La proposta di legge A.C. 2885 sulla riforma del sovraindebitamento: i nodi irrisolti del compenso degli OCC e dell’abitazione

29 Giugno 2026

La proposta di legge A.C. 2885, presentata alla Camera dei Deputati il 16 aprile 2026, mira a rafforzare le procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della crisi, colmando lacune applicative emerse negli anni di vigenza del d.lgs. n. 14/2019. Il testo introduce misure apprezzabili – dalla sospensione automatica delle esecuzioni all'ampliamento della nozione di consumatore – ma lascia irrisolta la questione del compenso degli OCC: un'omissione che rischia di rendere velleitario l'intero impianto riformatore.

Il contesto: un fenomeno in crescita che richiede risposte effettive

La povertà e il sovraindebitamento delle famiglie italiane

Il sovraindebitamento non è più un fenomeno residuale o patologico del sistema economico, ma ampiamente fisiologico nel sistema. I dati più recenti restituiscono un quadro preoccupante, che dovrebbe orientare con maggiore urgenza il legislatore verso scelte riformatrici strutturali e non meramente cosmetiche.

Secondo il Rapporto sulla povertà in Italia pubblicato dall'ISTAT per il 2024, circa 5,7 milioni di individui vivono in condizione di povertà assoluta, con un'incidenza che colpisce in misura sproporzionata le famiglie con minori, i nuclei del Mezzogiorno e i lavoratori con contratti precari o parasubordinati. La povertà relativa, dunque l’utenza tipica dell’istituto, coinvolge oltre 9 milioni di persone (ISTAT, Le statistiche dell'ISTAT sulla povertà – Anno 2024, Roma, giugno 2025. I dati sulla povertà assoluta mostrano una sostanziale stabilità su livelli storicamente elevati, con 5,7 milioni di individui coinvolti).

Sul fronte dell'indebitamento finanziario delle famiglie, la Banca d'Italia ha rilevato che il debito delle famiglie consumatrici si attesta stabilmente intorno al 60% del reddito disponibile, con punte significative nei nuclei a basso reddito (Banca d'Italia, Supplementi al Bollettino Statistico – Indagine sui bilanci delle famiglie italiane, aggiornamento 2024. Il rapporto debito/reddito disponibile delle famiglie si attesta intorno al 60%, con significativa eterogeneità per fascia di reddito). Un rapporto della Fondazione Rosselli del 2023 ha stimato che tra il 15 e il 20% dei debitori retail italiani si trovino in una condizione di stress finanziario strutturale, incapaci di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni senza intaccare le risorse destinate ai bisogni primari.

Particolarmente allarmante è la crescita del fenomeno tra gli ex lavoratori autonomi e i piccoli imprenditori, travolti dall'effetto congiunto della crisi pandemica, del caro-energia e della contrazione dei consumi. L'indagine condotta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nel 2024 ha evidenziato un incremento del 30% circa delle istanze di accesso alle procedure di sovraindebitamento rispetto al biennio 2020-2021, con una concentrazione nelle regioni del Sud e nelle aree periferiche dove la presenza degli OCC è storicamente più rarefatta (CNDCEC, Osservatorio sul sovraindebitamento – Rapporto annuale 2024, Roma, febbraio 2025. Il dato relativo all'incremento delle istanze è desunto dall'analisi comparata delle statistiche ministeriali e dei dati degli OCC aderenti alla rete del Consiglio Nazionale).

Le criticità applicative del Codice della crisi

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha rappresentato una rivoluzione copernicana rispetto alla precedente legge n. 3/2012 e al sistema che protegge(va) l’affidamento e il mercato con il moloch della garanzia patrimoniale generica: la disciplina sul sovraindebitamento è stata sistematizzata, è stato introdotto il diritto all’esdebitazione, e le procedure sono state integrate in un corpus normativo unitario insieme alla disciplina fallimentare. Tuttavia, l'esperienza applicativa di questi anni ha messo in luce persistenti disfunzioni e rigurgiti del passato che hanno reso più complesso l’accesso al sovraindebitamento, ormai costellato di formalismi e difficoltà che ne rendono più difficoltoso e costoso l’accesso.

Le disomogeneità territoriali sono forse la criticità più grave. I tempi di presa in carico delle domande variano enormemente da un OCC all'altro: si va da poche settimane nei circondari più efficienti a oltre un anno in quelli più congestionati, anche per via dell’aumento degli adempimenti e della riduzione dei compensi. La relazione del gestore – cuore istruttorio di ogni procedura – viene redatta in tempi imprevedibili, senza che esistano standard minimi uniformi a livello nazionale.

Questo stato di cose pone seri problemi in termini di uguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.): il destino di un debitore sovraindebitato continua a dipendere, in misura difficilmente giustificabile, dal codice postale del tribunale competente, dai (pre)giudizi del giudice e dalle risorse a disposizione del debitore. A questo si aggiunge la complessità documentale richiesta per l'accesso alle procedure, spesso sproporzionata rispetto alle effettive esigenze istruttorie, e la fase critica immediatamente successiva al deposito della domanda, nella quale il debitore rimane esposto alle azioni esecutive individuali dei creditori in assenza di qualsiasi protezione automatica, in una situazione di stress psicologico che rende ulteriormente complesso e critico l’accesso all’istituto.

Si delinea poi nel diritto vivente una zona grigia che non consente l’accesso ad alcun istituto per debitori incapienti immeritevoli o a quelli che hanno già usufruito dell’esdebitazione ex art 283 c.c.i.i. (si veda a riguardo Trib. Gela 23 Settembre 2025): il quadro via via più frammentario, conseguente a ondate di riforma non sempre ispirate dalla stessa ratio, rischia di complicarsi  ulteriormente con un nuovo intervento di revisione.

Il presente contributo intende esaminare le principali disposizioni contenute nel disegno di legge all’esame della Camera.

L'A.C. 2885: un'analisi delle disposizioni principali

La sospensione automatica delle azioni esecutive (nuovo art. 54-bis)

La misura più urgente – e forse più attesa dalla prassi – è l'introduzione di un meccanismo di sospensione automatica delle azioni esecutive e cautelari individuali, operante dal momento del deposito della domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento (artt. 67, 74 e 268 del Codice della crisi).

Il nuovo art. 54-bis prevede una sospensione ex lege, con un automatic stay che sembrava essere relegato alla storia del diritto concorsuale, per un periodo massimo di 180 giorni. La sospensione cessa anticipatamente se l'OCC non deposita la relazione particolareggiata entro 120 giorni dal conferimento dell'incarico, salvo proroga autorizzata dal giudice. Sono espressamente escluse dalla sospensione le azioni urgenti a tutela dei crediti alimentari e dei crediti di lavoro, come previsto dal diritto unionale.

La scelta di una sospensione automatica, senza necessità di ricorrere al giudice, è coraggiosa e apprezzabile. Nella vigenza del sistema attuale, il debitore che deposita la domanda si trova in una terra di nessuno: il giudice non ha ancora adottato alcun provvedimento protettivo, e i creditori possono liberamente procedere all'esecuzione forzata, con conseguenze potenzialmente irreversibili (si pensi alla vendita dell'immobile di abitazione o del bene strumentale all'attività). La sospensione automatica colma questa lacuna con uno strumento proporzionato, temporaneo e bilanciato dagli interessi dei creditori esclusi (alimentari e lavoro).

Non appare chiarissimo lo strumento processuale necessario per accedere al blocco automatico: l’inserimento a ridosso dell’art. 54 c.c.i.i fa propendere per l’utilizzo del ricorso alle protettive e cautelari, con l’ulteriore complicazione della necessaria richiesta del patrocinio legale ovviamente obbligatorio, con buona pace dell’efficienza e del contenimento dei costi.

Rimane aperto un problema di abuso e della possibile reazione dei creditori: il meccanismo potrebbe essere utilizzato strumentalmente da debitori non meritevoli per guadagnare tempo senza la possibilità di reazione del ceto creditorio. La soluzione individuata dal legislatore – la cessazione anticipata in caso di inadempimento dell'OCC – non è del tutto soddisfacente, perché scarica sul debitore meritevole le conseguenze di un'inefficienza dell'organismo e nulla dice circa le probabilità di successo dell’apertura del concorso. Si sarebbe potuto prevedere un controllo giudiziale tempestivo e semplificato sulla sussistenza dei presupposti soggettivi, con una sorta di comfort letter del gestore quale probabilità di ricevere una relazione positiva, almeno nei casi in cui il creditore formuli opposizione.

La moratoria biennale nel piano del consumatore (modifica art. 67, comma 4)

La modifica chiarisce che la moratoria fino a due anni prevista dall'art. 67 è da intendersi come periodo massimo iniziale di sospensione dei pagamenti, e non come limite massimo della durata complessiva del piano che riguarda la sua esecuzione e non la durata della procedura. Rimane quindi possibile prevedere, nel piano omologato, dilazioni di pagamento di durata pluriennale, anche superiori a due anni, purché idonee ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.

Si tratta di un intervento di chiarimento interpretativo atteso da tempo nel solco del diritto vivente. La prassi giudiziaria aveva registrato orientamenti divergenti sul punto, con alcuni tribunali che interpretavano la moratoria biennale come limite invalicabile della durata del piano, con evidenti ricadute sulla sostenibilità dei piani stessi. La novella rafforza opportunamente l'equilibrio tra esigenze di risanamento del debitore e tutela delle ragioni creditorie, prevedendo che nel periodo di dilazione siano dovuti gli interessi legali.

L'accesso al piano del consumatore per gli ex imprenditori (nuovo art. 67-bis)

Il nuovo art. 67-bis estende la nozione di "consumatore" anche alla persona fisica che abbia cessato definitivamente un'attività d'impresa o una professione da almeno sei mesi prima del deposito della domanda, a condizione che la propria sussistenza derivi prevalentemente da redditi da lavoro subordinato, parasubordinato o assimilati.

L'esigenza sottesa è reale e pressante. Il c.d. "Correttivo-ter" (d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136) aveva generato interpretazioni restrittive della nozione di consumatore, con l'effetto di escludere dalle procedure più protettive (e meno costose) soggetti che, pur non esercitando più alcuna attività economica, erano gravati da debiti pregressi di natura imprenditoriale o mista. Si tratta di una platea numericamente rilevante: artigiani, commercianti, professionisti che hanno chiuso la loro attività e oggi vivono di reddito da lavoro dipendente, spesso a basso reddito, trascinando il peso di obbligazioni risalenti.

La previsione del termine di sei mesi rappresenta un ragionevole bilanciamento tra esigenze di accesso e prevenzione degli abusi. Il piano può comprendere debiti di origine mista, purché sorti prima della cessazione e compatibili con la valutazione di meritevolezza. La scelta di non richiedere l'assoluta purezza del passivo da debiti consumeristici è coerente con la logica del procedimento e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in materia di seconda opportunità e supera l’ostacolo apparentemente posto dal Cass. 20 febbraio 2020, n. 4329.

Le linee guida e i livelli essenziali di servizio (nuovi artt. 69-bis e 69-ter)

I nuovi artt. 69-bis e 69-ter affidano al Ministero della giustizia il compito di adottare linee guida per l'uniformità dei criteri di accesso e di stabilire livelli essenziali di servizio per gli OCC, con particolare riferimento a tempi massimi di presa in carico, termini per le attività istruttorie e obblighi di pubblicazione degli indicatori di qualità.

La previsione è apprezzabile nella sua finalità, ma la sua effettività dipende interamente dalla qualità dei decreti ministeriali attuativi e dalla volontà politica di darvi seguito. Va osservato che norme programmatiche di questo tipo sono già presenti nel Codice e hanno prodotto risultati modesti: il mero rinvio alla decretazione ministeriale, senza previsione di meccanismi sanzionatori certi e tempestivi, rischia di ridursi a un adempimento formale.

L'esclusione dell'autovettura dalla liquidazione controllata (nuovo comma 3-bis art. 268)

La norma prevede che il giudice, con decreto motivato, possa escludere dalla liquidazione controllata l'unica autovettura di proprietà del debitore quando sia comprovata la necessità per motivi di lavoro, salute o istruzione dei componenti del nucleo familiare, entro il valore massimo di 10.000 euro.

La scelta di mantenere un filtro giudiziale (decreto motivato, con possibilità di reclamo al tribunale collegiale) è condivisibile: evita automatismi potenzialmente pregiudizievoli per i creditori e consente una valutazione caso per caso. Il limite di valore di 10.000 euro è realistico e adeguato alla funzione della norma, che non mira a tutelare beni di lusso ma a garantire la mobilità minima essenziale del debitore e della sua famiglia.

Per evitare ulteriori incertezze non sarebbe inutile chiarire quali siano i criteri di valutazione del veicolo, ad esempio ancorandolo a un sistema predeterminato di stima.

La razionalizzazione documentale e i termini per l'OCC (modifica art. 269)

Le modifiche all'art. 269 introducono due misure di carattere procedimentale connesse alla fase amministrativa di raccolta della documentazione. Il nuovo comma 1-bis limita la documentazione richiesta a un periodo non superiore a cinque anni dalla data del deposito della domanda, con possibilità di ricorrere a dichiarazioni sostitutive in caso di impossibilità oggettiva di reperimento. Il nuovo comma 2-bis fissa in 120 giorni il termine per la redazione della relazione particolareggiata da parte dell'OCC, decorrente dalla comunicazione di completezza della documentazione.

Il termine di 120 giorni è condivisibile come obiettivo, ma la sua effettività è strettamente connessa all'adeguatezza delle risorse degli OCC, al loro carico di lavoro, alla collaborazione del debitore e al compenso. Il collegamento tra rispetto dei termini e valutazione ministeriale ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco è un meccanismo incentivante, ma rischia di rivelarsi uno strumento spuntato se non accompagnato da un sistema di monitoraggio capillare e da misure di supporto agli organismi in difficoltà.

Rischia infine di creare il deserto e di generare ulteriori adempimenti rispetto a un compenso palesemente inadeguato: potrebbe generarsi un meccanismo di selezione avversa dei gestori che lascerà in campo solo i meno strutturati e preparati.

La nozione di incapienza (nuovo comma 1-bis art. 283)

La modifica chiarisce che l'incapienza, ai fini dell'accesso alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente, è valutata con riferimento al reddito netto effettivamente disponibile, determinato al netto di pignoramenti, cessioni del quinto, deleghe di pagamento e ogni altra trattenuta obbligatoria. Il debitore può altresì avvalersi del fondo di cui all'art. 1, comma 893, della legge n. 207/2024 per la copertura delle spese procedurali.

Entrambe le disposizioni rispondono a esigenze concrete. La delimitazione dell'incapienza al netto effettivo disponibile evita che soggetti formalmente non incapienti (perché titolari di un reddito, seppur già in larga parte aggredito da trattenute) siano esclusi dall'istituto. Il riferimento al fondo di cui alla legge di bilancio 2025 è un segnale di attenzione alle difficoltà pratiche di accesso, anche se l'effettiva dotazione e operatività del fondo dovrà essere verificata nella prassi.

Appare contraddittorio tuttavia indicare nell’imponibile del reddito già componenti del passivo che sarebbero da considerare debiti di massa, come i pignoramenti e le cessioni del quinto,  che potrebbero liberare risorse a favore dei creditori e non dovrebbero essere considerate in sottrazione rispetto al reddito per la valutazione di incapienza.

Le trattenute da pignoramento o da cessione del quinto non costituiscono infatti spesa primaria del nucleo familiare, ma forme di soddisfacimento – coattivo o convenzionale – di obbligazioni pecuniarie. In termini concorsuali esse attengono al passivo di massa e non al “costo della vita”: considerarne la deducibilità ai fini della valutazione di incapienza significa cristallizzare, nel giudizio di accesso all’esdebitazione, un assetto distributivo già sbilanciato a favore di singoli creditori, anziché verificare la reale disponibilità residua del debitore alla luce di un riparto tendenzialmente paritario.

Si auspica un intervento per evitare l’ennesima disposizione antinomica in grado di geminare le più disparate soluzioni per superare l’evidente aporia.

La trasparenza statistica (nuovo comma 2-bis art. 357)

Il Ministero della giustizia sarà tenuto a pubblicare ogni sei mesi dati aggregati sulle procedure di sovraindebitamento, distinti per distretto di corte d'appello, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Si tratta di una misura di trasparenza e monitoraggio che, pur nella sua semplicità, può rivelarsi preziosa: la disponibilità di dati comparabili per distretto è il primo passo per identificare le disfunzioni sistemiche e orientare gli interventi correttivi.

I punti mancanti: le lacune della proposta

L'assenza della componente digitale

La proposta non contiene alcuna disposizione volta alla digitalizzazione delle procedure di sovraindebitamento. Nel 2026, in un sistema giudiziario che ha compiuto passi significativi verso il processo telematico, le procedure di sovraindebitamento restano ancora largamente ancorate a modalità cartacee e tradizionali. La presentazione delle domande, la comunicazione con gli OCC, il deposito delle relazioni: tutto avviene con modalità disomogenee da un tribunale all'altro. Un intervento di semplificazione digitale avrebbe potuto ridurre i costi, accelerare i tempi e favorire la formazione di banche dati OCC uniformi. Non si comprende poi perché non si possa standardizzare l’elaborazione del piano con software pubblici automatici, come già previsto per la moratoria digitale ex art 25-undecies c.c.i.i. per le imprese minori con una moratoria per passivi inferiori a trentamila euro. Un sistema standardizzato e residuale permetterebbe di ridurre i costi, aumentare l’efficienza e gestire in via amministrativa un carico di procedure che è impossibile gestire in via giurisdizionale, non solo per questioni culturali.

La mancanza di presidi anti-abuso strutturati

La sospensione automatica delle esecuzioni è una misura necessaria ma potenzialmente esposta ad usi strumentali. La proposta non introduce meccanismi di verifica sommaria e rapida della domanda che consentano al giudice di revocare tempestivamente la sospensione in caso di manifesta inammissibilità o di comportamento abusivo del debitore. Il rinvio alla cessazione anticipata per inadempimento dell'OCC è un rimedio inadeguato: penalizza il debitore meritevole a causa delle inefficienze dell'organismo, senza incidere sui casi di uso distorto della procedura.

La tutela dell'abitazione principale

Destano perplessità le lacune in materia di tutela dell'abitazione principale nella procedura di liquidazione controllata. La proposta prevede l'esclusione dell'autovettura (entro 10.000 euro) ma non introduce alcuna disciplina specifica per l'immobile adibito ad abitazione principale del debitore e della sua famiglia, per esempio introducendo una forma di cartolarizzazione sociale a valere sull’abitazione principale già oggetto di tentativi di riforma andati a vuoto, secondo proposte di legge già esaminate ma tuttora arenate nel limbo. La giurisprudenza è divisa sulla disponibilità dell’immobile al debitore, con orientamenti talvolta incompatibili tra diversi tribunali. Un intervento legislativo espresso – che prevedesse, ad esempio, la possibilità di sospendere la liquidazione dell'abitazione principale in presenza di figli minori o di soggetti fragili nel nucleo familiare, contro l'impegno del debitore a versare un canone di occupazione – avrebbe dato una risposta coerente con i principi costituzionali e con la normativa europea. Ove invece fosse introdotta la cartolarizzazione sociale, diversi beni non collocabili se non al debitore potrebbero trovare utile esitazione in virtù di un apporto finanziario delle finanziarie disposte ad acquisire i crediti ipotecari non soddisfatti e a rivenderli al debitore mediante un meccanismo di rent to buy.

Il silenzio sul compenso degli OCC: il nodo irrisolto

Ma il silenzio più grave, il vuoto più pericoloso, è quello sul compenso degli Organismi di Composizione della Crisi e dei gestori. È questo il punto che rischia di rendere velleitario l'intero impianto riformatore, poiché fare leva sui professionisti aumentandone oneri senza incrementare gli onori rischia di non far funzionare il sistema, già sensibilmente messo alla prova dal meccanismo del compenso unitario che rende poco attraente il ruolo di gestore: perché un avvocato dovrebbe assumersi responsabilità notevoli e impegnarsi per un anno (tempo medio di elaborazione della relazione) se riceve un compenso assimilabile a mezz’ora di lavoro per la reazione di un decreto ingiuntivo ordinario?

Il nodo del compenso degli OCC: il rischio di un sistema velleitario

La situazione attuale

Il sistema degli OCC è il cardine operativo di tutta la disciplina del sovraindebitamento. Senza organismi efficienti, capillarmente distribuiti sul territorio e dotati di professionisti competenti, le più raffinate norme di diritto sostanziale restano inapplicabili. Eppure, il legislatore continua a ignorare sistematicamente il problema della sostenibilità economica di questi organismi e dei professionisti coinvolti.

Il compenso degli OCC è regolato dal d.m. 24 settembre 2014, n. 202, ormai obsoleto rispetto alla complessità delle procedure introdotte dal Codice anche perché pensato per gli istituti della legge 3/2012. I criteri di liquidazione del compenso sono rimasti sostanzialmente invariati a fronte di un significativo aumento della complessità operativa richiesta agli organismi e prevedono un’unica retribuzione per gestore e liquidatore giudiziale: poco, pochissimo e diviso a metà. Le procedure di sovraindebitamento oggi richiedono competenze specialistiche – di diritto concorsuale, di analisi finanziaria, di mediazione – che il mercato remunera ben diversamente da quanto previsto dal decreto ministeriale del 2014.

Le conseguenze: fuga dei migliori e desertificazione degli OCC

Il risultato è facilmente prevedibile, e in parte già visibile. I professionisti più qualificati – quelli che hanno investito in formazione specialistica e che potrebbero garantire la qualità delle procedure – tendono ad evitare o ad abbandonare il comparto del sovraindebitamento, orientandosi verso attività più remunerative. Il sovraindebitamento attrae invece, in talune aree, professionisti meno strutturati, con effetti sulla qualità delle relazioni e delle procedure.

In alcune aree geografiche e nelle zone a minore densità demografica il numero degli OCC operativi è del tutto insufficiente rispetto alla domanda, con tempi di attesa che si misurano in mesi o anni. Questa desertificazione è direttamente correlata alla non convenienza economica della gestione e alla proliferazione di attività professionali di accompagnamento che colmano il vuoto, non sempre dotate della necessaria serietà e competenza.

La proposta A.C. 2885, introduce nuovi adempimenti e ulteriori tagliole per OCC e gestori (la relazione entro 120 giorni, gli obblighi di trasparenza, gli indicatori di qualità, le comunicazioni telematiche), aumenta la complessità operativa e gli oneri a carico degli organismi senza prevedere alcun adeguamento del sistema remunerativo. È una direzione contraddittoria: si chiede di più agli OCC senza riconoscere loro le risorse per farlo.

Il paradosso è quello di una riforma che, nella sua ambiziosa ricerca di uniformità e qualità, finisce per produrre l'effetto opposto: un sistema più complesso, meno remunerativo per chi lo deve gestire, e quindi meno accessibile per chi ne ha bisogno.

Valutazione complessiva e prospettive

L'A.C. 2885 è una proposta meritoria nelle intenzioni e apprezzabile in molte sue disposizioni specifiche, ma spesso contraddittorie e prive di una visione sistematica dall’alto. Il legislatore delegante ha percepito correttamente le principali criticità del sistema e ha tentato di fornire soluzioni coerenti con i principi del Codice. Tuttavia, la proposta soffre di due limiti fondamentali.

Il primo è strutturale: alcune delle misure più ambiziose (linee guida ministeriali, livelli essenziali di servizio) sono affidate a decreti attuativi la cui adozione e il cui contenuto dipendono dalla volontà politica del momento. L'esperienza insegna che queste deleghe rimangono frequentemente inattuate o sono attuate in forme che deludono le aspettative.

Il secondo è decisivo: l'assenza di qualsiasi intervento sulla sostenibilità economica degli OCC è una lacuna grave, che contraddice la logica dell'intero impianto riformatore. Chiedere più qualità, più uniformità, più rapidità e più trasparenza agli OCC, senza riconoscere loro un adeguato sistema remunerativo, è un esercizio di ipocrisia legislativa. O, nella migliore delle ipotesi, è la dimostrazione di una visione parziale del problema, che confonde le regole con la loro effettività.

Rimangono poi inevase le richieste di chiarezza per le aree grigie tra incapiente e liquidazione controllata senza beni, che fissano un’area grigia di reietti a cui è negata ogni riforma fino a quando il gestore dovrà certificare che ai creditori delle persone fisiche sovraindebitate potrà essere distribuito qualcosa.

Il sovraindebitamento è un fenomeno in crescita, alimentato da un contesto economico che produce povertà strutturale e fragilità finanziaria diffusa. La risposta del sistema giuridico deve essere all'altezza della sfida. L'A.C. 2885 è un passo nella giusta direzione, ma rischia di restare un passo incompiuto se non sarà integrato – in sede parlamentare o con un provvedimento successivo – da una riforma organica del sistema di remunerazione degli OCC, da un serio investimento pubblico nell'infrastruttura operativa delle procedure e da una minima dose di coraggio per evitare di escludere dal sovraindebitamento chi viene già escluso dalla società perché vessato dai debiti.

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