Separazione personale, intervenuta riconciliazione ed onere della prova

La Redazione
30 Giugno 2026

In tema di comunione legale tra coniugi, la separazione personale, giudiziale o consensuale, determina lo scioglimento della comunione ex art. 191 c.c.; tale effetto è automaticamente rimosso dalla riconciliazione ai sensi degli artt. 154 e 157 c.c.

In tema di comunione legale tra coniugi, la separazione personale, giudiziale o consensuale, determina lo scioglimento della comunione ex art. 191 c.c.; tale effetto è automaticamente rimosso dalla riconciliazione ai sensi degli artt. 154 e 157 c.c., anche se realizzata per fatti concludenti, con ripristino ex lege del regime di comunione originariamente adottato, salva diversa convenzione matrimoniale; restano tuttavia esclusi gli acquisti effettuati durante il periodo di separazione e l'invocabilità della buona fede da parte dei terzi che abbiano acquistato diritti da uno dei coniugi, confidando sull'apparenza del permanere della separazione, in assenza di adeguata pubblicità (Cass. civ., sez. I, ord., 18 gennaio 2025, n. 1256). 

Tuttavia, Il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare, che il giudice di merito è chiamato a verificare, compiendo un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva (Cass. civ., sez. VI, 23 settembre 2022, n. 27963). 

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.