Diritti delle vittime: il nuovo quadro europeo 2026

La Redazione
02 Luglio 2026

La direttiva (UE) 2026/1472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, interviene in modo organico sulla direttiva 2012/29/UE per colmare le criticità emerse nella sua valutazione del 2022, in particolare l’accesso effettivo ai diritti, all’assistenza e al risarcimento da parte delle vittime di reato.

La “nuova regola applicabile” pone al centro un sistema integrato di informazione, assistenza e protezione, con un’attenzione marcata alle vittime vulnerabili e alla discriminazione intersezionale, superando l’impostazione precedente, più frammentaria e meno prescrittiva sugli strumenti operativi (linee di assistenza, protocolli, ICT). 

Un primo pilastro è l’istituzione, in tutti gli Stati membri, di linee di assistenza per le vittime accessibili, gratuite, riservate, raggiungibili tramite il numero armonizzato 116 006, affiancato da un numero dedicato per le chiamate internazionali e da strumenti digitali (app, siti web, chat). Le linee devono fornire informazioni sui diritti, sostegno emotivo e reindirizzo verso servizi generali e specialistici, con obbligo di gestione da parte di personale adeguatamente formato. 

In tema di denuncia dei reati, la direttiva impone canali liberi, accessibili, sicuri e “user‑friendly”, affiancando alla denuncia in presenza la possibilità di denuncia online almeno per casi non urgenti e reati non violenti, con potenziale presentazione di prove digitali. È rafforzata la segnalazione da parte di terzi (organizzazioni della società civile) e viene espressamente tutelata la denuncia da parte di persone private della libertà o ospitate in contesti chiusi (carceri, centri per migranti, strutture socio‑sanitarie). 

Particolare attenzione è riservata ai minori: sono previsti servizi di assistenza “mirata ed integrata” adatti all’età, con meccanismi multi‑agenzia che concentrano in un unico contesto comunicazione dei diritti, visite mediche, sostegno emotivo e psicologico, valutazione individuale e registrazione audiovisiva delle audizioni. In caso di conflitto di interessi con il titolare della responsabilità genitoriale, il consenso di quest’ultimo non può costituire ostacolo alla denuncia o agli atti di tutela. 

La valutazione individuale delle vittime diventa un obbligo strutturato e continuativo lungo l’intero procedimento, con presunzione di esigenze specifiche per i minori e attenzione sistematica al rischio rappresentato dall’autore del reato (violenza, armi, criminalità organizzata, abuso di sostanze, stalking, odio). Da tale valutazione discendono misure speciali di assistenza (incluso sostegno psicologico prolungato) e protezione, anche fisica (case rifugio, ordini di allontanamento, riconoscimento transfrontaliero delle misure di protezione). 

La direttiva amplia il diritto al patrocinio a spese dello Stato per le vittime che possono divenire parti del procedimento, imponendo criteri oggettivi per la valutazione delle risorse e del merito e prevedendo un’attenzione rafforzata per minori, persone con disabilità e vittime di reati particolarmente gravi. 

Vengono inoltre introdotti obblighi di formazione generale e specialistica per operatori di polizia, magistrati, avvocati e servizi di assistenza, campagne di sensibilizzazione pubblica, protocolli nazionali di coordinamento tra autorità e servizi, uso sistematico delle tecnologie ICT (anche transfrontaliere, nel quadro eIDAS) e un articolato sistema di raccolta e comunicazione di dati statistici armonizzati a livello UE.