Persona lesa e cessione del credito nella direttiva 2009/103/CE
01 Luglio 2026
Il rinvio pregiudiziale trae origine da cinque controversie polacche nelle quali soggetti danneggiati in incidenti stradali, ritenendo insufficiente il risarcimento liquidato dall’assicuratore del responsabile, avevano ceduto, dietro corrispettivo, a professionisti specializzati (società di factoring/recupero crediti) la parte residua del proprio credito risarcitorio, corrispondente alla differenza tra il danno integrale stimato e quanto già percepito. I cessionari avevano poi agito in giudizio, in nome proprio, contro le imprese di assicurazione per ottenere il pagamento dei crediti acquistati. Il giudice del rinvio dubitava della compatibilità, con gli artt. 1, punto 2, 3, 18 e 28 della direttiva 2009/103, di una disciplina nazionale che consenta tale cessione e riconosca al cessionario la legittimazione ad agire, anche alla luce dell’obiettivo di tutela delle vittime di incidenti stradali perseguito dalla normativa UE. La Corte rileva anzitutto che la direttiva non contiene alcuna disposizione specifica sulla cessione dei crediti sorti in forza dell’assicurazione RC auto, né sulla legittimazione processuale del cessionario. La direttiva impone agli Stati membri di garantire la copertura assicurativa obbligatoria della responsabilità civile da circolazione, precisando i danni e le categorie di vittime che devono essere coperte, ma non armonizza i regimi nazionali di responsabilità civile né disciplina la sorte dei crediti risarcitori sul piano del diritto delle obbligazioni. In tale contesto, la nozione di “persona lesa” di cui all’art. 1, punto 2, è riferita a chi, secondo il diritto nazionale della responsabilità civile, ha diritto al risarcimento del danno causato da veicoli. Il cessionario, che fonda i propri diritti esclusivamente sul contratto di cessione e non direttamente sul fatto illecito, non può quindi essere assimilato alla “persona lesa” ai sensi della direttiva. Ne consegue che il diritto di azione diretta previsto dall’art. 18 spetta solo alla vittima, non al cessionario in quanto tale. L’art. 28, che consente agli Stati membri di introdurre norme più favorevoli alla “persona lesa”, non si estende ai cessionari di crediti risarcitori. Tuttavia, nessuna disposizione della direttiva osta a che gli ordinamenti nazionali prevedano la cedibilità dei crediti derivanti da sinistri stradali e riconoscano al cessionario la possibilità di agire in giudizio, in nome proprio, per far valere il credito acquistato, secondo le regole interne di diritto civile e processuale. La Corte conclude dunque che la direttiva 2009/103 non impedisce una normativa nazionale che consenta la cessione, dietro corrispettivo, del credito residuo da risarcimento danni materiali da sinistro stradale, né che attribuisca al cessionario la legittimazione ad agire contro l’assicuratore; semplicemente, tale legittimazione non trova fondamento nel diritto dell’Unione ma unicamente nel diritto interno. |