La nuova bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate su sovraindebitamento ed esdebitazione
29 Giugno 2026
Con la bozza di circolare del 26 giugno 2026 – in consultazione fino al 24 luglio – prosegue la pubblicazione delle circolari AdE dedicate agli istituti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che presentano profili di interesse per l’Agenzia. Dopo la Parte I, pubblicata il 15 aprile, relativa ai nuovi istituti del Codice, con la Parte II si volge l’attenzione agli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento e alla esdebitazione. Gli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento vengono introdotti da un paragrafo dedicato alle disposizioni di carattere generale (artt. 65-66) cui segue una descrizione analitica delle singole procedure: ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73), concordato minore (artt. 74-83) e liquidazione controllata (artt. 268-277). Ciascuna procedura viene introdotta nei suoi caratteri generali, con descrizione delle modalità di presentazione della domanda e dell’attività demandata all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Tra i profili più rilevanti, la durata dei piani nella ristrutturazione dei debiti del consumatore. La bozza di circolare – seguendo una certa giurisprudenza di merito (Trib. Treviso 9 novembre 2023, Trib. Torino 21 marzo 2023 e Trib. Napoli 1° marzo 2023) – apre alla possibilità di piani di rilevante durata, anche oltre i cinque o sette anni, affermando che in tali casi gli Uffici sono tenuti a verificare che le proposte «siano adeguatamente motivate e giustificate da una più efficace tutela delle ragioni erariali rispetto alle soluzioni alternative, di minore durata, concretamente praticabili». Altro profilo di rilievo affrontato è la posizione restrittiva dell’Ufficio in relazione al meccanismo del silenzio-assenso nell’approvazione del concordato minore. Il comma 3 dell’art. 79 c.c.i.i. stabilisce che il mancato invio, da parte dei creditori, della dichiarazione contenente la propria posizione e le eventuali contestazioni, entro i termini assegnati dal tribunale, equivale a consenso alla proposta. Tuttavia, si legge nella bozza di circolare, (ferma la necessità che Uffici competenti esprimano il proprio voto motivato entro il termine assegnato dal giudice ai sensi dell’art. 79, comma 3) «la regola del c.d. silenzio-assenso non trova applicazione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, il cui mancato voto è compiutamente disciplinato dall’art. 80, comma 3», norma che contiene una disciplina specifica per la mancata adesione dei creditori pubblici. Infine, la bozza di circolare affronta il tema dell’esdebitazione, strumento attraverso il quale il debitore, ricorrendone i presupposti di legge, è liberato dall’obbligo di pagamento dei crediti rimasti insoddisfatti all’esito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, in deroga alla regola ricavabile dall’art. 236, comma 3. La bozza menziona i diversi orientamenti giurisprudenziali emersi sul tema della idoneità della mancata soddisfazione dei debiti tributari ad integrare un giudizio di colpa grave ai fini del giudizio di meritevolezza per l’accesso al beneficio. Adeguandosi alle pronunce secondo le quali la natura prevalentemente erariale dell’indebitamento e il mancato pagamento delle imposte non possono fondare, di per sé, un giudizio automatico di non meritevolezza, il documento afferma che «l’Ufficio, ricevuta la notifica di un decreto di esdebitazione, è tenuto a svolgere una valutazione preliminare dei presupposti, verificando l’assenza di atti in frode, la mancanza di condotte dolose o gravemente colpose e la coerenza temporale e causale tra incapacità reddituale e formazione dell’indebitamento». Gli interessati potranno inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione fino al 24 luglio 2026 all’indirizzo e-mail: dc.nc.circolare.crisidiimpresa@agenziaentrate.it Si allega la bozza di circolare. |