Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia Civile – Gruppo Danno alla persona

29 Giugno 2026

Cassazione Civile, sent. n.  8630/2026 - Tabella Unica Nazionale: criticità e proposte” . Firenze 22-23 maggio 2026. Il Gruppo “Danno alla persona”, nel corso dei lavori dell’Assemblea nazionale degli Osservatori, tenutasi a Firenze, si è riunito nel pomeriggio del giorno 22.5.2026 e dalle 9.30 alle 11.00 del giorno successivo, con la partecipazione di circa 25 professionisti tra giudici e avvocati, per trattare il seguente tema: “L’applicazione “indiretta” della T.U.N. ai sinistri antecedenti all’entrata in vigore e alle fattispecie non rientranti nella R.C. Auto e R.C. Sanitaria: oneri di allegazione e prova gravanti sugli avvocati e obbligo di motivazione del giudice”.

Si forniscono necessarie premesse per rendere maggiormente chiara la cornice della discussione in seno all’Assemblea.

Il d.P.R. n. 12/2025, che ha introdotto la Tabella Unica Nazionale (d’ora in poi T.U.N.) di liquidazione del danno non patrimoniale, all’art. 1 dispone che la T.U.N. si applica «ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata», quindi, solo ai sinistri ex Titolo X Codice delle assicurazioni private e ai casi di malpractice medica ex art. 7, comma 4, l. n. 24/2017 (c.d. “Legge Gelli-Bianco”).

L’art. 1, comma 18 della l. n. 124/2017 (cd. “Legge Concorrenza”) dispone: «La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private […] si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica» e, quindi, dal 5.3.2025.

Il d.P.R. n. 12/2025, all’art. 5, dispone: «le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore», dunque sempre dal 5.3.2025.

Sin da subito si sono affermati diversi orientamenti, nella giurisprudenza di merito, circa l’applicabilità o meno della T.U.N. ad ambiti diversi, sia ratione temporis sia ratione materiae.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 4915/2025 del 18.7.2025, in una causa di incidente stradale verificatosi nell’aprile 2024, ha proposto il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis alla Corte di Cassazione.

Nell’ordinanza di rinvio, i quesiti posti alla Corte di Cassazione riguardavano se, in relazione alla controversia sub judice, relativa alla domanda risarcitoria di danno alla salute superiore al 9% derivante da stradale sinistro della circolazione avvenuto prima del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione della T.U.N. (Tabella Unica Nazionale):

  1. il Giudice deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ndr Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquistato efficacia para-normativa dopo la Cassazione sent n. 12408/2011, “quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.”;  
  2. oppure se, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, il Giudice dovrà applicare la T.U.N., avendo questa assunto, dopo l’emanazione del d.P.R. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.;
  3. oppure se, con adeguata motivazione, il Giudice è libero di applicare, in tutto o in parte, la T.U.N. o la Tabella milanese.

In data 7.4.2026, la Cassazione ha deciso sul rinvio pregiudiziale con sentenza n. 8630/2026 del 7.4.2025, enunciando il seguente principio di diritto: «la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria.

Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ – solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’ambito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.».

Il Gruppo “Danno alla persona”, nell’Assemblea nazionale di Firenze, nei giorni 22 e 23 maggio ha esaminato le questioni indicate nella “Scheda preparatoria dei lavori del Gruppo danno alla persona, opportunamente diffusa in data 11.5.2025 nelle mailing-list “Osservatori Giustizia civile” e “Danno Milano”.

I lavori del “Gruppo danno alla persona” sono stati aperti con le seguenti brevi relazioni introduttive:

  • dott. Damiano Spera (giudice e coordinatore del “Gruppo Danno alla persona dell’Osservatorio di Milano”): illustrazione generale della motivazione della sentenza Cass. n. 8630/2026
  • avv. Nicoletta Gnocchi (Osservatorio di Milano): “le circostanze del tutto peculiari della fattispecie concreta” che possano giustificare lo scostamento dai parametri della T.U.N.;
  • avv. Alessandro Lovato (Osservatorio di Bologna): il danno morale e la personalizzazione del danno da lesione del bene salute nella sentenza n. 8630/2026;
  • avv. Veronica Consolo (Osservatorio di Milano): la T.U.N. e il danno biologico temporaneo; le possibili conseguenze della sentenza Cass. n. 8630/2026 sul danno non patrimoniale liquidato ex art. 139 Codice delle Assicurazioni;
  • dott.ssa Ada Mazzarelli (giudice dell’Osservatorio di Firenze): gli effetti della sentenza Cass. n. 8630/2026 nel giudizio di appello.

Il Gruppo ha innanzitutto illustrato i punti più salienti esaminati dalla Corte di Cassazione e posti a fondamento del principio di diritto sopra esposto

La Cassazione prende le mosse dall’art. 1226 c.c. (richiamato dall’art. 2056 c.c.), secondo cui: «se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”.

La norma attribuisce al giudice il potere “di adattare la fattispecie astratta alla concreta situazione di fatto, al fine di pervenire a una decisione conforme a giustizia».

«La caratteristica tipologica del giudizio per la liquidazione del danno non patrimoniale è data, dunque, dalla sua natura ontologicamente equitativa, poiché attraverso di esso l’equità integrativa è destinata ad inverarsi».

Le funzioni dell’equità nella liquidazione del danno sono dunque:

  • “la realizzazione della giustizia nel caso concreto”;
  • “la garanzia di parità di trattamento tra danneggiati che abbiano subito pregiudizi analoghi”.

Secondo la sentenza in esame, la Cass. sentenza n. 12408/2011 (cd. sentenza ‘Amatucci’) ha posto rilievi critici circa la proliferazione di differenti criteri liquidatori, individuando nelle Tabelle elaborate dall’Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano il parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno biologico, riconoscendo ad esso una vocazione generale”, sanzionando per violazione di legge ex art. 360 c.p.c. le sentenze che non applichino la tabella milanese. «è stata così inaugurata una stagione di ‘supplenza giudiziaria’, individuandosi proprio nelle Tabelle elaborate dall’Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano il parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno biologico, riconoscendo ad esso una vocazione generale, ossia indipendentemente da quale fosse la fattispecie di responsabilità civile integrata dal fatto generatore del danno alla salute».

La Cassazione sent. n. 8630/2026 esamina quindi i criteri di costruzione della curva del danno non patrimoniale secondo la tabella milanese, la quale si caratterizza “per il pregio dei meccanismi di liquidazione” dalla stessa contemplati:

  • l’impiego di parametri basati su un sistema a punto variabile: l’importo del risarcimento è modulato «sia con riguardo alla percentuale di invalidità, accertata secondo i barèmes medico-legali, sia con riguardo all’età del danneggiato»;
  • la curva liquidatoria cresce «in modo direttamente proporzionale rispetto all’aumento dei postumi permanenti e inversamente proporzionale rispetto all’età”;
  • «la possibilità per il giudice di ricorrere alla c.d. ‘personalizzazione’, al fine di cogliere la concreta materialità del danno risarcibile». Pertanto, l’aumento del valore monetario del danno biologico dinamico-relazionale può essere effettuato dal giudice “solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l’id quod plerunque accidit entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento».

La Cassazione conclude che la T.U.N. prevede criteri di costruzione della curva del risarcimento del tutto analoghi ai suddetti criteri adottati dalla Tabella milanese.

Da una comparazione complessiva degli esiti liquidatori derivanti dalla T.U.N. e dalla tabella milanese risultano infatti differenze sostanzialmente contenute. 

In particolare, la T.U.N. prevede risarcimenti superiori a quelli riconosciuti dalle tabelle milanesi per percentuali di invalidità comprese tra il 10° e il 36° grado e tra l’82° e il 100°, mentre le tabelle milanesi garantiscono importi più elevati nella fascia intermedia, corrispondente ai gradi di invalidità tra il 36 e l’82 per cento

Inoltre, come rilevato nella relazione illustrativa dello Schema di Decreto, le differenze tra il valore del punto-base previsto dalla T.U.N. e quello delle tabelle milanesi risultano adeguatamente compensate dalla divergenza dei moltiplicatori applicati, i quali, nella T.U.N., sono complessivamente equiparati a quelli contemplati dalla Tabella di Milano. 

Gioa premettere che l’art. 138 è rimasto inattuato per oltre 19 anni, e cioè fino al citato d.P.R. n. 12/2025, ma ora gli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private prevedono un modello normativo per un «giudizio secondo diritto», applicabile alla liquidazione dei pregiudizi alla salute derivanti da fattispecie di responsabilità civile riconducibili al Titolo X del Codice delle Assicurazioni private e a malpractice sanitaria, ai sensi dell’art. 7, legge n. 24/2017 (con l’avvertenza che, in relazione all’art. 138, a questi fini si ha riguardo solo ai sinistri verificatisi dal 5.3.2025 in poi). 

Le tabelle pretorie prevedono, invece, un «giudizio secondo equità», «sciolto, dunque, dai limiti cogenti che solo un sistema di tabellazione di fonte normativa avrebbe potuto imporre. [...] Il dato tabellare di origine ‘pretoria’ rappresenta una “cristallizzazione” del giudizio equitativo».

Le tabelle «assumono rilievo come una sorta di elemento extratestuale della norma dell’art. 1226 c.c. e ciò non già per una diretta forza cogente che esse abbiano sub specie di norme di diritto, bensì per effetto del riconoscimento della loro corrispondenza sul piano generale ai criteri di equità».

La Cassazione n 8630/2026 afferma che «l’asse fondamentale attorno al quale deve gravitare la soluzione della questione di diritto è rappresentato dall’equità, che informa la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale»

«Dalla natura ontologicamente equitativa del giudizio di liquidazione del danno non patrimoniale discende la facoltà del giudice di avvalersi, in sede di liquidazione del danno biologico derivante da lesioni macropermanenti, della criteriologia di fonte legale prevista dalla Tabella Unica Nazionale anche con riferimento a fatti generatori verificatisi anteriormente all’entrata in vigore del decreto che l’ha introdotta».

«Si deve ora ritenere che l’intervento della novità normativa del 2025, al di là di quanto il legislatore ha ritenuto di disporre circa l’oggetto della sua diretta efficacia applicativa, assuma, per i giudizi che postulino l’applicazione dell’art. 1226 c.c. a fatti pregressi, il valore di parametro per la concretizzazione della detta norma» analogamente a quanto nel passato affermato in relazione alla tabella milanese.

La Cassazione, richiamando l’obiter dictum affermato nella precedente sentenza Cass. n. 11319/2025, nega la possibilità di estendere l’applicazione della T.U.N. mediante il ricorso all’analogia iuris: «sarebbe, infatti, arduo ipotizzare un’applicazione diretta e “obbligatoria” della tabella al di fuori dei casi in cui, per espressa previsione normativa, essa è prevista, giacché il d.P.R. n. 12/2025 e prima ancora la legge n. 124/2017 (c.d. “legge Concorrenza”) hanno inteso circoscrivere l’ambito di applicazione diretta della Tabella sia sotto il profilo cronologico, che sotto quello oggettivo. 

Inoltre, una simile impostazione, oltre a porsi in contrasto con il dato normativo, non sarebbe compatibile con la natura ontologicamente equitativa di tale giudizio. 

In mancanza di limiti cogenti espressamente stabiliti dal legislatore, l’esercizio di tale discrezionalità incontra, infatti, come unici confini quelli derivanti dai principi di equità e di parità di trattamento, che ne delimitano l’ambito operativo e ne garantiscono, al contempo, la razionalità e la controllabilità. 

Del resto, l’analogia iuris presuppone una lacuna normativa da colmare […], presupposto che non ricorre nel caso della liquidazione del danno non patrimoniale, la quale è già compiutamente regolata sul piano dei principi dagli artt. 1226e 2056 c.c.».

In definitiva, «la T.U.N. può ritenersi suscettibile di un’applicazione generalizzata in via indiretta, dovendosi riconoscere non solo la sua idoneità a orientare l’esercizio dell’equità liquidatoria in tale ambito, ma anche la funzione di parametro di riferimento privilegiato».

L’utilizzo indiretto della T.U.N. non contrasta «con alcuna presunta volontà contraria del legislatore, [...] poiché il fondamento ultimo della liquidazione del danno – nei casi in cui la legge non ponga espressamente limiti – risiede proprio negli artt. 1226 e 2056 c.c.».

Dall’analisi della sentenza 8630/2026, si ricava altresì l’assunto che la parità di trattamento non può ridursi a un mero raffronto di valori monetari: «in definitiva, la parità di trattamento non si misura in base all’ammontare del risarcimento conseguito, bensì in base al meccanismo di liquidazione che ha determinato tale importo. […] la parità si realizza quando, a prescindere dall’entità concreta del risarcimento, esso venga determinato mediante un procedimento equo e congruo rispetto alla materialità del danno che si intende ristorare».

Inoltre, «La valutazione equitativa è nozione relativa e non assoluta e, quindi, non può affidarsi a criteri immutabili. Pertanto, il cambiamento del quadro normativo costituisce, per l’appunto, uno di quei fattori che può giustificare una modifica dei parametri dell’equità»

Il Gruppo si è concentrato poi sull’onere di motivazione del giudice

Secondo la Cassazione, «La misura dell’equità, in definitiva, in assenza di limiti cogenti, non si esaurisce nell’adesione a un parametro convenzionale piuttosto che ad un altro, indipendentemente dalla fonte da cui tali standard promanino, ma si realizza attraverso la motivazione, che deve esplicitare le ragioni per le quali determinati aspetti del caso concreto sono stati valorizzati nel conferire un valore economico al pregiudizio risarcibile», tale da evidenziare “una tenuta logico-argomentativa” della pronuncia.

L’onere di motivazione è ancora più pregnante nei casi in cui il giudice decide di discostarsi dai parametri monetari indicati nella T.U.N., in presenza di circostanze del tutto peculiari della fattispecie concreta.

«La T.U.N., infatti, in virtù della sua derivazione normativa, esercita una forza individuatrice del parametro dell’equità di cui all’art. 1226 c.c. e impone perciò cautele particolari in caso di discostamento. Discostamento che deve ritenersi, peraltro, tendenzialmente e maggiormente ammissibile nei casi in cui la liquidazione riguardi pregiudizi non rientranti oggettivamente, ratione materiae, nel perimetro di applicazione equitativa della tabella e tendenzialmente molto più difficile nei casi rientranti e, dunque, tale da esigere una motivazione molto più specifica. La natura legale della T.U.N., infatti […] la fa assurgere […] a parametro privilegiato dell’equità.[…] Lo scostamento dai parametri della T.U.N. è, quindi, consentito in presenza di circostanze del tutto peculiari della fattispecie concreta, debitamente valorizzate da una motivazione puntuale che illustri le ragioni per le quali la forza conformativa dell’equità, che l’anzidetta Tabella è astrattamente in grado di esprimere, non risulti idonea a realizzare l’equità del caso concreto».

A parere del Gruppo - contrariamente a quello che si sta verificando nella pratica con un’applicazione indiretta, ma immotivata, da parte della giurisprudenza - la motivazione (sia pure in termini minimali) è necessaria anche allorché venga adottata la T.U.N., in via diretta o indiretta, perché il giudice dovrà sempre spiegare (così come accade ora nell’applicazione delle tabelle milanesi) per quali ragioni la valutazione astratta del criterio normativo trovi piena rispondenza nella attribuzione dei valori monetari in concreto adottati.

La motivazione dovrà essere certamente più pregnante quando il giudice voglia, al contrario, discostarsi dall’applicazione indiretta della T.U.N., «in presenza di circostanze del tutto peculiari della fattispecie concreta».

Il Gruppo ha rilevato che la Cassazione ha intenzionalmente evitato di fare esempi sulle predette «circostanze del tutto peculiari della fattispecie concreta» che possano giustificare «lo scostamento dai parametri della T.U.N.».

Questo silenzio può essere interpretato come una scelta prudente per consentire alla giurisprudenza di merito di prendere posizione sulla possibile casistica, così da intervenire, con finalità nomofilattica, in un momento successivo.

Tuttavia, il Gruppo ritiene che le ipotesi prospettate nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale, quali il danno alla salute cagionato da reato doloso e il danno biologico terminale, possano già costituire ipotesi di “circostanze del tutto peculiari” che giustificano la disapplicazione della T.U.N.

Inoltre, il Gruppo concorda che vadano distinte le circostanze che consentono la personalizzazione del risarcimento ai sensi del comma 3 dell’art. 138 Codice delle Assicurazioni (nei limiti del 30%, allorché «la menomazione accertata incida in maniera rilevante  su specifici  aspetti  dinamico-relazionali  personali” provati nel giudizio) dalle “circostanze del tutto peculiari” in presenza delle quali il Giudice possa – previa adeguata e analitica motivazione - disapplicare la T.U.N. in favore delle tabelle pretorie.

Rimangono aperte le questioni relative all’accertamento, liquidazione e motivazione del danno morale, e in particolare su quali siano i criteri per l’attribuzione dei differenti valori monetari indicati nelle tre curve di risarcimento (minimo, medio, massimo) di cui al d.P.R. n. 12/2025.

La Cassazione del 7 aprile 2026 ha menzionato il danno morale in relazione alle tre fasce di liquidazione previste dalla T.U.N., esclusivamente quale rimedio offerto al Giudice per adeguare il risarcimento al caso concreto.

Il Gruppo evidenzia il discostamento dei valori monetari tra la Tabella Milanese, che prevede percentuali del danno morale dal 25% al 50%, e le percentuali più ridotte invece previste con l’applicazione della T.U.N.

Si discute se le curve di risarcimento siano tre, come indicato nella Tabella Unica Nazionale, oppure – come prospettato da parte della dottrina – possa individuarsi una quarta curva: in caso di assenza totale di danno morale con nessuna conseguente liquidazione di tale voce di danno.

Tale questione è stata oggetto di discussione e il Gruppo ha condiviso la conclusione che non possa ritenersi sussistente un caso di lesione macropermanente con danno morale nullo, anche in considerazioni delle possibilità di accertamento del danno morale in misura minima per via presuntiva.

Tuttavia, da tempo si è registrato, nella prassi con l’applicazione dell’art. 139 Codice delle Assicurazioni, che le assicurazioni non offrano alcun importo risarcitorio a titolo di danno morale.

Tale rifiuto risulta che già si verifichi anche in relazione all’applicazione della T.U.N., atteso che le Compagnie – di regola – negano del tutto il risarcimento del danno morale.

In relazione alla personalizzazione, la Cassazione non offre elementi di valutazione, ma si limita a un fugace riferimento alla stessa come rimedio che consente al Giudice di adeguare il risarcimento al caso concreto.

Il Gruppo ha rammentato l’orientamento di legittimità che (a partire dalla nota sentenza Cass. n. 25164/2020) ritiene l’art. 138, comma 3, Codice delle Assicurazioni come diritto cogente: applicabile a tutte le ipotesi di macropermanente, a prescindere dalla genesi causale del danno, con aumento personalizzato nel limite del 30% e solo in riferimento alla componente del danno dinamico-relazionale.

Il Gruppo, in prevalenza, ritiene che il suddetto criterio non sia condivisibile, ma prende atto che ormai costituisce diritto vivente sulla base della giurisprudenza della Cassazione e se ne dovrebbe tener conto nella prossima edizione della tabella milanese di liquidazione del danno da lesione del bene salute.

Sempre in relazione alla prossima edizione della tabella milanese, il Gruppo ha prospettato (ma non ancora approfondito) che leBuone pratiche cliniche di valutazione medico legale delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità permanente”, approvate dalla S.I.M.L.A. nel marzo 2025, impongano una modifica anche del quesito medico-legale elaborato dall’Osservatorio di Milano.

Per quanto attiene al danno biologico temporaneo, si rammenta che la Cassazione in esame ha sancito che la parità di trattamento «si realizza quando, a prescindere dall’entità concreta del risarcimento, esso venga determinato mediante un procedimento equo e congruo rispetto alla materialità del danno che si intende ristorare».

Tuttavia, il Gruppo ha rilevato che, in relazione al danno biologico temporaneo, sussista un enorme divario tra i valori monetari della T.U.N. e quelli indicati nella tabella milanese.

Infatti, come esposto nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale, ai fini della liquidazione del danno biologico temporaneo emergono queste notevoli differenze:

  • l’art. 3 del D.P.R. n. 12/2025 dispone che “1. Il danno biologico temporaneo è liquidato in conformità all'articolo 139, commi 1, lettera b), e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 2. L'incremento per il danno morale è ricompreso tra il 30 e il 60 per cento del danno liquidato ai sensi del comma 1”;
    • il D.M. 16.7.2024 (vigente all’epoca dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale) ha fissato in euro 55,24 l’importo per la liquidazione del danno biologico per ogni giorno di inabilità assoluta; quindi, l’importo massimo liquidabile pro die è pari ad euro 88,38;
  • la Tabella milanese (Edizione 2024) prevede, per la liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta, la somma complessiva pro die di euro 115,00;
    • è poi previsto “l’aumento personalizzato in presenza di allegate e comprovate peculiarità fino a max 50%” e, quindi, fino all’importo massimo di euro 172,50.

Il Gruppo ha ricordato che, secondo la prevalente Medicina legale, non si giustificano (di regola) differenze per la vittima, rispetto ai pregiudizi dinamico relazionali subiti nel periodo di inabilità temporanea, tra un danno biologico micropermanente o un danno macropermanente.

Differenze sussistono, invece, in relazione alla componente di danno morale (alias, sofferenza soggettiva interiore): la diversa consapevolezza della vittima durante il periodo di inabilità temporanea di dover cambiare, più o meno radicalmente, la propria vita in futuro, dopo la fine della malattia.

Questo ragionamento sembra sorreggere il meccanismo liquidatorio previsto dal D.P.R. n. 12/2025, che richiama gli importi della temporanea dell’art. 139 Codice delle Assicurazioni – per le micropermanenti – inserendo però un correttivo in termini di adeguamento del valore monetario in considerazione del maggior danno morale da ritenersi sussistente nei casi oggetti della T.U.N.

Il Gruppo si interroga, senza tuttavia pervenire a una conclusione condivisa, se la rilevante divergenza dei valori monetari per la liquidazione del danno biologico temporaneo, previsti nella Tabella milanese e nella T.U.N., possa consentire di discostarsi da quest’ultima, quale “circostanza del tutto peculiare della fattispecie concreta”.

Con riferimento al giudizio in appello, il Gruppo ha innanzitutto evidenziato che la Cassazione in esame ha affermato: «ci si deve domandare se, intervenuta nel giudizio di primo grado una liquidazione secondo le tabelle ‘pretorie’, in un giudizio di appello in cui vi sia stata impugnazione sul quantum senza porre in discussione la loro applicabilità come parametro dell’equità, ma censurandola solo nelle sue modalità o solo nella quantificazione, la sopravvenienza della T.U.N. possa essere invocata dalla parte appellante o addirittura disposta d’ufficio dal giudice. La risposta dev’essere negativa, in quanto sul criterio di liquidazione secondo le tabelle ‘pretorie’ sussiste cosa giudicata interna. L’applicazione della T.U.N. può, invece, essere invocata in appello o disposta dal giudice di appello se l’appello abbia censurato che l’applicazione della tabella ‘pretoria’ scelta fosse conforme all’art. 1226 c.c. In tal caso, infatti, l’esservi stata devoluzione del giudizio sulla stessa correttezza della individuazione del criterio equitativo esclude che vi sia giudicato interno preclusivo»

Il Gruppo si è interrogato, in particolare, se, ove in primo grado sia stata utilizzata come parametro la tabella pretoria e solo nelle conclusioni nel giudizio di appello la parte abbia invocato la T.U.N., il Giudice d’appello possa fare applicazione o meno della T.U.N; su tale questione il Gruppo non è pervenuto a una soluzione condivisa sul punto.

Dopo ampia discussione, alcuni componenti del Gruppo hanno ritenuto che, qualora sia stata rigettata la domanda in primo grado per mancata sussistenza dell’an o siano state accolte questioni preliminari/pregiudiziali e nel successivo giudizio di gravame il Giudice, riformando la sentenza di prime cure, liquidi il risarcimento del danno, dovrà necessariamente fare applicazione della T.U.N.

Anche quest’ultima questione è rimasta tuttavia fortemente dibattuta, in quanto altri componenti del Gruppo ritengono che, anche in questa ipotesi, ci sia giudicato interno sulla tabella pretoria applicata.

Il Gruppo discute se, in grado di appello, si possano introdurre circostanze di fatto nuove, ulteriori e diverse, alla luce dell’introduzione della T.U.N. e della sentenza della Cassazione

Una parte del Gruppo ritiene l’ammissibilità di nova in appello alla luce delle novità normative e giurisprudenziali in esame, mentre altri interventi hanno evidenziato che le allegazioni sulle circostanze di fatto devono essere sempre dedotte e provate sin dal primo grado e che l’introduzione della T.U.N. non può quindi comportare e giustificare alcun mutamento degli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti.

Il Gruppo si è interrogato anche sulla seguente questione problematica: è possibile, anche per le c.d. “micropermanenti” (invalidità dall’1% al 9%), l’applicazione “indiretta” dei criteri di liquidazione del danno ex art. 139 Codice delle Assicurazioni ad ambiti diversi dalla R.C. Auto e R.C. Sanitaria?

Il Gruppo evidenzia che la prevalente dottrina e giurisprudenza esclude l’applicabilità dell’art. 139 Codice delle Assicurazioni per lesioni di lieve entità, ai sinistri aventi genesi causale diversa da quelli disciplinati dal Titolo X del Codice delle Assicurazioni private e dalla legge n. 24/2017, per le seguenti ragioni:

  • i valori monetari, previsti dal D.M. 16.7.2024 sia per il danno biologico permanente che per il danno temporaneo, sono molto diversi da quelli indicati per le micropermanenti (dall’1% al 9% di invalidità) oggetto della Tabella milanese – Edizione 2024;
  • per i casi di cogente applicazione dell’art. 139, la personalizzazione è prevista con aumento fino al 20% dell’importo standard e invece, per la Tabella milanese, tale aumento è consentito fino al 50%;
  • i valori monetari riconducibili all’art. 139 in esame hanno superato il vaglio di costituzionalità (sent. Corte Costituzionale n. 235/2014)in ragione del contemperamento dei contrapposti interessi (contenimento premi assicurativi e diritto di salute)”. Pertanto, l’estensione della normativa ex art. 139 in esame a fatti illeciti diversi da quelli non coperti da obbligatoria copertura assicurativa non consentirebbe di giustificare il risarcimento del danno calcolato con valori monetari molto ridotti rispetto a quelli previsti nella tabella milanese.

In qualche intervento, è stato tuttavia valutato che il principio di diritto espresso e la motivazione formulata dalla Cassazione del 7 aprile 2026 potrebbero giustificare l’applicazione indiretta dell’art.139 citato anche alle fattispecie diverse da quelle avente ad oggetto sinistri stradali e malpractice sanitaria, al fine di garantire – anche per le micropermanenti – una parità di trattamento.

Ma è stato in assoluta maggioranza ribadito che permangono differenze sostanziali dei valori monetari che appaiono giustificate esclusivamente nei casi di assicurazione obbligatoria.

Per consentire l’applicazione della Tabella ex art. 139 Codice delle Assicurazioni, il Gruppo propone quale possibile soluzione l’emanazione di un altro D.P.R. con aumento nella misura di circa il 30% dei valori monetari attualmente previsti.

Solo in tal caso, si potrebbe ipotizzare un’applicazione generalizzata dell’art. 139 a tutte le fattispecie di liquidazione del danno biologico micropermanente, indipendentemente dal contesto in cui il fatto generatore del danno si collochi ratione materiae.

Il Gruppo delinea le seguenti conclusioni finali

Si prende atto che, correttamente, la Cassazione non ha indicato soluzioni univoche sulle questioni fin qui dibattute e, soprattutto, ha lasciato ai Giudici di merito il potere di adattare la liquidazione del danno alle “circostanze del tutto peculiari della fattispecie concreta.

La Cassazione non ha reso cogente la motivazione per l’applicazione o disapplicazione della Tabelle di legge, e, pur promuovendo la T.U.N. come criterio privilegiato di liquidazione equitativa del danno, ha prospettato il potere del Giudice di discostarsene al fine di salvaguardare il principio dell’integralità del risarcimento, evidenziando la necessità di motivare adeguatamente.

Il Gruppo delinea, quindi, il lavoro degli Osservatori nei prossimi mesi:

  • monitorare i precedenti di merito che applichino o disapplichino la T.U.N. e le motivazioni addotte sulla sussistenza o meno delle “circostanze del tutto peculiari della fattispecie concreta”;
  • condividere l’esito del monitoraggio tra tutti gli Osservatori, programmando sin d’ora una valutazione più articolata (sulla base dei precedenti giurisprudenziali), relativa alle questioni ancora aperte, nella prossima Assemblea Nazionale degli Osservatori.

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