La legittimazione del creditore a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale
01 Luglio 2026
La legittimazione a presentare domanda di apertura della liquidazione giudiziale spetta al debitore, agli organi e alle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, a uno o più creditori ed al Pubblico Ministero. Tali soggetti, indicati espressamente dall’art. 37, comma 2, d.lgs. n. 14/2019, sono i medesimi già indicati dall’art. 6 l. fall. con l’aggiunta delle autorità amministrative con poteri di controllo e vigilanza sulle imprese. Certamente, quindi, tra i soggetti legittimati a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale rientrano i creditori. L’odierno quesito si sofferma, però, sullo stato del credito; sulla circostanza, cioè, che il credito vantato dal ricorrente (la domanda di apertura della liquidazione giudiziale va proposta con ricorso) debba essere o meno già stato accertato giudizialmente in via definitiva. Orbene, la giurisprudenza formatasi sotto la legge fallimentare nonché quella più recente, formatasi dopo l’entrata in vigore del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - da ritenere sovrapponibile posto che la legittimazione dei creditori era ed è prevista sia dall’art. 6 l. fall. che dall’art. 37 d.lgs. n. 14/2019 - ritiene che il creditore sia legittimato ad agire per chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale a prescindere dallo stato dell’accertamento del suo credito. La Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. I, Sent., 29 settembre 2025, n. 26370), ha infatti statuito, in continuità con la giurisprudenza precedente, che «la legittimazione alla proposizione della domanda di liquidazione giudiziale spetta, quindi, al pari di quella alla presentazione del ricorso di fallimento, al “creditore”, vale a dire al soggetto che deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del resistente, titolare della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria) rimasta, ovviamente, in tutto o in parte ineseguita; non è necessario, peraltro, che il credito azionato dal ricorrente sia stato definitivamente accertato in sede giudiziale né che sia portato da un titolo esecutivo (Cass. SU n. 1521 del 2013; Cass. n. 6306 del 2014; Cass. n. 11421 del 2014; Cass. n. 21022 del 2013): anche un credito contestato (Cass. n. 11421 del 2014) ovvero illiquido o sottoposto a termine non ancora scaduto ovvero a condizione sospensiva non ancora verificatasi (Cass. n. 16751 del 2013; Cass. n. 8238 del 2012) attribuisce al relativo titolare la legittimazione ad agire in giudizio per chiedere l’apertura, nei confronti del debitore, della procedura di liquidazione giudiziale come, in passato, della procedura fallimentare. (...) Se, però, il soggetto contro il quale l’istanza è proposta contesti l’an e/o il quantum del credito ad essa sottostante (e manchi un titolo giudiziale che, in via definitiva, ne abbia accertato l’esistenza tra il ricorrente e il resistente nonché la misura), il tribunale non può negare ex sé la legittimazione attiva del ricorrente». Pertanto, se la sola pendenza di un giudizio ordinario di accertamento del credito del ricorrente non impone di per sé il rigetto della domanda di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale che lo stesso ha proposto, occorre - sempre secondo Cass. civ., Sez. I, 29 settembre 2025, n. 26370, cit. - che, sia pur nei limiti di una verifica incidentale, il giudice (in difetto di un titolo giudiziale definitivo) accerti, compiendo la necessaria attività istruttoria (Cass. n. 11421 del 2014), che il ricorrente sia effettivamente creditore nei confronti del resistente (Cass. n. 4406 del 2025). Secondo la giurisprudenza di merito, infine, «in continuità con l’interpretazione dell’art. 6 Legge Fallimentare, anche nella vigenza del Codice della crisi deve qualificarsi creditore chiunque vanti un credito nei confronti dell’imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto, attribuendo a sollecitare la dichiarazione di fallimento - rectius di liquidazione giudiziale - a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell’imprenditore, derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo definitivo» (Trib. S. M. Capua Vetere, Sez. III, Decr., 8 luglio 2025). In conclusione, la legittimazione dei creditori a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale prescinde dalla circostanza che il loro credito sia stato accertato giudizialmente in via definitiva. Se però ne viene contestato l’an o il quantum, il Tribunale, pur non potendo negare ex sé la legittimazione attiva del creditore, dovrà “accertarne, in via incidentale (Cass. n. 6306 del 2014; Cass. n. 11421 del 2014; Cass. n. 16751 del 2013; Cass. n. 30827 del 2018) e sommaria (Cass. n. 8238 del 2012), l’effettiva esistenza (Cass. n. 16853 del 2022; Cass. n. 23494 del 2020) tra il ricorrente, che ha proposto la domanda, ed il resistente, che l’ha subita” (così, Cass. civ., Sez. I, 29 settembre 2025, n. 26370, cit.). |