli atti di questo ufficio, la quale corrisponde al fabbisogno comunicato dai Direttori della S.C. Nefrologia e Dialisi di Tradate e Varese»​ (Determinazione di aggiudicazione n. 2087/2025: all. 1 al ricorso, pag. 4).

In particolare, «il gruppo di valutazione [ha individuato] come migliore offerente Infogramma S.r.l. per le seguenti motivazioni:

- conformità alla maggioranza dei quesiti minimi richiesti;

- proposta economica vantaggiosa;

- qualità della proposta tecnica che comprende una serie di integrazioni all’interno della manutenzione evolutiva e normativa» (verbale di gara del 20 ottobre 2025: all. 2 al ricorso).

Come emerge dalle motivazioni poste a supporto della scelta dell’offerta di (omissis), il Seggio di gara non soltanto ha ritenuto valida un’offerta rispondente soltanto «alla maggioranza dei quesiti [ovvero requisiti] minimi» prescritti  in palese violazione delle richieste contenute nella lex specialis di gara, ma neppure ha proceduto a una valutazione, anche di carattere semplificato e complessivo, di natura comparativa, come richiesto invece dall’art. 5 della medesima Lettera di invito; ciò rende illegittima la determinazione assunta dall’Azienda sanitaria resistente (cfr. T.A.R. Campania, sez. I, 27 maggio 2025, n. 958; T.A.R. Sardegna, sez. I, 3 ottobre 2025, n. 793).

In senso contrario, non rilevano i precedenti segnalati dalla difesa dell’A.S.S.T. – ovvero, Cons. St., sez. V, 15 gennaio 2024, n. 503, T.A.R. Lombardia, sez. IV, 29 dicembre 2023, n. 2968, e 11 giugno 2024, n. 1778 – in quanto riferiti a procedure connotate da affidamenti diretti prive di carattere propriamente comparativo e non soggette, per espressa disposizione delle rispettive lettere di invito, a una rigida procedimentalizzazione.

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