Doppia imposizione sui dividendi esteri percepiti in Italia: diritto alla detrazione se la ritenuta è obbligatoria

La Redazione
30 Giugno 2026

La CGT di primo grado di Belluno fornisce chiarimenti in merito ad un caso di doppia imposizione relativa a dividendi distribuiti da società con sede in Francia a un contribuente fiscalmente residente in Italia.

In breve, ai dividenti distribuiti da una società francese veniva applicata, in Francia, una ritenuta in uscita al 12,8% mentre in Italia, essendo il pacchetto azionario detenuto attraverso un intermediario residente, veniva applicata una ritenuta a titolo di imposta al 26% sul cd. “netto frontiera” (l’ammontare del dividendo al netto della ritenuta subita all’estero), ai sensi dell’art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973.

La questione centrale affrontata dalla Corte bellunese verte sulla corretta interpretazione del combinato disposto della normativa interna e convenzionale in materia di tassazione dei dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche residenti in Italia.

La Corte non viene persuasa dalla tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate, secondo la quale la doppia imposizione sarebbe una conseguenza legittima del sistema dettato dal combinato dell’ultimo inciso dell’art. 24, comma 1, della Convenzione tra Italia e Francia sulla doppia imposizione e dell’art. 165, comma 8, TUIR.

Afferma la Corte che l’art. 24 della Convenzione Italia-Francia (che prevale sulle norme interne) esclude il diritto al credito d’imposta solo nell’ipotesi in cui il contribuente scelga volontariamente un regime di tassazione separata in luogo di quello ordinario. Ne consegue che qualora tale regime non sia frutto di una scelta ma sia imposto come obbligatorio dalla legge nazionale – come avviene per i dividendi in esame ex art. 18 TUIR e 27 del d.P.R. 600/1973 – la clausola di esclusione non opera e il diritto alla detrazione dell’imposta estera, quale regola generale posta dalla Convenzione, riespande la sua efficacia.

I giudici hanno quindi affermato che, in assenza di un meccanismo dichiarativo che consenta lo scomputo delle imposte estere in questo regime, il contribuente può legittimamente agire mediante istanza di rimborso. Quest’ultimo non può essere negato per il fatto che i dividendi non siano stati esposti nella dichiarazione dei redditi perché, proprio in ragione dell’obbligatorio assoggettamento a ritenuta d’acconto, non è prevista l’indicazione in dichiarazione di tali elementi reddituali.

In sintesi, la pronuncia chiarisce che, quando la tassazione italiana sui dividendi esteri avviene tramite una ritenuta obbligatoria, il contribuente non perde il diritto a evitare la doppia imposizione e può recuperare le imposte estere tramite rimborso, anche se tali redditi non sono stati dichiarati.

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