Confisca allargata e correlazione temporale con la pericolosità del condannato
30 Giugno 2026
Massime In tema di confisca allargata di cui all’art. 240-bis c.p., il criterio della correlazione temporale tra l’acquisizione del bene e il periodo di manifestazione della pericolosità sociale rappresenta un requisito strutturale di legalità della misura che non attiene a un mero profilo valutativo o discrezionale, ma incide direttamente sulla base legale della presunzione di provenienza illecita dei beni confiscati, quale limite imprescindibile alla latitudine applicativa dell’istituto, funzionale a garantire il rispetto dei principi di legalità sostanziale e di tutela dei diritti convenzionali. L’art. 609 c.p.p. assolve ad una funzione di clausola di salvaguardia del principio di legalità sostanziale, quale presidio volto ad assicurare che nessuna misura restrittiva della libertà, né alcuna sanzione o misura di sicurezza, possa sopravvivere qualora risulti intrinsecamente illegale, a prescindere dallo stato di ammissibilità del ricorso, in quanto il limite dell’inammissibilità del ricorso per cassazione non può prevalere di fronte alla necessità di assicurare che la decisione finale non comporti effetti giuridici illegittimi o sproporzionati. Il caso La Corte di cassazione è stata adita a seguito del rigetto da parte della Corte d’Appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, dell’opposizione presentata dal figlio del condannato, volta ad ottenere la revoca della confisca ex art. 240-bis c.p. di un immobile, ritenuto fittiziamente intestato al ricorrente. Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la carenza dei presupposti di adozione della misura ablatoria dell’immobile, donatogli nel 2006 dal padre, il quale era stato condannato per delitti ex artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309/1990 commessi dal 2013 al 2014. Il ricorrente ha altresì sostenuto che la Corte d’Appello abbia errato nel ritenere la propria carenza di legittimazione a contestare profili diversi dalla sola fittizietà dell’intestazione, sostenendo che nel medesimo procedimento analoga domanda fosse stata invece ritenuta ammissibile e accolta. La questione Le questioni oggetto della sentenza in commento sono due. È legittima la confisca allargata ex art. 240-bis c.p., disposta in assenza dell’accertamento effettivo e non già meramente presunto di un nesso tra i beni oggetto di ablazione e il reato spia per il quale il destinatario della confisca sia stato condannato? A fronte di un ricorso inammissibile, la Corte di cassazione può pronunciarsi d’ufficio, ai sensi dell’art. 609 c.p.p., in ordine alla legalità della pena o di altra sanzione o misura di sicurezza? Le soluzioni giuridiche La Corte di cassazione ha in primo luogo rilevato la inammissibilità del ricorso, ribadendo il proprio consolidato orientamento secondo cui, pur essendo consentito al terzo interessato, che non abbia preso parte al giudizio di merito, tutelare in sede di esecuzione le proprie ragioni, le eccezioni dallo stesso proponibili devono riguardare esclusivamente la effettività della titolarità del bene confiscato e quindi la non fittizietà del titolo di acquisto. È invece preclusa la contestazione dei presupposti di adozione della misura, ivi compreso il requisito di ragionevolezza temporale (in tal senso, in relazione all’analogo istituto della confisca di prevenzione, anche Cass. pen. sez. un., 27 marzo 2025, n. 30355). È stato quindi rilevato dai giudici di legittimità che le doglianze in ordine alla ritenuta fittizietà dell’intestazione dell’immobile in favore del ricorrente non erano state sollevate in sede di incidente di esecuzione, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso. La Corte osserva inoltre che anche le doglianze in ordine alla contraddittorietà della decisione impugnata, che avrebbe invece accolto analoga domanda di altro terzo interessato, sono inammissibili in quanto manifestamente infondate, posto che tale domanda risulta per tabulas incentrata proprio sul profilo della effettività e non fittizietà dell’intestazione del bene confiscato. Tanto premesso, è stata dunque affrontata la questione relativa alla possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi dell’art. 609 c.p.p., la macroscopica violazione del criterio di ragionevolezza temporale della confisca ex art. 240-bis c.p. La Corte sul punto muove dalla qualificazione dell’istituto in termini di «misura di sicurezza atipica», disposta sul presupposto della illecita provenienza dei beni il cui valore è sproporzionato rispetto alle disponibilità economiche lecite del condannato, in forza di una presunzione relativa di riconducibilità di tali beni al c.d. reato spia per il quale il soggetto sia stato condannato. Come osservato dai giudici di legittimità, tale presunzione presenta quale limite intrinseco la ragionevolezza temporale della riconducibilità dell’acquisto del bene alla commissione del reato. Viene quindi operato un parallelismo tra la confisca ex art. 240-bis c.p. e la confisca di prevenzione, con la quale l’istituto condivide modalità operative e finalità. Sulla scorta di tale premessa è dunque possibile fare applicazione anche in relazione al primo istituto dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in ordine alla necessità, quale presupposto della misura ablativa, di una «correlazione temporale»” tra la condizione di pericolosità del condannato per taluno dei reati indicati dall’art. 240-bis c.p. e la disponibilità di beni sproporzionati rispetto alle sue condizioni reddituali, che possono pertanto essere confiscati solo se acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità del soggetto (Cass. pen., sez. un., 2 febbraio 2015, n. 4880). Nel senso della circoscrizione temporale della presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale si è pronunciata anche la Corte costituzionale, richiedendo che il momento di acquisizione del bene non debba risultate talmente lontano dall’epoca del reato spia da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione illecita (Corte cost., 21 febbraio 2018, n. 33). Viene quindi richiamata la giurisprudenza di legittimità pronunciatasi nello stesso senso e che ha trovato conferma da parte delle Sezioni Unite della Corte in ordine al ruolo di limite intrinseco alla confisca allargata ex art. 240-bis c.p. del criterio di ragionevolezza temporale (Cass. pen., sez. un., 15 luglio 2021, n. 27421). È infatti ammissibile la confisca di beni acquistati in epoca successiva alla commissione del reato spia, purché l’acquisto non risulti talmente lontano sul piano temporale da rendere inverosimile l’origine illecita del bene. Si tratta di una verifica cui il giudice è obbligato e che deve avere ad oggetto la coerenza temporale tra l’acquisizione del bene e il pericolo di pericolosità, escludendo la confisca di beni la cui distanza cronologica dal reato renderebbe «arbitraria» la presunzione di illecita provenienza (Cass. pen., sez. un., 23 febbraio 2024, n. 8052). Viene infine richiamata sul punto la giurisprudenza sovranazionale (CEDU, Sez. I, 25 settembre 2025, Isaia e altri c. Italia), pronunciatasi nel senso del necessario rispetto dei canoni di prevedibilità e proporzionalità della misura ablatoria (riferendosi in questo caso alla confisca di prevenzione), che impongono la sussistenza di una ragionevole relazione temporale tra l’acquisto dei beni confiscati e l’attività illecita dell’acquirente, tale da rendere altrettanto ragionevole la presunzione della loro origine illecita. Tanto premesso in ordine al carattere indefettibile di tale correlazione temporale per la confisca c.d. allargata di cui all’art. 240-bis c.p., la Corte prende dunque in esame la specifica questione relativa al proprio potere di rilevare d’ufficio, a fronte di un ricorso inammissibile, la carenza di tale presupposto. Sul punto, nelle motivazioni, si registra l’evoluzione giurisprudenziale che ha elevato l’art. 609 c.p.p. a «clausola di salvaguardia della legalità sostanziale». Vengono quindi richiamate in tal senso le numerose pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno progressivamente ampliato il ruolo e i poteri del giudice di esecuzione nel garantire la legalità della pena (Cass. pen., sez. un., 7 maggio 2014, n. 18821, Ercolano) o di parte di essa (Cass. pen., sez. un., 29 maggio 2014, n. 42858, Gatto). È stato così espressamente riconosciuto alla Corte di Cassazione il potere di rilevare d’ufficio l’illegalità della pena anche nel caso di inammissibilità del ricorso (Cass. pen., sez. un., 13 ottobre 2022, n. 38809, Miraglia), sul presupposto che la legalità costituisce un criterio costituzionalmente prevalente rispetto alla stabilità del giudicato, come peraltro affermato anche dalla Corte costituzionale (in tal senso Corte cost. 18 luglio 2013, n. 210 e 16 aprile 2021, n. 68). La Corte ha quindi ribadito che l’inammissibilità del ricorso non impedisce di eliminare la illegalità originaria di pene principali, pene accessorie o misure di sicurezza, applicate contra legem per specie o per misura. È invero doveroso un intervento, anche d’ufficio, del giudice per assicurare che la decisione finale non determini effetti illegittimi o sproporzionati, a prescindere dal limite della inammissibilità del ricorso. I giudici della prima Sezione hanno dunque fatto applicazione di tali principi anche in relazione alla confisca allargata ex art. 240-bis c.p., quale misura di sicurezza patrimoniale che soggiace in quanto tale al vincolo della legalità sostanziale. Stante pertanto la riconosciuta natura di requisito strutturale e indefettibile della ragionevolezza temporale del nesso tra beni confiscati e commissione del reato spia, in cui assenza si verifica un vizio genetico della misura ablatoria, la Corte ha proceduto a rilevare d’ufficio tale violazione, pur a fronte della dichiarata inammissibilità del ricorso. Si tratta invero di una situazione di illegalità genetica della misura ablatoria, che comporta un’ingerenza arbitraria nel diritto di proprietà del cittadino, come tutelato dalla Costituzione de alla Convenzione EDU, che la Corte di Cassazione è tenuta ad eliminare. Nel caso di specie, stante l’intervenuto acquisto dell’immobile, del valore di circa 21.000 euro, ben sette anni prima della condotta criminosa contestata e accertata, la Corte ha ritenuto prive di fondamento le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla presunta provenienza illecita del bene e alla pericolosità del soggetto totalmente. Alla luce pertanto dell’assoluta mancanza di elementi idonei a ricondurre l’acquisto del bene ad una provvista illecita, l’ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio, disponendo la restituzione del bene all’avente diritto. Osservazioni La sentenza in commento offre interessanti spunti di riflessione sull’istituto della confisca allargata, a partire dalla sua natura e dallo statuto delle garanzie e dei principi costituzionali che trovano applicazione in materia. Viene sul punto operato un importante parallelismo con la confisca di prevenzione, che conferma la possibilità di estendere i principi di diritto affermati da Corte costituzionale e Sezioni Unite della Corte di cassazione, così come dalle Corti sovranazionali, anche in materia alla confisca c.d. allargata ex art. 240-bis c.p. Nella decisione della Corte assumono invero un ruolo centrale i principi affermati dalla Corte di Strasburgo, oltre che dalla Corte costituzionale, in ordine ai presupposti della misura ablatoria, la cui funzione ripristinatoria e non già punitiva impone il rispetto dei principi di prevedibilità e proporzionalità della misura stessa, anche sul piano temporale. Altrettanto rilevante risulta la ricostruzione dell’evoluzione giurisprudenziale che ha condotto ad affermare il ruolo del giudice dell’esecuzione e della stessa Corte di cassazione quale garante ultimo della legalità. Un ruolo che non riguarda esclusivamente la pena principale, estendendosi invero alle pene accessorie, alle misure di sicurezza, nonché alle misura cautelari e ad ogni altra misura lato sensu sanzionatoria, ivi compresa la c.d. confisca allargata. Viene pertanto ribadito che il valore della stabilità del giudicato è recessivo rispetto alle istanze di legalità sostanziale e al rispetto dei diritti illegittimamente compromessi dei privati, sì da non potersi tollerare preclusioni procedimentali quali l’inammissibilità del ricorso, con affermazione dunque di un pieno potere di rilevabilità d’ufficio di eventuali cause di illegalità sanzionatoria. Riferimenti - R. Belfiore, sub art. 609, in Codice di procedura penale, a cura di G. Canzio e R. Bricchetti, Milano, 2024, 5497 ss.; - S. Finocchiaro, La Corte Costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata. Verso una rivalutazione del concetto di sproporzione?, in Dpcont, 2018, 2; - D. Fondaroli, La poliedrica natura della confisca, in AP, 2019, 2, 427; - B. Liberali, La "ragionevolezza temporale" della cd. confisca allargata e un nuovo monito al legislatore, in RIDPP, 2018, 317; |