Trasparenza contrattuale e tutela dell’assicurato tra obblighi informativi, ruolo dell’intermediario e dell’impresa e principio di solidarietà sociale
Raffaella Caminiti
Paolo Mariotti
03 Luglio 2026
Il Focus esamina la disciplina della trasparenza contrattuale nel settore assicurativo, mettendo in luce il divario tra adempimento meramente formale degli obblighi informativi ed effettiva comprensibilità delle informazioni fornite agli assicurandi. L’analisi evidenzia l’esigenza di una maggiore semplificazione del linguaggio e dei modelli contrattuali assicurativi, in coerenza con i principi di buona fede, trasparenza, equità e solidarietà sociale.
Premessa
Il diritto delle assicurazioni è caratterizzato da un organico e molto articolato sistema di norme primarie e secondarie, volto a garantire adeguati livelli di trasparenza contrattuale.
Le imprese assicuratrici e gli intermediari, cui è imposta l’adozione di una condotta trasparente nelle fasi precontrattuale e contrattuale, e quindi nella successiva esecuzione del rapporto negoziale, sono destinatari di una pluralità di obblighi finalizzati a consentire agli assicurandi una scelta consapevole e ponderata del prodotto assicurativo.
La disciplina vigente distingue:
i prodotti assicurativi danni (artt. 185, comma 1, lett. a) e 185-bis cod. ass.);
i prodotti assicurativi vita privi di qualsiasi venatura finanziaria (artt. 185, comma 1, lett. b) e 185-ter cod. ass.);
i prodotti assicurativi vita a contenuto totalmente o parzialmente finanziario (art. 185, comma 1, lett. c) cod. ass. e Regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti “PRIIPs”- packaged retail and insurance-based investment products).
A ciascuna categoria corrispondono specifici strumenti informativi:
il DIP Danni, acronimo di documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni di cui all’art. 185-bis cit., corrispondente all’insurance product information document di cui all’art. 20 della Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD - Insurance Distribution Directive), redatto in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469;
il DIP Vita, acronimo di documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui all’art. 185-ter cit., diversi dai prodotti d’investimento assicurativi, per il quale si vedano anche gli artt. 12-14 del Regolamento IVASS n. 41/2018;
il KID, acronimo di key information document per i prodotti di investimento, redatto in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 cit. e relative norme di attuazione, integrato dal Regolamento delegato (UE) 2017/653.
Lo scopo della disciplina sulla trasparenza contrattuale è duplice.
Da un lato, si intende rafforzare il livello di protezione degli assicurandi attraverso una maggiore consapevolezza dei diritti, degli obblighi e dei rischi legati alla sottoscrizione di un contratto assicurativo.
Dall’altro, si mira a promuovere una progressiva evoluzione della tecnica redazionale impiegata dalle imprese assicuratrici, incentivando l’adozione di modelli contrattuali più semplici, chiari ed intelligibili.
Occorre allora interrogarsi sull’effettivo conseguimento di questi obiettivi.
L’analisi della prassi applicativa induce a ritenere che il complesso apparato normativo costruito negli anni non abbia pienamente raggiunto gli scopi prefissati, dando luogo ad esiti in parte paradossali, con effetti negativi che si riflettono sugli assicurandi, sugli intermediari e sulle stesse imprese di assicurazione.
Criticità e ricadute negative della normativa su intermediari, assicurati ed imprese
Prima di esaminarne le principali ricadute negative, appare opportuno evidenziare una criticità, che si pone alla base delle riflessioni che seguiranno e che non dipende da una scelta errata del legislatore nazionale.
La materia assicurativa si caratterizza per una regolamentazione casistica da parte del legislatore comunitario, ovvero è disciplinata per casi anziché per principi generali quale, ad esempio, la buona fede.
Come ha rilevato qualificata dottrina (Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, Cedam, 2011), la regolamentazione della materia per casi è un’operazione molto complessa, poiché la velocità con cui il mercato assicurativo crea nuovi modelli contrattuali è tale da far sì che ogni intervento con cui vengono introdotte regole per rafforzare la tutela degli assicurati rischia di diventare rapidamente insufficiente di fronte all’emersione sul mercato di nuove polizze, che richiedono nuove forme di tutela.
Si è, così, costretti a intervenire continuamente per disciplinare nuove tipologie contrattuali (introdotte soprattutto nel settore delle polizze vita a contenuto finanziario), con il risultato che il diritto è costretto ad inseguire l’economia in modo affannoso e non riesce a stare al passo dei cambiamenti repentini della realtà economica.
In un siffatto contesto si colloca il fenomeno della proliferazione della documentazione informativa da consegnare agli assicurandi prima della sottoscrizione dei contratti assicurativi.
Benché l’intento della disciplina di settore sia quello di accrescere il livello di consapevolezza dei contraenti, nondimeno la quantità e la complessità documentale finisce frequentemente con il sortire l’effetto opposto.
Particolarmente emblematico è il caso dei prodotti assicurativi a contenuto finanziario, ove all’assicurando devono essere consegnati plurimi documenti informativi, spesso caratterizzati da elevata tecnicità, con una dichiarazione finale in cui attesti di aver ricevuto tale documentazione.
Tra questi documenti ve ne sono alcuni che dovrebbero spiegare al contraente il costo di gestione della polizza nella sua componente variabile.
La comprensione di taluni passaggi, però, mette a dura prova anche il migliore interprete. Si riporta il seguente testo: «il costo di gestione è rappresentato dal massimo livello di adeguamento del capitale che rappresenta il più alto livello di adeguamento del capitale raggiunto sino al mese precedente (...)».
L’esempio è sufficiente ad evidenziare quanto la formulazione utilizzata si discosti dall’obiettivo di chiarezza e comprensibilità che dovrebbe caratterizzare l’informazione resa al contraente.
Il risultato, in sostanza, è un completo disorientamento degli assicurandi, i quali finiscono per fare affidamento non tanto sulla documentazione ricevuta quanto sugli intermediari chiamati ad illustrarne il contenuto, trovando in essi una sorta di “ancora di salvataggio”, cui richiedere spiegazioni e chiarimenti.
Altra criticità generata dall’attuale disciplina sulla trasparenza contrattuale riguarda il rischio di una burocratizzazione del rapporto tra intermediari e assicurandi.
L’adempimento degli obblighi informativi potrebbe, infatti, essere inteso in una prospettiva meramente formale, identificandolo con la semplice consegna di tutti i documenti prescritti dalla normativa e la raccolta delle relative sottoscrizioni.
Invero, dopo la Direttiva IDD e la normativa nazionale di recepimento, è imposto agli intermediari di attuare concretamente gli interessi degli assicurandi, e dunque adempiere sostanzialmente gli obblighi informativi, adeguando il contenuto delle informazioni alle caratteristiche soggettive dei destinatari, avuto riguardo alla loro capacità di comprensione del contenuto e delle implicazioni del contratto proposto.
Ciò trova significativo riscontro anche nella giurisprudenza di legittimità, per la quale il corretto adempimento degli obblighi informativi deve essere valutato non soltanto sotto il profilo formale: l’assicuratore, così come il proprio intermediario o promotore, ha il dovere primario, che scaturisce dagli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c., di fornire al contraente un’informazione esaustiva, chiara e completa sul contenuto del contratto, oltre quello di proporgli polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri una condotta negligente ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c. (Cass. civ., sez. III, sent. 24/04/2015, n. 8412, in Giust. Civ. Mass. 2015).
Che cosa significa, allora, adempiere sostanzialmente agli obblighi informativi?
L’adempimento sostanziale di tali obblighi richiede l’ascolto degli assicurandi, la raccolta di informazioni precise sulla loro attività professionale e sulle loro esigenze assicurative, l’illustrazione delle caratteristiche del prodotto assicurativo, chiarendo i dubbi e spiegando i rischi connessi alla sottoscrizione del contratto.
Particolarmente rilevanti appaiono, sotto questo profilo, in caso di polizze operanti in regime “claims made”, potenziali “vuoti” di copertura assicurativa: gli intermediari sono, perciò, chiamati ad illustrare agli assicurandi le possibili conseguenze derivanti dalla successione delle diverse polizze e le modalità di individuazione della polizza incisa da un eventuale sinistro.
Sempre a titolo esemplificativo, in tema di stipulazione di un contratto di assicurazione contro gli infortuni per conto altrui, è nulla la clausola arbitrale ivi contenuta, ai sensi dell’art. 1341 c.c., ove difetti la prova, a carico della parte convenuta che intenda farla valere, che essa sia stata oggetto di trattativa individuale (che abbia avuto ad oggetto specificamente l’inserimento della suddetta clausola), senza che ad una diversa conclusione possa giungersi per il fatto che il contraente abbia stipulato la polizza con l’intermediazione di un broker.
In particolare, per la Cassazione non assume alcuna rilevanza né la dichiarazione di avvenuta ricezione, prima della stipula, di copia delle condizioni generali di polizza, poiché la messa a disposizione di tali condizioni costituisce una forma di adempimento dell’obbligo informativo imposto all’assicuratore dagli artt. 120, comma 3, 183 e 185 cod. ass., né tanto meno la presenza della c.d. “clausola broker” che, avendo lo scopo di assicurare all’intermediario la provvigione dovutagli, non consente di stabilire nulla sulle modalità di conclusione del contratto, né se questo sia stato stipulato all’esito di una trattativa o per effetto della mera adesione del contraente ad una polizza unilateralmente predisposta (in questi termini, Cass. civ., sez. VI, ord. 14/02/2023, n. 4531, in Resp. Civ. Prev. 2023, 1, 301, Giust. Civ. Mass. 2023).
La crescente digitalizzazione in atto rischia, purtroppo, di sminuire sempre di più il valore della comunicazione verbale. Eppure, proprio il dialogo tra intermediari ed assicurandi continua a rappresentare lo strumento più efficace per realizzare gli obiettivi perseguiti dalla disciplina in esame.
Occorre, pertanto, riappropriarsi dell’importanza che ha la parola per adempiere agli obblighi informativi in senso sostanziale.
È un aspetto positivo che, nella prassi, sia diffusa tra gli intermediari la consapevolezza del ruolo centrale del dialogo nel rapporto con gli assicurandi, per i quali i primi costituiscono un “approdo sicuro” per le informazioni e i chiarimenti necessari prima di sottoscrivere un contratto assicurativo, così contribuendo a superare le difficoltà derivanti dalla complessità della documentazione informativa.
Esigenza di semplificazione del linguaggio assicurativo e dei modelli contrattuali
Nonostante i significativi interventi nel settore assicurativo, l’articolata disciplina sulla trasparenza dei contratti non ha modificato sostanzialmente i modelli di polizza e il linguaggio assicurativo.
È indubbio che, negli ultimi anni, le numerose iniziative promosse da IVASS, ANIA, intermediari, associazioni dei consumatori e COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) abbiano contribuito a migliorarne lo standard contrattuale: alcune clausole vessatorie ed abusive sono state eliminate, altre clausole oscure sono state riformulate in modo chiaro e la qualità delle informazioni fornite ai contraenti risulta complessivamente migliorata.
Ciò nonostante, permangono numerosi profili critici da risolvere, sicché il percorso per rendere i contratti assicurativi più chiari e comprensibili appare ancora lungo.
Lo dimostrano tre nodi ancora irrisolti.
Il primo riguarda la lunghezza dei contratti assicurativi: la combinazione di condizioni generali, condizioni particolari e appendici porta, non di rado, a contratti con un numero di pagine spropositato, tale da scoraggiarne financo una lettura effettiva da parte degli assicurandi.
Altro nodo non risolto concerne il possibile contrasto, talora, tra le condizioni contrattuali e il contenuto dei documenti informativi consegnati agli assicurandi (DIP, DIP aggiuntivo, KID e altri). Ciò induce i contraenti ad interrogarsi se, dunque, occorra fare riferimento alle informazioni contenute nei documenti informativi ricevuti oppure se a rilevare siano le pattuizioni contrattuali.
Un terzo nodo, altrettanto irrisolto, riguarda l’oscurità di alcune clausole contrattuali.
Basti pensare, ad esempio, alle nozioni di “accidentalità”, “fortuità”, “violenza” ed “esteriorità” nelle polizze infortuni.
Maggiore chiarezza è richiesta anche per alcune clausole presenti nelle polizze a copertura del rischio di invalidità permanente da malattia e nelle polizze a contenuto parzialmente o totalmente finanziario.
L’esigenza di queste modifiche non risponde solo a finalità di tutela degli assicurati, ma trova il proprio fondamento anche nel rispetto dei principi costituzionali che permeano il nostro ordinamento.
E così, la trasparenza contrattuale deve essere garantita anche alla luce del principio di solidarietà sancito dall’art. 2 Cost., della quale, come evidenziato in dottrina (Mattei-Quarta, Tre tipi di solidarietà, Oltre la crisi nel diritto dei contratti, in Giust. civ. com., n. 5/2020), sono distinguibili due declinazioni: quella “difensiva” e quella “sociale”.
Nella sua prima declinazione, di tipo “difensivo”, essa costituisce uno strumento a disposizione del giudice per un suo intervento correttivo, a fronte di assetti negoziali caratterizzati da squilibri significativi tra le parti (in specie, allorché il contratto risulti iniquo o sbilanciato a favore dell’assicuratore).
Sul punto, basta riandare alla nota sentenza Cass. civ., sez. un., 24/09/2018, n. 22437 in tema di tutela dei contraenti-assicurati in caso di polizze stipulate per la responsabilità civile con clausole “claims made”, in relazione alle quali il giudice ha il dovere di indagare sul contenuto negoziale e su un eventuale squilibrio anche tra il rischio assicurato e il premio versato all’assicuratore.
La tutela invocabile dal contraente assicurato può investire diversi piani: - quello della responsabilità risarcitoria precontrattuale, anche nell’ipotesi di conclusione del contratto a condizioni svantaggiose; - quello della nullità, anche parziale, per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o, comunque, in base al principio di adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti; - quello della conformazione del rapporto in presenza di clausole abusive, come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro (Cass. sez. un., n. 22437/2018 cit., in Giust. civ. com. 7 dicembre 2018, Gervasio).
Ma c’è un’altra declinazione di solidarietà, di carattere “sociale”, che si riferisce al contratto come momento in cui si realizza la cooperazione tra le parti, fondata sulla reciproca collaborazione e dove spicca sempre il ruolo fondamentale svolto dalla clausola generale di buona fede (art. 1375 c.c.).
Particolarmente significative sono le riflessioni di Stefano Rodotà, il quale ha scritto pagine bellissime sul tema, ove ha evidenziato che la solidarietà sociale è «un principio volto a scardinare barriere, a congiungere, a esigere quasi il riconoscimento reciproco e così a permettere la costruzione di legami sociali nella dimensione propria dell’universalismo» (Rodotà, Solidarietà. Un’utopia necessaria, Roma-Bari 2014).
In questa prospettiva, la solidarietà sociale rappresenta un limite all’autonomia privata che, applicata al settore assicurativo, si traduce nell’esigenza di un nuovo diritto contrattuale più trasparente ed equo, non limitandosi all’adempimento formale degli obblighi informativi mediante la consegna e la sottoscrizione di documenti, ma orientata alla realizzazione di un’effettiva comprensione da parte degli assicurati, che gli permetta anche di rinegoziare il contratto quando si verifichino eventi eccezionali ed imprevedibili quali pandemie, guerre o catastrofi naturali.
L’innalzamento dello standard qualitativo dei contratti assicurativi, in termini di una ancor maggiore trasparenza ed equità, richiede un processo lungo e complesso.
Tuttavia, ove si intenda promuovere un diritto delle assicurazioni capace di salvaguardare gli interessi collettivi, oltre che quelli individuali, nel rispetto della dignità della persona, dei principi di buona fede e di solidarietà sociale, risulta auspicabile e necessario un maggior sforzo culturale da parte delle imprese assicuratrici, orientato a rendere i contratti assicurativi destinati a consumatori, professionisti, aziende sanitarie, imprese ed enti no profit più equi e trasparenti.
In conclusione
L’esperienza applicativa dimostra che la tutela degli assicurati non può essere affidata sic et simpliciter al moltiplicarsi di regole e all’introduzione di sempre più penetranti obblighi di trasparenza e informazione imposti ad imprese assicuratrici e intermediari, sia nella fase precontrattuale sia in quella di esecuzione del contratto.
Affinché gli assicurandi acquisiscano una reale consapevolezza dei rischi e delle opportunità derivanti dalla stipulazione di un contratto assicurativo, occorre che gli obblighi informativi siano adempiuti in modo sostanziale e non meramente formale, ovvero non limitandosi alla consegna dei numerosi (si potrebbe dire troppi) documenti informativi prescritti dal legislatore primario e secondario, per la loro sottoscrizione.
Adempiere in modo sostanziale significa per gli intermediari instaurare con gli assicurandi un compiuto dialogo, al fine di comprendere bene le loro esigenze assicurative ed offrirgli una polizza che risponda a tali esigenze, rendendoli edotti (anche verbalmente) di tutti i rischi legati alla sottoscrizione del contratto assicurativo, traducendone il linguaggio tecnico in informazioni effettivamente intellegibili.
L’adempimento sostanziale degli obblighi informativi mette al riparo gli stessi intermediari dal rischio di un contenzioso con gli assicurati per omessa o carente informativa.
Al contempo, le imprese assicuratrici sono chiamate a modificare la cultura scrittoria dei contratti, mediante il perfezionamento della modalità redazionale che connota la contrattualistica di settore, riducendo la complessità e l’estensione dei contatti rispetto a quelli esistenti, semplificando il linguaggio utilizzato.
Il che si traduce nella predisposizione di contratti non soltanto più “snelli” rispetto a quelli attualmente in uso, ma anche in una maggiore chiarezza di alcune clausole, al fine di ridurre le incertezze interpretative che potrebbero emergere in sede di contenzioso e che, nell’ambito del procedimento ermeneutico previsto dagli artt. 1362 e ss. c.c., potrebbero condurre a soluzioni non coerenti con l’effettiva volontà delle parti.
Pur nella consapevolezza che si tratta di un processo complesso, occorre compiere questo sforzo culturale così da rendere i modelli contrattuali assicurativi ancor più equi, trasparenti e tutelanti gli interessi degli assicurati.
Riferimenti
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Altomare C., Profili di responsabilità del broker di assicurazione, alla luce della nuova normativa IDD (Insurance Distribution Directive), 12 Febbraio 2019
Basso E., Assicurazione poliennale ultraquinquiennale: oneri di chiarezza della compagnia assicuratrice in merito alla riduzione del premio, 28 Febbraio 2017
Chiriatti G., Intermediari assicurativi e responsabilità, 14 Ottobre 2019
Gervasio F., Tipicità delle clausole claims made e rimedi esperibili dall’assicurato, in Giust. civ. com.. 7 Dicembre 2018
Mariotti P., Caminiti R., L'applicazione del principio di solidarietà nei rapporti contrattuali: stato dell'arte e prospettive future, in IUS Responsabilità Civile, 3 Marzo 2021
Mariotti P., Masini P., La trasparenza nei contratti assicurativi, Key Editore, 2023
Mariotti P., Vianello G.P., Il ruolo della legislazione nel miglioramento dello standard contrattuale delle assicurazioni private ed il ruolo avuto in materia dagli assicuratori, dall’Isvap e dai consumatori, Giuffrè Editore, Milano, 2001
Mattei U., Quarta A. Tre tipi di solidarietà, Oltre la crisi nel diritto dei contratti, in Giust. civ. com., n. 5/2020