Direttiva e-commerce, tutela minori e controlli stradali: i limiti della CGUE
30 Giugno 2026
La Corte chiarisce, innanzitutto, che l’“ambito regolamentato” di cui all’art. 2, lett. h), non si limita alle materie armonizzate dai capi II e III della direttiva, ma comprende qualsiasi prescrizione nazionale che incida sull’accesso o sull’esercizio dell’attività dei servizi della società dell’informazione, indipendentemente dalla natura (anche penale) o dalla finalità (ordine pubblico, sicurezza, incolumità pubblica), salvo i settori espressamente esclusi (art. 1, § 5, art. 2, lett. h), ii), e art. 3, § 3). Ne discende che rientrano nell’ambito della direttiva anche:
La Corte ribadisce il principio cardine del “controllo nello Stato membro d’origine” e del riconoscimento reciproco: gli Stati membri non possono, per motivi rientranti nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro (art. 3, § 2). Nuova regola applicabile: è contrario alla direttiva l’assoggettamento di prestatori stabiliti in altri Stati membri a obblighi generali e astratti di diritto penale volti a prevenire l’accesso dei minori a contenuti pornografici. Gli Stati possono invece adottare, nel rispetto dell’art. 3, § 4, misure individualizzate nei confronti di “determinati servizi” (es. diffide ARCOM che impongono sistemi di age‑verification ai siti pornografici che non abbiano adottato misure adeguate ex art. 28‑ter direttiva 2010/13). Analogamente, per i servizi di ausilio alla guida, la Corte ammette divieti mirati di diffusione di informazioni sui controlli stradali, giustificati da esigenze di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica, purché rispettino le condizioni sostanziali e procedurali dell’art. 3, § 4–5. Sul versante “hosting”, la Corte precisa che l’operatore che, tramite algoritmo, determina condizioni, modalità e priorità di diffusione delle informazioni esercita un controllo sui contenuti e non beneficia del regime di esenzione di responsabilità ex art. 14, né del divieto di obblighi generali di sorveglianza di cui all’art. 15. Solo se il ruolo è neutro, tecnico e passivo, tali tutele trovano applicazione. |