Responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’ASL per infiltrazioni d’acqua
02 Luglio 2026
In tema di danni da cosa in custodia, la responsabilità dell’ente sanitario ex art. 2051 c.c. sussiste quando il danno derivi da una situazione di pericolo riconducibile alla cosa (nella specie: infiltrazioni dal soffitto con formazione di pozzanghere nel corridoio di un distretto ASL), rispetto alla quale l’ente abbia un effettivo potere di controllo e manutenzione. Il danneggiato deve provare relazione tra custode e res, evento dannoso e nesso causale; incombe invece sul custode la prova del caso fortuito, comprensivo anche del fatto del terzo o del danneggiato, connotato da imprevedibilità e inevitabilità in senso oggettivo. La mera pioggia non integra caso fortuito ove la mancata manutenzione e/o segnalazione del pericolo dimostri la violazione dei doveri di custodia. Il danno non patrimoniale è categoria unitaria e “di conseguenza”: la sofferenza morale non è risarcibile in via automatica né come quota del danno biologico, ma richiede specifica allegazione e prova, anche presuntiva, di un pregiudizio ulteriore a diritti costituzionalmente rilevanti. È esclusa ogni duplicazione risarcitoria tra danno biologico e danno morale. Parimenti, il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica postula la prova di una effettiva contrazione reddituale, non essendo sufficiente la sola percentuale medico-legale di incidenza sulla capacità lavorativa. |