Esclusa la responsabilità del contribuente in caso di frode del professionista consulente fiscale
29 Giugno 2026
In tema di accertamento per omessa dichiarazione IVA e IRAP, pur essendo vero che l’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 prevede l’inutilizzabilità della documentazione non prodotta nella fase precedente del contraddittorio preventivo, tale preclusione probatoria non opera quando il contribuente dimostri che la mancata produzione documentale nella fase amministrativa sia dovuta da causa a lui non imputabile, quale l’inadempimento infedele del professionista incaricato, Nel caso di specie, il professionista incaricato non solo aveva omesso di presentare la dichiarazione ma, richiesta dalla contribuente prova della avvenuta presentazione, aveva consegnato una ricevuta artefatta. |