Viaggi promozionali: la sinallagmaticità esclude il regime delle operazioni a premio

La Redazione
08 Giugno 2026

La Corte di cassazione chiarisce che non può considerarsi operazione a premio tassabile e soggetta a ritenuta l’erogazione di un viaggio turistico ai clienti che si impegnano ad effettuare determinati volumi di acquisti.

Secondo la Corte di cassazione, ordinanza n. 18145 pubblicata il 5 giugno 2026, non costituisce “operazione a premio”, ai sensi della disciplina di cui al d.P.R. n. 430/2001 e della correlata normativa sulla tassazione e ritenuta dei premi, l’erogazione di un viaggio ai clienti quando tale viaggio non è rivolto a una cerchia indeterminata di potenziali destinatari mediante promessa al pubblico ma è inserito come prestazione in singoli contratti sinallagmatici di compravendita, in cui l’organizzazione del viaggio è posta in rapporto di corrispettività con l’obbligo del cliente di acquistare determinati beni (ovvero, in alternativa, di rimborsarne il costo forfetariamente predeterminato).

In tale ipotesi il viaggio non è qualificabile come “premio”, ma come componente del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che non si applica il regime fiscale proprio delle operazioni a premio, né la relativa ritenuta alla fonte.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.