Ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco e limiti applicativi
01 Luglio 2026
L’ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 d.lgs. 267/2000 costituisce potere eccezionale, extra ordinem e derogatorio sia rispetto alla disciplina di legge sia rispetto al principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione amministrativa, spettanti al personale burocratico ai sensi dell’art. 107 del medesimo decreto. L’esercizio di tale potere è subordinato alla rigorosa sussistenza congiunta dei presupposti di necessità (intesa come assenza di rimedi tipici sufficienti), urgenza (materiale impossibilità di differire l’intervento) ed effettiva attualità del pericolo al momento dell’adozione dell’atto, che devono risultare da un’istruttoria puntuale e da motivazione analitica. È illegittima l’ordinanza sindacale che imponga la messa in sicurezza di un impianto (nella specie, di approvvigionamento del gas in condominio) in termini temporali estremamente ristretti, quando il verbale di sopralluogo non evidenzi una situazione di imminente pericolo per l’incolumità pubblica e la stessa amministrazione abbia lasciato decorrere un significativo lasso di tempo tra l’accertamento tecnico e l’adozione del provvedimento, rendendo evidente la possibilità di ricorrere agli ordinari strumenti dell’ordinamento, con tempi compatibili con le deliberazioni assembleari condominiali. |