La confisca di prevenzione alla prova della Grande Camera: il caso Cavallotti c. Italia
Stefano Emanuele Giordano
29 Giugno 2026
Il sistema italiano delle misure di prevenzione patrimoniali si trova dinanzi a un bivio storico. Due procedimenti convergono davanti alla Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: Cavallotti c. Italia (ric. n. 48484/16), deferito dalla Camera ex art. 30 CEDU il 2 aprile 2026; e Isaia e altri c. Italia (ricc. nn. 11176/11 e 27505/14, sentenza della Prima Sezione del 25 settembre 2025), divenuta definitiva l’11 maggio 2026 a seguito del rigetto, da parte del Panel della Grande Camera, della richiesta governativa di rinvio ex art. 43 CEDU con conseguente acquisto dell’autorità di cosa giudicata convenzionale ai sensi dell’art. 44 § 2 lett. c) CEDU.
Premessa
Il sistema italiano delle misure di prevenzione patrimoniali si trova dinanzi a un bivio storico. Due procedimenti convergono davanti alla Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: Cavallotti c. Italia (ric. n. 48484/16), deferito dalla Camera ex art. 30 CEDU il 2 aprile 2026; eIsaia e altri c. Italia(ricc. nn. 11176/11 e 27505/14, sentenza della Prima Sezione del 25 settembre 2025), divenuta definitiva l’11 maggio 2026 a seguito del rigetto, da parte del Panel della Grande Camera, della richiesta governativa di rinvio ex art. 43 CEDU con conseguente acquisto dell’autorità di cosa giudicata convenzionale ai sensi dell’art. 44 § 2 lett. c) CEDU.
La sequenza non è priva di significato. Il Panel ha respinto la richiesta di rinvio di Isaia in un momento in cui Cavallotti era già pendente davanti alla Grande Camera, evidentemente non ravvisando in Isaia «una questione grave attinente all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o una questione grave di carattere generale» (art. 43, § 2 CEDU): il che equivale a una conferma in radice della coerenza di quella pronuncia con l’orientamento già consolidato della Corte. Entrambi i casi sollevano questioni fondamentali sulla compatibilità della confisca preventiva con la Convenzione, ma presentano un profilo crucialmente diverso: Isaia riguarda la pericolosità semplice; Cavallotti la pericolosità qualificata. Una distinzione che, come si vedrà, dovrebbe orientare l’intera architettura della decisione.
Da Raimondo a De Tommaso: la parabola convenzionale
Il punto di partenza è Raimondo c. Italia(Corte EDU, ric. n. 12954/87, 22 febbraio 1994): la Corte riconobbe l'ingerenza nel diritto di proprietà ex art. 1 Prot. n. 1, ma la ritenne proporzionata sulla base della pericolosità attuale allora vigente. Labita c. Italia(Corte EDU [GC], ric. n. 26772/95, 6 aprile 2000) confermò: misure compatibili purché basate su pericolosità attuale e dirette a prevenire reati futuri.
Il quadro mutò con De Tommaso c. Italia(Corte EDU [GC], ric. n. 43395/09, 23 febbraio 2017): la Grande Camera censurò il difetto di qualità della legge sulle misure personali e la pericolosità generica. Di particolare rilievo l'opinione dissenziente del giudice Paulo Pinto de Albuquerque, che — applicando i criteri Engel (Corte EDU [GC], 8 giugno 1976) — concluse che le misure italiane hanno natura penale e dovrebbero soggiacere allo statuto degli artt. 6 e 7 (§ 60: «the Italian legislature evidently has to draw all the logical conclusions from the present judgment»).
Le misure patrimoniali: da Bongiorno a Isaia
I casi Bongiorno(ric. n. 4514/07, 5 gennaio 2010) e Morabito(ricc. nn. 29938/07 e altri, 8 giugno 2021), entrambi dichiarati inammissibili, consentirono tuttavia alla Corte di affermare che il procedimento di prevenzione patrimoniale non ha natura penale e che l'art. 1 Prot. n. 1 — non gli artt. 6 e 7 — costituisce il parametro di riferimento. La sentenza Isaia segnò il passaggio alla pronuncia di merito: la Prima Sezione accertò la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 sotto molteplici profili — difetto di correlazione temporale, carenza di motivazione sulla provenienza illecita, mancata dimostrazione della disponibilità effettiva dei beni intestati a familiari, ritardo decennale nell'avvio del procedimento. Un catalogo di censure coerente con le criticità evidenziate dalla dottrina (Giordano, La confisca di prevenzione: brevi note alla luce dell'art. 1, Protocollo n. 1, della CEDU, in Riv. Coop. Giur. Int., 2024, 41 ss.; Finocchiaro, Confisca di prevenzione e civil forfeiture, Giuffrè, 2022).
All’11 maggio 2026 la sentenza è divenuta definitiva: il Panel della Grande Camera ha respinto la richiesta di rinvio formulata dal Governo italiano ex art. 43 CEDU, con la conseguenza che la pronuncia ha acquistato l’autorità di cosa giudicata convenzionale ai sensi dell’art. 44 § 2 lett. c) CEDU. Si tratta, oggi, di diritto vivente convenzionale.
Isaia non come novum, ma come codificazione convenzionale di un orientamento consolidato
La definitività di Isaia impone una precisazione di sistema, idonea a sterilizzare in radice ogni eccezione che si è già visto, anche in dottrina, prospettare in chiave nominalistica: che il precedente di Strasburgo sarebbe asseritamente «non consolidato» e, dunque, sottratto al vincolo interpretativo discendente dalla giurisprudenza costituzionale n. 49 del 2015. L’obiezione non coglie nel segno. Isaia non costituisce un novum dirompente che si imporrebbe ab extra all’ordinamento italiano: essa rappresenta, all’opposto, la codificazione convenzionale di un orientamento che la migliore giurisprudenza interna ha già percorso autonomamente — e che la Corte EDU si limita a ratificare, fissandone il punto di non-arretramento.
L’iter è ricostruibile per tappe. Sul versante interno, le Sezioni Unite Spinelli(Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2014, n. 4880) avevano già posto la pietra angolare del sistema, ricavando dal principio di correlazione temporale fra pericolosità e acquisti la garanzia ermeneutica della natura preventivo-ripristinatoria — e non sanzionatoria — della confisca. La sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2019 ha consacrato, sul piano della legittimità, il triplice requisito della commissione abituale di reati, dell’effettiva produzione di profitti e della loro incidenza significativa sul reddito. Le Sezioni Unite Gattuso (Cass. pen., sez. un., 30 novembre 2017, n. 111) hanno tassativizzato il concetto di «appartenenza».
A chiusura del cerchio, su versante speculare e complementare, le Sezioni Unite Putignano(Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2025, n. 30355) sono intervenute sul terreno cruciale dell’onere della prova nei procedimenti aventi a oggetto beni fittiziamente intestati a terzi. È sul versante probatorio — quello qui rilevante per la coerenza con l’acquis di Strasburgo — che la pronuncia segna un punto di approdo significativo: l’accusa deve dimostrare, con rigore e sulla base di indici di gravità, precisione e concordanza, tanto la riconducibilità del bene all’effettiva disponibilità del proposto quanto la provenienza illecita delle risorse impiegate per l’acquisto; al terzo intestatario non può imporsi una prova piena della legittima titolarità, ma soltanto un onere di mera allegazione, attivabile — per giunta — soltanto dopo che il pubblico ministero abbia previamente esaurito quel primo gradino della catena logica dimostrativa che a lui istituzionalmente compete. Si tratta di una calibratura dell’onere della prova che, almeno nella giurisprudenza di legittimità, avvicina sensibilmente la disciplina italiana al canone convenzionale di proporzionalità e di esclusione degli automatismi presuntivi. Resta ferma, beninteso, la circostanza che Isaia, sul versante convenzionale, individua uno standard ancora più rigoroso di quello cui è approdata Putignano: e proprio sul valore di questo scarto — sul quale infra ci si soffermerà — si giocherà la partita dell’efficacia del precedente di Strasburgo nei procedimenti interni.
È vero che, sul distinto versante della legittimazione processuale, la stessa pronuncia ha invece adottato una linea restrittiva, precludendo al terzo intestatario di dolersi, in sede di impugnazione, dei presupposti applicativi della misura — segnatamente della pericolosità sociale del proposto, della sproporzione patrimoniale e della stessa illecita provenienza dei beni — quali profili rimessi alla esclusiva disponibilità difensiva del solo proposto. Si tratta di un orientamento che, ad avviso di chi scrive, suscita riserve di non scarsa consistenza sul piano della tutela convenzionale del terzo e che ci riserviamo di approfondire altrove: nella prospettiva del presente lavoro è sufficiente rilevare che il versante probatorio rappresenta, di per sé, una conquista significativa ed è proprio quello su cui Isaia dispiega la propria forza confermativa.
Sul versante convenzionale, l’orientamento della Corte EDU sull’art. 1 Prot n. 1, in materia di confische extra-criminali si articola da anni in tre filoni convergenti. Il primo, sulle confische senza condanna penale, si snoda attraverso Sud Fondi S.r.l. e altri c. Italia (20 gennaio 2009), Varvara c. Italia (29 ottobre 2013) e G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia (Grande Camera, 28 giugno 2018). Il secondo, sulla tutela del terzo proprietario in buona fede contro ablazioni per atto altrui, comprende Andonoski c. ex-Repubblica jugoslava di Macedonia (17 settembre 2015), S.C. Service Benz Com S.R.L. c. Romania (4 luglio 2017) e Yaşar c. Romania (26 novembre 2019) — pronunce rese in materia di confische in rem di tipo non-conviction based applicate in àmbiti diversi dalle misure di prevenzione, ma i cui princìpi sono, mutatis mutandis, pienamente trasponibili. Il terzo filone, infine — e quello più direttamente sovrapponibile alla fattispecie italiana — concerne l’extended forfeiture per sproporzione meramente quantitativa fra reddito e patrimonio ed è cristallizzato dalla pronuncia di condanna in Todorov e altri c. Bulgaria (13 luglio 2021), che ha riscontrato la violazione dell’art. 1 Prot n. 1, laddove la confisca operi per automatismi presuntivi, senza alcuno sforzo di esaminare il nesso fra il bene confiscato e una specifica attività criminale, né di verificare che il quantum dell’ablazione corrisponda alla differenza fra le spese e i redditi del proposto. Le coordinate generali della materia restano, com’è noto, quelle fissate fin da James e altri c. Regno Unito (21 febbraio 1986) e ripetutamente confermate.
Su questi tre pilastri si innesta Isaia. La pronuncia enuclea criteri che sono il punto di approdo — e, per più aspetti, il superamento in melius — di un acquis già consolidato: prevedibilità della base legale; esclusione di automatismi presuntivi non sorretti da prova qualificata del nesso effettivo fra il singolo bene e una specifica attività illecita storicamente accertata; corrispondenza fra il bene confiscato e tale attività; effettiva possibilità per il terzo intestatario di dimostrare la propria buona fede e di sterilizzare la presunzione di interposizione fittizia, esclusa ogni applicazione in via assoluta; rispetto del canone di proporzionalità. Isaia, in altri termini, non corregge un orientamento italiano divergente: ne convalida uno già emerso dalla migliore giurisprudenza nazionale e da quella di Strasburgo e lo eleva a parametro convenzionale vincolante (sul punto, cfr. Trinchera, Patrimoni sproporzionati e automatismi presuntivi: la Corte EDU richiama i giudici italiani al rispetto delle garanzie in materia di confisca di prevenzione, in Sistema Penale, 2025). Né rileva, in senso contrario, la circostanza che Isaia individui uno standard più rigoroso di quello cui è approdata Putignano sul piano interno: il fatto che la Corte EDU si spinga, nel caso italiano, a un livello di tutela superiore a quello della giurisprudenza nazionale è la fisiologia del controllo convenzionale e trova in questo caso fondamento — come si è visto — in pronunce della stessa Corte (Todorov, Yaşar, Andonoski, S.C. Service Benz Com) che già delineavano quel livello in fattispecie analoghe. Isaia è dunque il punto di convergenza, non di rottura.
Ne discende un duplice corollario. Sul piano sistematico, la definitività di Isaia non instaura una rottura: rafforza una continuità. Sul piano operativo, la tesi che la via dell’art. 1 Prot n. 1, sia — per la tutela del proposto e dei terzi intestatari — più solida e in concreto più incisiva della via dell’art. 7 CEDU (cfr. infra, § 7) trova oggi una conferma di diritto positivo convenzionale, non più meramente argomentativa. È prevedibile che il terreno della resistenza, più ancora che nelle eventuali osservazioni governative in Cavallotti, sarà rappresentato dai giudici interni — Tribunali di prevenzione, Corti d’Appello e, in ultima istanza, la stessa Corte di Cassazione — chiamati ad applicare Isaia nei procedimenti pendenti: è qui che si tenterà di derubricare la pronuncia a precedente isolato e dunque «non consolidato», al fine di sottrarsi al vincolo ermeneutico discendente dall’art. 117, comma 1, Cost. e dal parametro convenzionale interposto.
L’argomento, alla luce dell’acquis sopra ricostruito, non può che essere disatteso. Anche a voler richiamare il criterio del «diritto consolidato» enunciato dalla Corte Costituzionale n. 49 del 2015, va ricordato che lo stesso paradigma è stato poi superato dalla medesima Consulta con le sentenze nn. 68 e 109 del 2017, le quali hanno affermato che «il giudice comune ha il dovere di evitare violazioni della Convenzione europea e di applicarne le disposizioni sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte EDU, specie quando il caso sia riconducibile a precedenti di quest’ultima», rigettando espressamente «la tesi secondo cui l’interprete non potrebbe applicare la CEDU se non con riferimento ai casi che siano già stati oggetto di specifiche pronunce della Corte di Strasburgo». La stessa Corte di Strasburgo, peraltro, ha statuito (Grande Camera, G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia, 28 giugno 2018, § 252) che «le sue sentenze hanno tutte lo stesso valore giuridico. La loro natura vincolante e la loro autorità interpretativa non possono dipendere dalla formazione che le ha pronunciate». A ciò si aggiunga che, nel caso di Isaia, la stessa consolidatezza dell’orientamento — e dunque la piena vincolatività ex art. 46 § 1 CEDU e quale parametro interposto ex art. 117, comma 1, Cost. — risulta confermata dal rigetto del rinvio in Grande Camera da parte del Panel: una pronuncia che il Panel ha ritenuto non sollevare «una questione grave attinente all’interpretazione della Convenzione» è, eo ipso, una pronuncia coerente con l’acquis consolidato.
Ed è proprio da qui — dall’estensione della tutela del terzo intestatario e dal recupero, in suo favore, della prevedibilità della base legale — che si apre il fronte della questione Cavallotti. Se Isaia esaurisce il proprio rigore sul versante della pericolosità semplice e dei presupposti probatori dell’ablazione, Cavallotti solleva un interrogativo più radicale, che concerne l’innocenza in accezione più lata. Innocenza in senso processuale, anzitutto — la sentenza assolutoria definitiva che precede o accompagna il giudizio di prevenzione, e il vincolo che essa esercita sul giudice della prevenzione, anche sotto l’angolo della presunzione di innocenza ex art. 6 § 2 CEDU (cfr. infra, § 8). Ma anche, e congiuntamente, innocenza in senso sostanziale — la tipizzazione tassativa della fattispecie di pericolosità ai fini delle misure patrimoniali, nel solco del paradigma «partecipazione mafiosa + concorso esterno» elaborato dalle Sezioni Unite Mannino (Cass. pen., sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748) e ribadito, in sede di prevenzione, dalle Sezioni Unite Gattuso. È su questo terreno che il canone di prevedibilità della base legale ex art. 1 Prot n. 1 CEDU dispiega la propria forza ermeneutica (sul punto, sia consentito rinviare a Giordano, La confisca di prevenzione, cit., spec. ai paragrafi dedicati al requisito della prevedibilità; cfr. anche infra, § 9): canone la cui violazione si manifesta in modo paradigmatico nei casi in cui l’«appartenenza» è ricostruita per indici vaghi, al di sotto della soglia minima del concorso esterno, fino a lambire l’area della mera «contiguità compiacente».
Lo snodo Occhipinti–Spinelli–Isaia: il perimetro temporale come condizione di legittimità
Le leggi nn. 125/2008 e 24/2009, eliminando il collegamento tra confisca e pericolosità attuale, indebolirono la tenuta convenzionale del sistema. La Corte di cassazione, con la sentenza Occhipinti (Cass. pen., sez. V, 13 novembre 2012, n. 14044; Maugeri, La confisca misura di prevenzione ha natura «oggettivamente sanzionatoria», in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4/2013), affermò per la prima volta la natura sanzionatoria della confisca.
Le Sezioni Unite risposero con Spinelli(Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2014, n. 4880): pur ribadendo la natura non sanzionatoria, salvarono il sistema esclusivamente grazie al concetto di «perimetro temporale». Sono suscettibili di ablazione solo i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità: la misura colpisce specifici beni come manifestazione dell'attività illecita, non indiscriminatamente una persona. Le Sezioni Unite ammonirono: ove venisse meno il requisito della correlazione temporale, lo strumento ablatorio «finirebbe, inevitabilmente, con l'assumere connotati di vera e propria sanzione» (Maugeri, Una parola definitiva sulla natura della confisca di prevenzione?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 945 ss.; Mazzacuva, Le Sezioni Unite sulla natura della confisca di prevenzione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4/2015; Menditto, Le Sezioni Unite verso lo statuto della confisca di prevenzione, in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 2014).
Ebbene, la sentenza Isaia trae esattamente le conseguenze convenzionali di questa premessa. La Prima Sezione ha condannato l'Italia perché le autorità nazionali avevano confiscato beni acquistati largamente oltre il periodo di pericolosità, violando quel perimetro temporale che le stesse Sezioni Unite italiane avevano posto a condizione di legittimità della misura. L'argomento è circolare — e proprio per questo difficilmente confutabile.
Pericolosità semplice e qualificata: una distinzione decisiva
Una chiave di lettura fondamentale — e troppo spesso trascurata — è la distinzione tra pericolosità generica (art. 1 d.lgs. n. 159/2011: soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi) e pericolosità qualificata (artt. 4 e 16: indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose o terroristiche). La sentenza n. 24/2019 della Corte Costituzionale ha valorizzato questa distinzione, subordinando la legittimità delle fattispecie di pericolosità generica al triplice requisito della commissione abituale di reati, della effettiva produzione di profitti e della loro incidenza significativa sul reddito.
La distinzione non è classificatoria: attiene al fondamento della legittimità dell'ingerenza. Nella pericolosità qualificata lo Stato può invocare il contrasto a fenomeni criminali di eccezionale gravità; nella pericolosità semplice tale giustificazione è assente o assai più tenue. La Corte EDU ha riconosciuto agli Stati un ampio margine di apprezzamento nella lotta alla criminalità organizzata (Riela c. Italia, dec., 4 settembre 2001; Arcuri e altri c. Italia, dec., 5 luglio 2001), ma tale margine non è automaticamente trasferibile alla pericolosità generica.
Le soluzioni che la Grande Camera adotterà per la pericolosità qualificata (Cavallotti) non sono necessariamente le stesse applicabili alla pericolosità semplice (Isaia): le due questioni potrebbero ricevere risposte differenziate.
Lo spoglio ex art. 30 nel caso Cavallotti
L'art. 30 CEDU consente alla Camera di spogliarsi in favore della Grande Camera quando il caso sollevi «a serious question affecting the interpretation of the Convention» o la soluzione possa risultare incompatibile con una sentenza precedente. La Camera non è tenuta a motivare e non lo ha fatto. Ma due ipotesi si presentano.
La prima: il caso solleva una questione grave in un àmbito — la confisca di prevenzione antimafia — in cui la Grande Camera non si è mai pronunciata specificamente, nonostante De Tommaso (misure personali) e G.I.E.M. c. Italia (Corte EDU [GC], 28 giugno 2018, confisca urbanistica). La seconda: la Camera ha intravisto il rischio di un risultato incompatibile con la giurisprudenza precedente — potrebbe significare che stesse valutando un’estensione delle garanzie dell’art. 6 § 2 ovvero, all’opposto, un’attenuazione del rigore di Isaia — pronuncia che, divenuta definitiva l’11 maggio 2026, non è più rivedibile in sé, ma le cui implicazioni la Grande Camera potrebbe modulare con riguardo al diverso àmbito della pericolosità qualificata. In entrambi i casi, lo spoglio segnala che la questione richiede l’autorità della Grande Camera.
Lo statuto garantistico dell'art. 7 CEDU e la via dell'art. 1, Protocollo n. 1
Tra le questioni prospettabili alla Grande Camera vi è l'applicabilità dell'art. 7 della Convenzione alle misure di prevenzione patrimoniali. L'art. 7 presidia il principio di legalità penale nelle sue declinazioni più rigorose: tassatività e determinatezza della fattispecie, accessibilità e prevedibilità del precetto, irretroattività della legge sfavorevole. Qualificare la confisca di prevenzione come «pena» ai sensi di questa norma significherebbe attrarre l'intero procedimento nell'orbita del diritto penale sostanziale, con l'obbligo di applicare tout court lo statuto garantistico che ne consegue: lex certa, divieto di retroattività, piena presunzione di innocenza, parità delle armi.
È ragionevole previsione — non certezza, ma ragionevole previsione — che la Grande Camera non accoglierà questa impostazione, quantomeno con riguardo alla pericolosità qualificata. Le ragioni sono di ordine tanto sistematico quanto di politica criminale. Sul piano sistematico, la qualificazione penale comporterebbe conseguenze potenzialmente devastanti non solo per il sistema italiano, ma per tutti gli ordinamenti europei che hanno adottato forme di confisca non-conviction based (Finocchiaro, La confisca senza condanna nello spazio europeo, in www.sistemapenale.it). Sul piano della politica criminale, la Grande Camera non opera nel vuoto: il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo costituisce una priorità condivisa a livello europeo, e una pronuncia che equivalesse de facto all'eliminazione della prevenzione patrimoniale entrerebbe in rotta di collisione con le aspettative legittime degli Stati e con l'ampio margine di apprezzamento che la Corte tradizionalmente riconosce in questo àmbito.
Tuttavia — e qui sta il punto decisivo — ciò che esce dalla porta dell'art. 7 rientra dalla finestra dell'art. 1, del Protocollo n. 1. La norma convenzionale a tutela del diritto di proprietà esige, infatti, che ogni ingerenza statale sia fondata su una base legale dotata di requisiti minimi di qualità: accessibilità, prevedibilità e, nella sostanza, tassatività del precetto. Sono gli stessi canoni che informano lo statuto del diritto penale, declinati in chiave proprietaria anziché penalistica. La Corte lo ha affermato ripetutamente e la sentenza Isaia ne è la conferma più recente.
In altre parole: anche senza qualificare formalmente la confisca come pena, la Grande Camera può — e, a nostro avviso, dovrà — esigere che la base legale della misura soddisfi requisiti di prevedibilità e determinatezza analoghi, nella sostanza, a quelli propri del diritto penale. L'irretroattività, la tassatività del precetto, la prevedibilità delle conseguenze della condotta: sono princìpi che la Convenzione impone non in ragione dell'etichetta formale della misura, ma in ragione della gravità dell'ingerenza nei diritti fondamentali. E non vi è dubbio che la confisca di un intero patrimonio — o di un compendio aziendale — costituisca un'ingerenza della massima gravità.
Ebbene, è proprio su questo terreno che la giurisprudenza di merito mostra le crepe più evidenti. Lo sforzo di tassativizzazione compiuto dalle più altre Corti nazionali— le Sezioni Unite Gattuso sull'appartenenza, le Sezioni Unite Spinelli sul perimetro temporale, la sentenza n. 24/2019 della Consulta sui triplici requisiti — non sempre trova adeguata ricezione nelle pronunce dei tribunali della prevenzione, in cui concetti vaghi e indeterminati continuano a operare come base di provvedimenti ablativi di enorme portata. È questa discrasia tra il rigore della legittimità e la prassi del merito che rischia di essere censurata dalla Grande Camera — non sotto l'etichetta dell'art. 7, ma sotto quella, altrettanto incisiva, dell'art. 1, del Protocollo n. 1.
Art. 6 § 2: la strada percorribile
La via più probabile è l'estensione della presunzione di innocenza ai procedimenti non penali con connessione penalistica. La giurisprudenza distingue due aspetti dell'art. 6 § 2 (Allen c. Regno Unito [GC], ric. n. 25424/09, 12 luglio 2013, §§ 93-94): l'aspetto procedurale (garanzie interne al processo penale) e l'aspetto reputazionale (protezione da dichiarazioni che implichino colpevolezza in procedimenti successivi). Nealon e Hallam c. Regno Unito ([GC], 11 giugno 2024) ha confermato che l'art. 6 § 2 si applica ai procedimenti con nesso sufficientemente stretto con il processo penale concluso.
Il procedimento di prevenzione patrimoniale presenta esattamente queste caratteristiche. Quando un soggetto assolto dall'accusa di partecipazione mafiosa si vede confiscare i beni sulla base della medesima «appartenenza», il procedimento opera come una riqualificazione della colpevolezza sotto diversa etichetta. Come abbiamo rilevato (Giordano, op. cit., 44), la Corte ha affermato che sarebbe «inconcepibile un sistema che punisse una persona per un reato commesso da un'altra» (Varvara c. Italia, ric. n. 17475/09, 29 ottobre 2013). Ma è altrettanto inconcepibile un sistema che confischi i beni di un assolto senza che la positiva dimostrazione dell'innocenza abbia alcun peso.
La Corte di Cassazione ha già affermato che i fatti per i quali sia intervenuta sentenza di assoluzione non possono fondare il giudizio di pericolosità; il giudice della prevenzione può valutare autonomamente solo fatti accertati in sede penale in presenza di sentenze di prescrizione o di condanna (Cass. pen., sez. II, 15 marzo 2018, n. 11846). L'estensione dell'art. 6 § 2 appare più urgente nei casi in cui la confisca segua un'assoluzione definitiva: la presunzione di innocenza reputazionale opera come limite invalicabile.
La base legale, l'«appartenenza» e la tutela dei terzi
Il combinato disposto degli artt. 1, lett. b), e 4 d.lgs. n. 159/2011 non indica i comportamenti da cui desumere l'«appartenenza» mafiosa. La giurisprudenza di legittimità ha sovrapposto il concetto a quello del concorrente esterno, tipizzato dalla sentenza Mannino (Cass. pen., sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748). Ma tale tipizzazione — come la Corte EDU ha rilevato in Contrada c. Italia (ric. n. 66655/13, 14 aprile 2015) — ha avuto uno «sviluppo piuttosto complicato», con confini alternativamente allargati e ristretti.
Va dato atto dello sforzo di tassativizzazione compiuto dalla Corte di cassazione. Il punto di riferimento è costituito dalle Sezioni Unite Gattuso (Cass. pen., sez. un., 30 novembre 2017, n. 111), pronuncia resa specificamente in materia di misure di prevenzione, che ha affermato: «il concetto di 'appartenenza' ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla 'partecipazione', si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale». Il principio è stato ribadito dalla giurisprudenza successiva, sempre in ambito preventivo (Cass. pen., sez. VI, 8 gennaio 2016, n. 3941; Cass. pen., sez. VI, 15 novembre 2023, n. 48840).
In parallelo, in sede penale, la giurisprudenza in materia di partecipazione associativa ex art. 416-bis c.p. ha ulteriormente precisato — con massime di grande limpidezza — che «la mera 'contiguità compiacente', anche caratterizzata da atteggiamenti di fascinazione verso un determinato apparato mafioso o di ammirazione verso i partecipi o i capi del gruppo, non costituisce comportamento sufficiente a integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che la vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, alla conservazione o al rafforzamento della consorteria» (Cass. pen., sez. V, 17 gennaio 2024, n. 12753; conformi, Cass. pen., sez. V, 29 settembre 2025, n. 34046).
Ora, queste ultime pronunce riguardano la fattispecie penale e non direttamente il giudizio di prevenzione. Ma a nostro avviso il criterio non può che essere il medesimo. Se la contiguità compiacente non è sufficiente neppure a fondare una condanna penale per partecipazione, a fortiori non può fondare un giudizio di «appartenenza» rilevante ai fini delle misure di prevenzione. Diversamente opinando, si verificherebbe un paradosso insanabile: un soggetto prosciolto in sede penale — proprio perché la sua condotta non integra neppure il livello minimo del concorso esterno — potrebbe nondimeno essere qualificato come «appartenente» nel giudizio di prevenzione e vedersi confiscare i beni. La base legale, già fragile, si dissolverebbe del tutto.
Questo — a nostro modesto avviso — segna il limite oltre il quale la tassativizzazione del concetto di «appartenenza» non può andare. Il perimetro è definito: da un lato, il partecipe (intraneus), dall'altro, il concorrente esterno (extraneus) secondo il paradigma Mannino. Al di sotto di questa soglia — nell'area della «contiguità soggiacente» o «compiacente» — non vi è spazio per l'applicazione delle misure patrimoniali. Le vittime della mafia, gli imprenditori sottoposti a pressione estorsiva, i professionisti che abbiano subìto il contesto mafioso senza prestare alcun contributo attivo e causalmente rilevante al sodalizio non possono essere qualificati «appartenenti». L'esperienza pratica mostra tuttavia che questa distinzione — nitida nella giurisprudenza di legittimità — non sempre trova adeguata applicazione nelle pronunce di merito, in cui concetti indeterminati come «disponibilità», «vicinanza» e «frequentazione» continuano a operare come surrogati di una prova che non c'è.
Quanto alla tutela dei terzi, il profilo merita un approfondimento specifico. L'art. 24 d.lgs. n. 159/2011 consente la confisca dei beni «di cui il proposto risulta essere proprietario o avere la disponibilità». Quando i beni sono formalmente intestati a terzi (familiari, coniuge, convivente, figli), la questione diviene se l'onere della prova della disponibilità effettiva in capo al proposto gravi sull'accusa o sul terzo.
La Suprema Corte, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 12621/2017, ha affermato che — nel caso di beni intestati a terzi — deve essere svolta un'indagine «rigorosa e approfondita», avendo il giudice l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia sulla base di elementi fattuali «caratterizzati da requisiti di gravità, precisione e concordanza, idonei a costituire prova indiretta della permanenza del bene nell'effettiva e autonoma disponibilità del proposto e non riconducibili sic et simpliciter al mero rapporto parentale, posto che la legge richiede ben più del semplice sospetto per l'ablazione» (si vedano anche Cass. pen., sez. VI, 18 ottobre 2012, n. 10153, Cass. pen., sez. II, 9 febbraio 2011, n. 6977).
Ciò nonostante, nella prassi della giurisprudenza di merito persiste un opposto orientamento — risalente (Cass. pen., sez. II, 5 dicembre 1996, n. 4916, Cass. pen., sez. I, 7 dicembre 2005,n. 2960), oggi formalmente superato dalla giurisprudenza di legittimità ma non ancora del tutto debellato in concreto — che continua a ritenere sufficiente la semplice presunzione di disponibilità indiretta, attribuendo al terzo l’onere di dimostrare la propria titolarità esclusiva del bene. È auspicabile che le recenti Sezioni Unite Putignano (Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2025, n. 30355) — che, come si è visto (cfr. supra, § 3-bis), hanno definitivamente calibrato l’onere della prova dell’accusa (rigore, indici di gravità, precisione e concordanza, tanto sulla disponibilità effettiva quanto sulla provenienza illecita) e ridotto a mera allegazione l’onere del terzo, ferma restando la necessità che il pubblico ministero assolva previamente al primo gradino della catena logica dimostrativa — possano contribuire al superamento integrale di tale residuo orientamento di merito. L’incertezza giurisprudenziale che a lungo ne è derivata — nel senso di divergenze profonde e persistenti — ha di per sé minato la prevedibilità della base legale, giacché «la certezza del diritto viene contraddetta dalla persistenza di giurisprudenze divergenti» (Giordano, La confisca di prevenzione, cit., 52 ss.; Maugeri – Pinto de Albuquerque, La confisca di prevenzione nella tutela costituzionale multilivello, in www.sistemapenale.it).
Inoltre, la Corte EDU ha affermato che sarebbe inconcepibile un sistema che punisca una persona per un reato commesso da un'altra (Varvara c. Italia, ric. n. 17475/09, 29 ottobre 2013). Eppure è esattamente ciò che accade quando la confisca investe i beni di familiari del proposto — soggetti che non sono stati giudicati pericolosi, non hanno commesso alcun reato, e la cui unica colpa è il vincolo parentale con il proposto. Sotto questo profilo, la confisca nei confronti dei terzi presenta i connotati più evidenti della natura sanzionatoria della misura, poiché prescinde completamente dalla pericolosità sociale del proprietario formale.
Conclusioni
La Grande Camera non giungerà, a nostro avviso, a qualificare la confisca come pena ex art. 7: le conseguenze sistemiche lo impediscono. Potrà tuttavia percorrere la strada dell'art. 6 § 2, estendendo la presunzione di innocenza ai procedimenti di prevenzione che seguano un'assoluzione definitiva. E potrà — dovrà — operare la distinzione tra pericolosità semplice e qualificata, calibrando l'intensità del controllo in ragione della diversa gravità dell'interesse pubblico.
Sul versante delle opportunità, la pronuncia di Cavallotti potrebbe estendere e generalizzare alla pericolosità qualificata le posizioni acquisite — e ormai definitive — in Isaia e porre un limite convenzionale alla confisca del prosciolto. Sul versante dei rischi, non è da escludere che la Grande Camera — nel contesto del contrasto alla criminalità organizzata — possa accogliere, sia pure limitatamente alla pericolosità qualificata, le riserve espresse dal giudice italiano Raffaele Sabato nella sua opinione dissenziente in Isaia, attenuando il rigore del controllo per la sola fattispecie antimafia. L’esito dipenderà dalla qualità delle osservazioni delle parti e dalla capacità della Corte di bilanciare sicurezza e diritti.
In ogni caso, il perimetro temporale introdotto da Spinelli resta il cardine: la legittimità convenzionale della confisca di prevenzione regge se e solo se la misura resta circoscritta ai beni acquistati nel periodo di pericolosità. Ove tale limite venga superato — come accaduto in Isaia — la confisca perde la propria giustificazione preventiva e assume «connotati di vera e propria sanzione». Questo è stato l’argomento decisivo della Prima Sezione a Strasburgo, oggi consacrato dalla definitività di Isaia, ed è l’argomento che la Grande Camera dovrà ora decidere se estendere e generalizzare — nel solco della giurisprudenza consolidata sull’art. 1 Prot. n. 1 — anche alla pericolosità qualificata di Cavallotti.
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Sommario
Isaia non come novum, ma come codificazione convenzionale di un orientamento consolidato
Lo snodo Occhipinti–Spinelli–Isaia: il perimetro temporale come condizione di legittimità
Pericolosità semplice e qualificata: una distinzione decisiva
Lo statuto garantistico dell'art. 7 CEDU e la via dell'art. 1, Protocollo n. 1
Art. 6 § 2: la strada percorribile
La base legale, l'«appartenenza» e la tutela dei terzi