Responsabilità sanitaria: al paziente-danneggiato spettano i super-interessi, ex art. 1284, comma 4, c.c.?
Michele Liguori
30 Giugno 2026
In caso di responsabilità sanitaria al paziente-danneggiato spettano i super-interessi, ex art. 1284, comma 4, c.c.?
L’art. 1284, comma 4, c.c. - comma aggiunto dall’art. 17 d.l. 12/9/2014 n. 132 e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10/11/2014 n. 162 - dispone: «se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».
Tale norma, pertanto, prevede un ulteriore tasso (o saggio) degli interessi (rispetto a quello legale o codicistico previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c.) che:
è quello che è previsto dalla legislazione speciale richiamata di cui al d.lgs. 9/10/2002 n. 231, come modificato dal d.lgs. 9/11/12 n. 192, relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni (c.d. super-interessi o interessi maggiorati);
decorre dalla domanda giudiziale.
La ratio della norma è essenzialmente deflattiva e di accelerazione del contenzioso.
La norma, infatti, introduce nell’ordinamento la previsione di interessi talmente gravosi da superare quelli usurari al chiaro fine di:
dissuadere il debitore a impiegare lo strumento processuale per fini dilatori e per ottenere una forma di finanziamento al ribasso;
incentivare il debitore a un’adeguata valutazione preliminare dei rischi di causa (Cass. 15/6/2026 n. 19975; Cass. 22/10/2025 n. 28036; Cass. 29/7/2025 n. 21806);
scoraggiare la resistenza in giudizio a fini meramente defatigatori in danno del creditore (Cass. 6/5/2026 n. 12873; Cass. 12/2/2026 n. 3194);
colpire l’inadempienza, rispetto a un obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante l’abuso del processo come mezzo per prolungare ai danni del creditore la soddisfazione del suo diritto (Cass. 22/10/2025 n. 28036; Cass. 7/11/2018 n. 28409).
nella parte iniziale è specificato che «Il presente intervento normativo introduce nell’ordinamento disposizioni idonee a consentire…la riduzione del contenzioso civile…Complementari finalità di contrazione dei tempi del processo civile fondano le misure per la funzionalità del medesimo processo, quali: la limitazione delle ipotesi in cui il giudice può compensare le spese del processo e la previsione di uno speciale tasso moratorio a carico del debitore, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale» (v. pag. 3);
nel commento all’art. 17 - intitolato “Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti” - è specificato che «al fine di evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell’applicazione del tasso legale d’interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato, si prevede, in coordinamento con la disciplina comunitaria sui ritardi nei pagamenti relativi alle operazioni commerciali (attuata con decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recentemente modificato), uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite. Allo scopo è integrato l’articolo 1284 del codice civile con l’aggiunta di due nuovi commi: il primo prevede che, laddove le parti non abbiano esse stesse previsto la misura del tasso d’interesse moratorio, dal momento della proposizione della domanda giudiziale il tasso degli interessi legale deve considerarsi pari a quello previsto dalle richiamate disposizioni in tema di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali; l’ulteriore comma aggiunto specifica che alla domanda giudiziale è equiparato l’atto con il quale si promuove il procedimento arbitrale» (v. pag. 10).
Tali super-interessi previsti non costituiscono un effetto automatico della mora, ma richiedono una domanda espressa da parte del creditore in sede di cognizione e una specifica pronuncia del giudice.
In mancanza di espressa domanda il giudice non può liquidarli e ove liquidi gli “interessi legali”, senza alcun’altra specificazione, deve ritenersi che essi siano quelli legali o codicistici di cui all’art. 1284, comma 1, c.c. e, quindi, il giudicato non può essere esteso a comprendere tali super-interessi e il creditore non ha diritto di esigerli in sede esecutiva stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo (Sez. Un. 7/5/2024 n. 12449; Sez. Un. 13/5/2024 n. 12974)
La giurisprudenza di legittimità, inizialmente, con un orientamento restrittivo:
ha ritenuto che l’incipit della disposizione di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. avrebbe la funzione di delimitazione dell’ambito di applicabilità della norma correlandola a un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto in quanto essa apparirebbe altrimenti un’inutile ripetizione della compiuta disciplina in tema di danni da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie portata nell’art. 1224 c.c., che opera un richiamo agli interessi legali e prevede espressamente il rispetto del saggio d’interesse superiore a quello legale pattuito dalle parti;
ha, quindi, affermato che tali super interessi:
sono applicabili esclusivamente alle obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale (Cass. 9/5/2022 n. 14512; Cass. 14/5/2021 n. 13145; Cass. 25/3/2019 n. 8289; Cass. 21/3/2019 n. 8050; Cass. 7/11/2018 n. 28409) e ciò per il disposto letterale dell’art. 1284, comma 4, prima parte c.c. («se le parti non ne hanno determinato la misura») che «lumeggia come la voluntas legis sia diretta a colpire l’inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante l’abuso del processo come mezzo per prolungare ai danni del creditore la soddisfazione del suo diritto» (Cass. 7/11/2018 n. 28409);
non sono, invece, applicabili «in relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate in art. 1173 c.c.» atteso che «detta disciplina non risulta applicabile poiché nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d’interesse o le conseguenze dell’inadempimento» (Cass. 25/3/2019 n. 8289; conf. Cass. 21/3/2019 n. 8050; Cass. 7/11/2018 n. 28409).
La stessa giurisprudenza di legittimità, successivamente, rimeditando ab imis la specifica questione:
ha ritenuto di non poter più condividere il precedente orientamento restrittivo in quanto:
la disposizione di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. non può ritenersi una superflua ripetizione del disposto dell’art. 1224 c.c.;
l’art. 1224 c.c., infatti, disciplina il tasso di mora nelle obbligazioni pecuniarie e, cioè, il tasso di interessi applicabile, in tale categoria di obbligazioni, dal giorno della mora (che può ovviamente essere anteriore a quello di inizio del processo), mentre l’art. 1284, comma 4, c.c. disciplina esclusivamente il tasso degli interessi di mora per il periodo successivo all’inizio del processo;
le due disposizioni, quindi, hanno un campo di applicazione differente, il che esclude che possano essere una la duplicazione dell’altra;
in ogni caso anche per le obbligazioni che nascono da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, nulla esclude che le parti stabiliscano, con una apposita convenzione tra loro (eventualmente successiva al sorgere dell’obbligazione non derivante da rapporto contrattuale, ed eventualmente anteriore al processo), un tasso degli interessi di mora diverso da quello legale o codicistico di cui all’art. 1284, comma 1, c.c.:
non è, quindi, possibile affermare, in generale, che l’art. 1284, comma 4, c.c., abbia di per sé un campo di applicazione limitato alle sole obbligazioni nascenti da rapporti negoziali;
ha, pertanto, autorevolmente e condivisibilmente affermato che la disposizione di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. e i super-interessi da essa previstisi applicano:
“alle obbligazioni ab origine pecuniarie” (Cass. 26/5/2026 n. 16318);
non “alle sole obbligazioni di fonte contrattuale” ma anche «alle obbligazioni pecuniarie in genere, comprese quelle restitutorie e quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle. Si è ritenuto infatti che (la) clausola di salvezza iniziale ("se le parti non ne hanno determinato la misura") non delimita il campo di applicazione della norma, ma esclude soltanto il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, consentendo una valida determinazione convenzionale del tasso» (Cass. 8/4/2026 n. 8793; conf. Cass. 11/11/2025 n. 29757; Cass. 31/10/2025 n. 28840; Cass. 23/10/2025 n. 28199; Cass. 22/3/2025 n. 7677;Cass. 3/1/2023 n. 61, che costituisce il leading case);
alle obbligazioni risarcitorie da inadempimento ove sia presente «uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell’obbligazione dedotta in giudizio, in quanto è in presenza di tale elemento che il debitore - rectius il soggetto convenuto in giudizio come tale - non solo può operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere spontaneamente, versando una somma che, appunto, risulta ab initio determinata o determinabile e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo all’esito di un giudizio…il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell’obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l’operatività dell’art. 1284, quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trova applicazione nell’ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un’obbligazione risarcitoria derivante dall’inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria» (Cass. 22/10/2025 n. 28036; conf. Cass. 15/6/2026 n. 19975; Cass. 20/3/2026 n. 6698; Cass. 20/3/2026 n. 6696; Cass. 29/7/2025 n. 21806).
Tale recente orientamento trova avallo, seppur solo indirettamente, in una decisione delle Sezioni Unite cui, a seguito di rinvio pregiudiziale degli atti ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., è stata sottoposta la risoluzione della seguente questione di diritto: «se in tema di esecuzione forzata - anche solo minacciata - fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi al cui pagamento ha condannato il debitore, limitandosi alla loro generica qualificazione in termini di "interessi legali" o "di legge" ed eventualmente indicandone la decorrenza da data anteriore alla proposizione della domanda, si debbano ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all’art. 1284 primo comma c.c. o - a partire dalla data di proposizione della domanda - possano ritenersi liquidati quelli di cui al quarto comma del predetto articolo».
Le Sezioni Unite, infatti, nel decidere la questione sottoposta al loro vaglio, hanno affermato la necessità per il giudice di cognizione di valutare l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. e dei super-interessi da essa previsti caso per caso, con riferimento alle singole fattispecie da cui deriva il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio (Sez. Un. 7/5/2024 n. 12449).
Se così non fosse le Sezioni Unite avrebbero semplicemente affermato che la disposizione di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. e i super-interessi da essa previsti sono applicabili esclusivamente alle obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale.
Deve ritenersi, pertanto, che ai fini dell’applicabilità della disposizione di cui all’art. 1284, comma 4, c.c.:
da un lato, è irrilevante la fonte dell’obbligazione (come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità con l’orientamento restrittivo innanzi indicato e ormai superato);
dall’altro lato, è rilevante è decisivo (come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità con l’orientamento successivo innanzi indicato e ormai costante) il fatto che trattasi di:
obbligazione ab origine pecuniaria;
ovvero diversa obbligazione che abbia a oggetto una somma di danaro già determinata nel suo ammontare o che sia facilmente determinabile (per esempio in virtù di un mero calcolo aritmetico sulla scorta di criteri non discrezionali fissati dal titolo), senza che si renda necessaria un’attività di liquidazione giudiziale o indagini fattuali complesse.
L’obbligazione risarcitoria della struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata, è sempre di natura contrattuale, ex art. 7, commi 1 e 2, l 8/3/2017 n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco)
L’obbligazione risarcitoria del medico, invece, è sempre di natura extracontrattuale a meno che lo stesso non abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione assunta direttamente con il paziente, ex art. 7, comma 3, l. 8/3/2017 n. 24.
L’obbligazione risarcitoria della struttura sanitaria e socio-sanitaria e del medico, sia se derivante da inadempimento contrattuale, sia se derivante da illecito extracontrattuale, al pari di tutte le obbligazioni risarcitorie, ha sempre natura di debito di valore.
La caratteristica del debito di valore è che si riferisce a obbligazione che non è immediatamente liquidabile in denaro e il cui importo non è determinato fino al momento della liquidazione.
Ciò vale sia per i danni patrimoniali (emergente e lucro cessante) che quelli non patrimoniali.
Anche la perdita patrimoniale subita e, cioè, il danno emergente (art. 1223 c.c. in tema di inadempimento delle obbligazioni, applicabile anche ai fatti illeciti in virtù del rinvio operato dall’art. 2056 c.c.), infatti, è un debito di valore.
È ius receptum, infatti, che «qualora, verificandosi l’evento dannoso, il danneggiato abbia a proprie spese provveduto ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli da esso derivanti, l’obbligazione dell’autore del danno non perde la sua natura di debito di valore» (Sez. Un. 9/1/1978 n. 57; conf. Sez. Un. 3/6/1985 n. 3287; Sez. Un. 13/3/1987 n. 2639; conf., per quanto concerne le sezioni semplici successive, Cass. 16/2/2001 n. 2335; Cass. 16/2/2012 n. 2211; Cass. 9/3/2010 n. 5671; Cass. 24/10/2007 n. 22321; Cass. 23/1/2006 n. 1215; Cass. 16/2/2001 n. 2335; Cass. 12/5/1993 n. 5416; Cass. 28/4/1988 n. 3209; Cass. 28/1/1987 n. 811; Cass. 30/7/1982 n. 4365; Cass. 6/6/1981 n. 3675; Cass. 14/5/1981 n. 3179; Cass. 4/4/1981 n. 1910; Cass. 14/2/1981 n. 927; Cass. 16/12/1980 n. 6514; Cass. 9/4/1980 n. 2269; Cass. 19/5/1979 n. 2876; Cass. 26/3/1979 n. 1746; Cass. 11/9/1978 n. 4114).
Deve ritenersi, pertanto, che all’obbligazione risarcitoria della struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata e del medico, sia se derivante da inadempimento contrattuale, sia se derivante da illecito extracontrattuale, al pari di tutte le obbligazioni risarcitorie, non si applica la disposizione di cui all’art. 1284, comma 4, c.c.e, pertanto, al paziente-danneggiato:
non spettano i super-interessi previsti da detta norma;
spettano, invece, la rivalutazione monetaria del credito e, ove ne abbia fatto specifica domanda e fornita (anche presuntivamente) la dimostrazione, il risarcimento del danno derivante dal ritardo nel pagamento del credito (c.d. lucro cessante finanziario), consistente nel mancato godimento delle utilità che da essa avrebbe conseguito, che può essere liquidato attraverso la corresponsione degli interessi compensativi, non necessariamente al tasso legale o codicistico, i quali si calcolano o sulla somma annualmente rivalutata o su un importo medio tra il capitale espresso in moneta dell’epoca dell’illecito e il capitale espresso in moneta dell’epoca della liquidazione, in entrambi i casi con decorrenza dal momento dell’evento dannoso (Sez. Un. 17/2/1995 n. 1712, che costituisce il leading case; conf., di recente, Cass. 14/6/2026 n. 19772; Cass. 26/5/2026 n. 16318; Cass 20/5/2026 n. 15151; Cass. 25/3/2026 n. 7119; Cass. 2/3/2026 n. 4692; Cass. 22/10/2025 n. 28036; Cass. 4/8/2025 n. 22441, che ha affermato il seguente principio di diritto: «il danno da tardivo adempimento dell'obbligo di risarcimento per equivalente deve essere liquidato applicando sul capitale rivalutato anno per anno il saggio di rendimento netto dei BOT di durata annua, a meno che non risulti in concreto un danno maggiore o minore»).
L’obbligazione restitutoria della struttura sanitaria e socio-sanitaria, pubblica (che abbia operato in regime intramoenia) e privata e del medico che abbia assunto un’obbligazione contrattuale con il paziente (relativa al compenso erogato dal paziente per la prestazione medica), al pari di tutte le obbligazioni restitutorie, ha, invece, natura di debito di valuta.
La caratteristica del debito di valuta è che si riferisce a obbligazione che è espressa fin dall’inizio in moneta e, quindi, è immediatamente liquidabile in denaro.
Deve ritenersi, pertanto, alla luce del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità innanzi indicato, che all’obbligazione restitutoria della struttura sanitaria e socio-sanitaria, pubblica (che abbia operato in regime intramoenia) e privata e del medico che abbia assunto un’obbligazione contrattuale con il paziente, al pari di tutte le obbligazioni restitutorie, si applica la disposizione di cui all’art. 1284, comma 4, c.c.e, pertanto, al paziente-danneggiato che abbia proposto la relativa domanda spettano:
gli interessi legali o codicistici, ex art. 1284, comma 1, c.c., dal pagamento alla domanda giudiziale;
l’eventuale maggior danno, ex art. 1224, comma 2, c.c., ove allegato e provato;
i super-interessi, ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla domandagiudiziale al soddisfo.
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