Direttiva e-commerce, tutela minori e controlli stradali: i limiti della CGUE

La Redazione
30 Giugno 2026

La Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 16 giugno 2026 nelle cause riunite C‑188/24 e C‑190/24 (WebGroup Czech Republic e NKL Associates / ARCOM; Coyote System / Ministre de l’Intérieur), interviene in modo sistematico sull’interpretazione della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, ridefinendo i margini di intervento degli Stati membri sui servizi della società dell’informazione stabiliti in altri Stati. 

La Corte chiarisce, innanzitutto, che l’“ambito regolamentato” di cui all’art. 2, lett. h), non si limita alle materie armonizzate dai capi II e III della direttiva, ma comprende qualsiasi prescrizione nazionale che incida sull’accesso o sull’esercizio dell’attività dei servizi della società dell’informazione, indipendentemente dalla natura (anche penale) o dalla finalità (ordine pubblico, sicurezza, incolumità pubblica), salvo i settori espressamente esclusi (art. 1, § 5, art. 2, lett. h), ii), e art. 3, § 3). 

Ne discende che rientrano nell’ambito della direttiva anche:

  • la disciplina francese che, a tutela dei minori, vieta la diffusione di contenuti pornografici accessibili con la sola autocertificazione di maggiore età e consente all’ARCOM di diffidare i gestori di siti perché implementino sistemi tecnici di verifica dell’età (legge n. 2020‑936 e decreto n. 2021‑1306); 
  • il meccanismo che consente all’autorità amministrativa di vietare agli operatori di servizi di ausilio alla guida la diffusione di informazioni su determinati controlli stradali (art. L. 130‑11 code de la route e decreto n. 2021‑468). 

La Corte ribadisce il principio cardine del “controllo nello Stato membro d’origine” e del riconoscimento reciproco: gli Stati membri non possono, per motivi rientranti nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro (art. 3, § 2). 

Nuova regola applicabile: è contrario alla direttiva l’assoggettamento di prestatori stabiliti in altri Stati membri a obblighi generali e astratti di diritto penale volti a prevenire l’accesso dei minori a contenuti pornografici. Gli Stati possono invece adottare, nel rispetto dell’art. 3, § 4, misure individualizzate nei confronti di “determinati servizi” (es. diffide ARCOM che impongono sistemi di age‑verification ai siti pornografici che non abbiano adottato misure adeguate ex art. 28‑ter direttiva 2010/13). 

Analogamente, per i servizi di ausilio alla guida, la Corte ammette divieti mirati di diffusione di informazioni sui controlli stradali, giustificati da esigenze di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica, purché rispettino le condizioni sostanziali e procedurali dell’art. 3, § 4–5. 

Sul versante “hosting”, la Corte precisa che l’operatore che, tramite algoritmo, determina condizioni, modalità e priorità di diffusione delle informazioni esercita un controllo sui contenuti e non beneficia del regime di esenzione di responsabilità ex art. 14, né del divieto di obblighi generali di sorveglianza di cui all’art. 15. Solo se il ruolo è neutro, tecnico e passivo, tali tutele trovano applicazione.