La collocazione sistematica del consulente tecnico d'ufficio nell'ordinamento processuale italiano, è sempre stata di «permanente ambiguità»". Il codice del 1865 annoverava la perizia tra i mezzi di prova in senso stretto: i periti erano indicati di comune accordo dalle parti, e solo in mancanza di accordo dall'autorità giudiziaria, sicché la perizia era considerata atto delle parti e non del giudice.
Inquadramento
La collocazione sistematica del consulente tecnico d'ufficio nell'ordinamento processuale italiano, è sempre stata di «permanente ambiguità». Il codice del 1865 annoverava la perizia tra i mezzi di prova in senso stretto: i periti erano indicati di comune accordo dalle parti, e solo in mancanza di accordo dall'autorità giudiziaria, sicché la perizia era considerata atto delle parti e non del giudice.
Il codice vigente ha invece spostato radicalmente la prospettiva, collocando il consulente tecnico tra gli ausiliari del giudice —«l'occhiale del giudice», secondo la nota definizione — e configurandolo come strumento destinato a integrare le conoscenze tecniche del giudicante nell'ambito del processo, non come mezzo di prova autonomo.
Tuttavia, questa collocazione sistematica non risolve l'ambiguità: nonostante la CTU sia inserita in un paragrafo autonomo rispetto a quello sull'assunzione dei mezzi probatori, essa può in concreto assurgere a fonte oggettiva di accertamento e descrizione dei fatti, in particolare quando manifesti natura «percipiente», ossia quando l'ausiliare non si limiti ad applicare regole tecniche a fatti già acquisiti al processo (consulenza deducente), ma percepisca direttamente i fatti oggetto di accertamento (consulenza percipiente). La distinzione tra questi due tipi di consulenza è fondamentale per comprendere l'intera disciplina delle invalidità.
Questa ambiguità strutturale si riverbera inevitabilmente sul piano delle invalidità della CTU: da un lato, secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla consulenza tecnica è riservato un trattamento privilegiato quale strumento dotato di speciale autorevolezza nella ricerca della «verità materiale» e della «giustizia della decisione», al punto che il consulente può fare cose che le parti non potrebbero nemmeno immaginare; dall'altro lato, occorre individuare un punto fermo dal quale il processo possa procedere senza essere continuamente rimesso in discussione dalle invalidità dell'atto dell'ausiliare. Il tutto entro il dettato dell'art. 157 c.p.c., che regola le nullità degli atti processuali e al quale la disciplina delle invalidità della CTU non può non agganciarsi.
L'indirizzo tradizionale sui vizi di nullità della CTU
Il regime tradizionale delle nullità della CTU, consolidatosi nella giurisprudenza della Cassazione, è stato efficacemente sintetizzato nel motto eccepisci subito o taci per sempre (M. Di Marzio). Questo indirizzo esprime una tensione ineliminabile — accentuata dall'ambiguità strutturale già descritta — tra due esigenze contrapposte: garantire il pieno rispetto del principio del contraddittorio e l'esigenza opposta di "sterilizzare" la fase conclusiva del giudizio da censure tardive, evitando che le invalidità dell'operato dell'ausiliare compromettano la ragionevole durata del processo.
L'indirizzo tradizionale è però, intrinsecamente instabile. È difficile ipotizzare che il giudice possa discernere, meglio degli specialisti, come avrebbe dovuto essere eseguita una perizia medica o come avrebbero dovuto essere effettuati i calcoli di un'opera ingegneristica. Si assiste così al passaggio dalla figura del iudex peritus peritorum a quella del peritus iudex (A.M. Tedoldi) anche se, rispetto al sapere specialistico, è nella natura delle cose che il giudice debba affidarsi al giudizio del consulente (Di Marzio).
La riforma dell’art. 195 c.p.c., terzo comma, effettuata nel 2009 mirava proprio a procedimentalizzare lo svolgimento della consulenza, incidendo su questo profilo; si è introdotto infatti in capo al consulente l’obbligo di trasmettere una bozza della relazione alle parti, prima del deposito ed entro il termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’art. 193 c.p.c. Questa trasmissione è strumentale alla possibilità per le parti di inviare al consulente le proprie osservazioni sulla relazione che il consulente dovrà depositare insieme alla relazione allegando una sintetica valutazione delle stesse. L’obbligo di esaminare queste controdeduzioni tecniche è rimesso direttamente al giudice.
Inizialmente la giurisprudenza si è orientata nel senso che le invalidità della consulenza tecnica d’ufficio, comprese quelle che derivano dall’extra petita compiuto dal consulente, o dall’acquisizione di documenti non ritualmente prodotti nel processo, hanno natura di nullità relative, cioè di vizi che la parte interessata può dedurre alla prima udienza o difesa successiva al deposito della relazione peritale perché altrimenti restano sanati: in questo senso ad es. Cass. civ., sez. un., 1° febbraio 2022 n. 3086; Cass. civ. 15 giugno 2018 n. 15747, ma anche Cass. civ. 31 gennaio 2013 n. 2251; difforme Cass. civ. 6 dicembre 2019 n. 31886.
Successivamente la giurisprudenza ha elaborato la distinzione tra due categorie di contestazioni alla CTU:
Vizi del procedimento: le nullità riguardanti il sub-procedimento di consulenza (ad esempio, la mancata partecipazione delle parti alla formazione della consulenza, il mancato avviso dell'inizio delle operazioni peritali, l'acquisizione di documenti non ritualmente prodotti) hanno tradizionalmente carattere di nullità relativa. Devono essere eccepite dalla parte interessata nella prima udienza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanate ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c. Il giudice, in difetto dell'eccezione di parte, non può rilevare d'ufficio il vizio.
Vizi del contenuto della relazione: le contestazioni riguardanti il merito delle risposte e delle conclusioni dell'ausiliare, invece, hanno natura di mere argomentazioni difensive, sottratte a qualunque barriera preclusiva. Possono essere legittimamente formulate nella comparsa conclusionale, sempre che non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi od estintivi, nuove domande o eccezioni, né nuove prove; e il termine per le repliche non risulti effettivamente lesivo del diritto di difesa.
Il problema pratico di questa distinzione, come si è chiarito (M. Di Marzio), è evidente: se il giudice ha rivolto all'ausiliare una domanda che viola i limiti indicati dalla legge, realizzando un vizio del procedimento, è nondimeno vero che il contenuto della consulenza ne rimane largamente influenzato. La distinzione tra vizio del procedimento e vizio del contenuto appare quindi, in molti casi concreti, artificiosa. In questo caso il vizio è del procedimento e va fatto valere illico et immediate, anche in conclusionale o in appello.
La questione del rilievo nella comparsa conclusionale e le Sezioni Unite n. 5624/2022
La disciplina delle invalidità della CTU è stata esaminata successivamente da tre decisioni delle Sezioni Unite. Il punto di partenza è l'ordinanza della seconda sezione del 29 gennaio 2020 n. 1990, che ha rimesso alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza: se le critiche alla consulenza tecnica possano essere sollevate per la prima volta in comparsa conclusionale e, in caso di risposta positiva, «se l'ammissibilità di tali rilievi sia subordinata a una valutazione caso per caso da parte del giudice, se la soluzione valga solo per i processi per cui non trovano applicazione i riformati artt. 191e 195 c.p.c. ovvero anche per i procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore della legge n. 69/2009, se vi siano conseguenze per la parte, sotto il profilo dell’attribuzione delle spese del giudizio o sotto altri profili». Nela stessa ordinanza si chiedeva altresì di chiarire «in caso di risposta negativa, se ciò vada ricondotto all’applicazione del disposto di cui all’art. 157, comma 2, c.p.c. alla generalità dei vizi attinenti la consulenza tecnica, quale categoria comprensiva anche dei vizi che attengono al contenuto dell’atto, ovvero quale conseguenza della mancata partecipazione della parte alla formazione della consulenza, così come stabilito dal giudice con la fissazione dei termini di cui all’art. 195 c.p.c. e, in quest’ultimo caso, se ciò valga solo per i procedimenti cui si applicano i riformati artt. 191 o 195 c.p.c. ovvero anche per i processi ove.. il giudice abbia fissato, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo exart. 175 c.p.c., un termine per il deposito di osservazioni; infine se l’inammissiblità in primo grado comporti o meno l’inammissibilità nel giudizio di appello della (ri) proposizione dei rilievi formulati in comparsa conclusionale».
Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 5624 del 21 febbraio 2022, hanno confermato l'esistenza di due distinti orientamenti nella giurisprudenza della Corte.
Il primo orientamento, largamente prevalente, afferma che le osservazioni critiche alla CTU non possono essere formulate per la prima volta in comparsa conclusionale: tali osservazioni vanno sollevate nella prima udienza successiva al deposito della relazione, e perciò la loro deduzione in conclusionale è inammissibile — tanto più ove si consideri la destinazione della comparsa conclusionale, che è quella di memoria di replica, alla disamina delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle conclusioni già precisate davanti al giudice istruttore. In alcune decisioni si spiega che le contestazioni alla CTU costituiscono eccezioni dirette a contrastarne il contenuto, assoggettate pertanto all'osservanza del termine preclusivo di cui all'art. 157, comma 2, c.p.c., da avanzare nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia del vizio (Cass. civ. 5 dicembre 2017 n. 29099; Cass. civ. 3 agosto 2017 n. 19427; Cass. civ. 25 febbraio 2014 n. 4448)
Il secondo orientamento sostiene invece che le contestazioni alla CTU, trattandosi di mere argomentazioni difensive concernenti fatti già acquisiti al processo, possono essere contenute nella comparsa conclusionale senza che ciò determini un ampliamento dell'oggetto della controversia (Cass. civ. 22 giugno 2008 n. 14457; Cass. civ. 10 marzo 2000 n. 2809).
All’interno di questi due orientamenti si è posta una pronuncia secondo cui i rilievi delle parti alla consulenza tecnica di ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico giuridico, che possono essere svolte nella comparsa conclusionale sempre che non introducano in giudizio nuovi fatti costitutivi, modificativi od estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, e purchè il breve termine a disposizione per la memoria di replica, comparato con il tema delle osservazioni, non si traduca, con valutazione da effettuarsi caso per caso, in un'effettiva lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, spettando al giudice sindacare la lealtà e correttezza di una siffatta condotta della parte alla stregua della serietà dei motivi che l'abbiano determinata (Cass. civ. 26 luglio 2016 n. 15418).
Le Sezioni Unite hanno aderito al secondo orientamento, affermando che le parti possono rivolgere critiche al contenuto della CTU anche per la prima volta in conclusionale, e anche in appello, poiché, trattandosi di mere difese, esse non incontrano alcuno sbarramento preclusivo, purché le critiche non si appuntino contro i contenuti argomentativi della relazione peritale in ragione della funzione meramente illustrativa della comparsa conclusionale. Le parti, mantenendosi nell'ambito delle conclusioni già precisate e dei fatti accertati, possono impiegare la comparsa conclusionale per addurre nuove ragioni giustificative della domanda o eccezioni basate su fatti già acquisiti al processo, e dunque svolgere argomentazioni difensive che illustrino critiche nei confronti della CTU allo scopo di sollecitare l'esercizio del potere-dovere di valutazione che al giudice compete.
Un punto di particolare rilievo pratico riguarda il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195 c.p.c., così come modificato dalla legge n. 69 del 2009: le Sezioni Unite chiariscono che tale termine ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria, esaurendo la propria funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare. La mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici entro quel termine non preclude alle parti di sollevare tali osservazioni e rilievi nel successivo corso del giudizio e in comparsa conclusionale.
La stessa ordinanza interlocutoria aveva sollecitato chiarimenti su cosa accada, in caso di risposta negativa, relativamente all'applicazione dell'art. 157, comma 2, c.p.c. alla generalità dei vizi attinenti la consulenza tecnica: le Sezioni Unite hanno precisato che tale norma si applica ai vizi concernenti il procedimento della consulenza e anche a quelli attinenti al suo contenuto, ossia conseguenti alla mancata partecipazione della parte alla formazione della consulenza.
I limiti dei poteri dell'ausiliare e le Sezioni Unite nn. 3086 e 6500/2022
Su una questione distinta ma strettamente connessa — i limiti dei poteri istruttori del consulente tecnico e il regime delle nullità derivanti dalla loro violazione — le Sezioni Unite si sono pronunciate con due ulteriori decisioni deliberate nella medesima camera di consiglio: le sentenze nn. 3086 del 1° febbraio 2022 e 6500 del 28 febbraio 2022.
Il tema centrale è se e in che misura il consulente possa acquisire documenti non prodotti ritualmente in causa, svolgere indagini eccedenti il mandato conferitogli dal giudice, e accertare fatti diversi da quelli allegati dalle parti. Si tratta di una questione di fondamentale importanza pratica, giacché nella realtà dei processi civili — specie in quelli di natura bancaria, societaria, contabile — il consulente tecnico è sovente chiamato ad esaminare una mole di documenti che le parti non hanno integralmente prodotto in giudizio.
Anche su questo profilo si erano formati due diversi orientamenti.
Secondo un primo orientamento, La nullità della consulenza tecnica d'ufficio - ivi compresa quella dovuta all'eventuale ampliamento dell'indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente - è soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c., avendo carattere di nullità relativa, e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata (Cass. civ. 15 giugno 2018, n. 15747, cit.)
Per un secondo orientamento, invece, In tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti. La relazione peritale prodotta in esito al travalicamento dei suddetti limiti è affetta da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, posto che dagli interessi pubblici sottesi alle disposizioni in materia di preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile discende la loro inderogabilità ad opera delle parti (Cass. civ. 6 dicembre 2019, n. 31886).
Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto esistente nella giurisprudenza della Corte, hanno affermato che
- il consulente, nei limiti delle attività affidategli dal giudice e nel rispetto del contraddittorio, può accertare tutti i fatti ricompresi nell'oggetto della lite necessari alla soluzione dei quesiti, purché non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni, e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio.
- il consulente, pur entro l'ambito dei quesiti formulati dal giudice e nel rispetto del principio del contraddittorio, può acquisire, indipendentemente dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti funzionalmente necessari a fornire una risposta ai quesiti medesimi, purché non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare, e salvo, quanto a questi ultimi, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.
Quanto alle nullità, le Sezioni Unite hanno precisato che l'attività del consulente tecnico che esorbita da questo ambito è affetta: i) da nullità relativa, nell'ambito della sua attività percipiente, quando accerti, in violazione del principio del contraddittorio, fatti diversi da quelli principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni; ii) da nullità assoluta, nel caso in cui il consulente accerti fatti principali, tuttavia diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, per violazione del principio della domanda e del principio dispositivo.
In deroga a quanto esposto, per espresso dettato di legge, l'esame di documenti ai sensi dell'art. 198 c.p.c. consente al consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini affidategli e nell'osservanza del contraddittorio, di acquisire, anche indipendentemente dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari per fornire una risposta ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.
Infine le Sezioni Unite hanno confermato l’orientamento tradizionale secondo cui i vizi che inficiano l’attività svolta dal CTU hanno natura di nullità relativa e rientrano nel disposto dell’art. 157, comma 2, c.p.c.
Osservazioni critiche
Come si è giustamente evidenziato (M. Di Marzio) le pronunce nn. 3086 e 6500 del 2022 enunciano principi che, per i giudici di merito e per gli avvocati, sono «purtroppo inidonei a fornire utili indicazioni». La distinzione tra fatti principali e fatti secondari, tra ciò che il consulente può e non può accertare di propria iniziativa, è nella pratica di ardua applicazione.
Sul piano sistematico, va evidenziata una tensione non risolta tra le pronunce esaminate. Le Sezioni Unite n. 5624 affermano che le contestazioni «meritali» alla CTU si possono fare sempre in conclusionale — segno di una visione garantista dei diritti difensivi delle parti. Le Sezioni Unite nn. 3086 e 6500, invece, configurano il consulente come alter ego del giudice, dotato di poteri istruttori particolarmente incisivi, svincolati dall'attività di allegazione delle parti per quanto riguarda i fatti secondari. Non è chiaro come queste due linee si compongano: da un lato si potenzia la difesa delle parti contro la CTU, dall'altro si potenzia la CTU stessa a potenziale scapito del principio dispositivo.
Un ulteriore profilo critico riguarda la consulenza contabile: le Sezioni Unite sembrano riconoscere al consulente tecnico contabile un ancor più ampio potere di acquisizione documentale, ma la Cassazione ha successivamente precisato che il consenso delle parti previsto dall'art. 198, comma 2, c.p.c. costituisce un presupposto condizionante dell'acquisizione dei documenti da parte del consulente, sicché non è possibile prescinderne con operazioni interpretative che ne amputino il testo normativo. Infatti Cass. civ. 21 febbraio 2023 n. 5370 ha affermato che in materia di esame contabile, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina vigente in tema di contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, ma sul presupposto condizionante del «previo consenso"» delle stesse previsto dall'art. 198, comma 2, c.p.c., tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, benché essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. Dalla rilevanza del consenso in ordine all'acquisizione del materiale probatorio discende che i vizi che infirmano l'operato del consulente sotto tale profilo sono fonte di nullità relativa exart. 157, comma 2, c.p.c., correlandosi ad un interesse primario ma disponibile delle parti.
Breve analisi casistica
- In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli art. 194, comma 2, c.p.c. e art. 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle parti l'onere d'informarsi sul prosieguo di questo al fine di parteciparvi. Tuttavia, qualora il consulente di ufficio rinvii le operazioni ad una data determinata, provvedendo a darne comunicazione alle parti e successivamente proceda ad un'ulteriore operazione peritale in data anticipata rispetto a quella fissata e ometta di darne avviso alle parti, l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, sempre che abbia comportato, in relazione alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa (Cass. civ. 7 luglio 2008 n. 18598)
- In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, e 2 c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi; tuttavia, ove il consulente d'ufficio rinvii le operazioni a data da destinarsi e successivamente le riprenda, egli ha l'obbligo di avvertire nuovamente le parti, e l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza - peraltro relativa e quindi sanabile se non dedotta nella prima difesa o udienza successiva - ma solo se quella inosservanza abbia comportato in concreto un pregiudizio per il diritto di difesa. (Cass. civ. 2 marzo 2004 n. 4271; Cass. civ. 7 aprile 2006 n. 8227))
- Il consulente tecnico autorizzato a norma dell'art. 194 c.p.c. a compiere indagini senza la presenza del giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo dell'inizio delle operazioni peritali con dichiarazione inserita nel processo verbale di udienza o con biglietto di cancelleria da comunicarsi a norma dell'art. 170 c.p.c.; ove siano state omesse le anzidette forme di comunicazione, la consulenza è affetta da nullità salvo che non risulti che in concreto non siano stati violati i diritti della difesa secondo un accertamento che è riservato al giudice di merito e che è incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici. (Cass. civ. 26 luglio 1988 n. 4758)
- Una consulenza tecnica di ufficio nulla per violazione del principio del contraddittorio non è utilizzabile nè nel giudizio nel quale è stata esperita nè in un giudizio diverso (avente ad oggetto un analogo accertamento), restando priva di qualsiasi effetto probatorio, anche solo indiziario. (Cass. civ. 15 gennaio 1994 n. 343)
- In tema di consulenza tecnica, rientra nella discrezionalità del giudice istruttore stabilire se la mancata partecipazione del consulente tecnico di parte alle operazioni peritali sia stata determinata da un impedimento riconducibile ad eventi eccezionali e, in ogni caso, l'eventuale nullità della consulenza derivante dalla sua mancata partecipazione a dette operazioni ha carattere relativo e, conseguentemente, deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza successiva al deposito della relazione. (Cass. civ. 20 febbraio 2003 n. 2589)
- In tema di consulenza tecnica, eventuali irritualità dell'espletamento (nella specie la partecipazione a un sopralluogo, senza autorizzazione, in luogo del consulente d'ufficio, di un suo collaboratore) ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa, con la conseguenza che è onere del ricorrente specificare quali lesioni di tale diritto siano conseguite alla denunciata irregolarità. (Cass. civ. 8 giugno 2007 n. 13428)
- Qualora, nel corso del giudizio di primo grado, sia stata dichiarata la nullità di una consulenza tecnica d'ufficio perché espletata in difetto dell'integrità del contraddittorio, con conseguente rinnovazione della medesima, il giudice d'appello non può fondare la sua decisione sulle risultanze della prima consulenza tecnica dichiarata nulla ed inutilizzabile, ma deve - per non incorrere nella violazione dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa - statuire sul merito della controversia esclusivamente sulla scorta della consulenza tecnica rinnovata e delle altre prove legittimamente acquisite dopo l'integrazione del contraddittorio. (Cass. civ. 23 febbraio 2011 n. 4401).
Bibliografia
AA.VV., La consulenza tecnica d’ufficio. Funzione, oggetto, sindacabilità, a cura di S. Patti e R. Poli, Torino, 2024;
M. Di Marzio, Le invalidità della consulenza tecnica d’ufficio, ivi, 425 e ss.;
M.A. Lupoi, La disciplina processuale della consulenza tecnica d’ufficio, ivi, 29 e ss. A.M. Tedoldi, Iudex servus peritorum: la consulenza tecnica (psicologica) all’alba del terzo millennio, in Riv. dir. proc., 2022, 1164;
P. Farina, Le mille e una… nullità della “consulenza tecnica”: in attesa delle (decisioni delle) Sezioni unite, in Scritti in onore di Bruno Sassani, a cura di R. Tiscini e F.P. Luiso, Pisa, 2022, 313 e ss.
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Sommario
L'indirizzo tradizionale sui vizi di nullità della CTU
I limiti dei poteri dell'ausiliare e le Sezioni Unite nn. 3086 e 6500/2022