Applicazione analogica del divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c. in caso di permuta di partecipazioni sociali

La Redazione
30 Giugno 2026

Il Tribunale di Nola affronta un caso esemplare di applicazione analogica dell’art. 2557 c.c. a un’operazione che, pur formalmente qualificata come cessione di partecipazioni sociali mediante permuta, abbia realizzato, per i suoi effetti concreti, una fattispecie assimilabile alla cessione d’azienda.

L'art. 2557 c.c. ha la finalità di tutelare l'interesse dell'acquirente di un'azienda ad acquisire non soltanto un complesso di beni, ma un apparato organizzato idoneo a produrre utilità economica, comprensivo dell’avviamento e, dunque, della clientela attuale e potenziale.

Il divieto di concorrenza grava su «chi aliena l'azienda» e, non avendo la norma carattere eccezionale, trova applicazione non soltanto nelle ipotesi di cessione in senso tecnico, ma anche in tutte quelle fattispecie nelle quali si realizzi, in concreto, una sostituzione di un imprenditore ad un altro nella conduzione della struttura aziendale, e pertanto anche in caso di alienazione di quote sociali, purché il giudice accerti, tenendo conto delle concrete circostanze del caso, che il trasferimento posto in essere abbia prodotto un risultato sostanzialmente equivalente alla cessione dell’azienda, avuto riguardo soprattutto alla componente dell’avviamento (cfr. Cass. n. 549/1997 e Cass. n. 9682/2000).

Afferma il Tribunale: «l’applicabilità analogica dell’art. 2557 c.c. non dipende dal nomen iuris dell’operazione né dal valore formalmente attribuito alla quota, ma dalla verifica in concreto dell’effetto sostanziale di sostituzione nell’impresa».

Nel caso di specie, un’operazione di permuta realizzava una cessione reciproca di partecipazioni sociali tale per cui Tizio, socio e amministratore unico, trasferiva la propria quota di partecipazione del 50% del capitale sociale a Caio, che la acquistava a favore del figlio, venendo così la famiglia di Caio a detenere il pieno controllo della società (a fronte di ciò, Tizio riceveva la partecipazione al 50% in altra società).

Avendo il cedente rivestito la carica di amministratore unico della società dalla sua costituzione fino alla cessione delle quote, il Tribunale nota che la coincidenza temporale tra cessazione dell’incarico gestorio e trasferimento della partecipazione «non può essere considerata neutra, ma assume una valenza decisiva, in quanto evidenzia come l’operazione abbia comportato non solo una modificazione della titolarità formale delle quote, ma un vero e proprio trasferimento del potere di direzione e organizzazione dell’attività d’impresa».

Ritiene, pertanto, il Tribunale che l’operazione, pur formalmente qualificata come cessione (reciproca) di partecipazioni sociali, abbia realizzato, per i suoi effetti concreti, una fattispecie assimilabile alla cessione d’azienda: invero, pur trattandosi, sul piano formale, di cessione di una quota pari al 50% del capitale sociale, la concreta struttura dell’operazione e il contesto in cui si inserisce dimostrano che essa ha realizzato una effettiva sostituzione del soggetto economico nell’esercizio dell’impresa.

Viene integrata, così, una fattispecie assimilabile alla cessione d’azienda ai fini dell’applicazione dell’art. 2557 c.c. al cedente (e anche alla nuova società tramite cui costui svolge l’attività concorrenziale).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.