Viaggi promozionali: la sinallagmaticità esclude il regime delle operazioni a premio
08 Giugno 2026
Secondo la Corte di cassazione, ordinanza n. 18145 pubblicata il 5 giugno 2026, non costituisce “operazione a premio”, ai sensi della disciplina di cui al d.P.R. n. 430/2001 e della correlata normativa sulla tassazione e ritenuta dei premi, l’erogazione di un viaggio ai clienti quando tale viaggio non è rivolto a una cerchia indeterminata di potenziali destinatari mediante promessa al pubblico ma è inserito come prestazione in singoli contratti sinallagmatici di compravendita, in cui l’organizzazione del viaggio è posta in rapporto di corrispettività con l’obbligo del cliente di acquistare determinati beni (ovvero, in alternativa, di rimborsarne il costo forfetariamente predeterminato). In tale ipotesi il viaggio non è qualificabile come “premio”, ma come componente del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che non si applica il regime fiscale proprio delle operazioni a premio, né la relativa ritenuta alla fonte. |