L’annullamento con rinvio dal Consiglio di Stato al TAR in caso di «palese errore»
Giovanni Caputi
02 Luglio 2026
Approda in Cassazione, la questione della corretta applicazione dell’art. 105 c.p.a., con riguardo ai casi in cui il giudice d’appello deve o può annullare la sentenza di primo grado rinviandola al T.A.R.
Introduzione e inquadramento della vicenda fattuale
Con la recente ordinanza 12 maggio 2026, n. 1360 («Ordinanza»), la Terza Sezione del T.A.R. per la Sicilia («T.A.R. Sicilia») ha attivato lo strumento del rinvio pregiudizialeexart. 363-bis c.p.c. dinanzi alla Corte di cassazione al fine di accertare quale sia il potere giurisdizionale di cui lo stesso dispone a seguito di un annullamento con rinvio operato dal giudice d’appello exart. 105 c.p.a.
La vicenda all’origine della controversia riguarda un provvedimento con cui il Comune di Palermo, nel 2016, aveva accertato l'inottemperanza a un ordine di demolizione, risalente al 2009, relativo a opere abusive.
Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 3e 97 Cost., dell'art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, lamentando in particolare la lesione del legittimo affidamento ingenerato dal significativo lasso di tempo intercorso tra l'abuso e l'azione sanzionatoria dell'ente.
La controversia, inizialmente introdotta con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, era stata trasposta in sede giurisdizionale nel 2017 su opposizione del Comune.
Investito del merito, il T.A.R. Sicilia (sez. II, 7 marzo 2023, n. 700) dichiarava il ricorso inammissibile. I giudici di prime cure, aderendo a un filone interpretativo poi consolidatosi con la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 16/2023, rilevavano che l'atto di accertamento dell'inottemperanza non aveva natura provvedimentale, configurandosi come mero atto endoprocedimentale e dichiarativo, atteso che l'effetto acquisitivo della proprietà al patrimonio comunale si produce ipso iure con il mero decorso dei novanta giorni dall'ingiunzione (art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001). Di conseguenza, l'atto non risultava autonomamente impugnabile.
La decisione veniva tuttavia riformata in appello dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana («C.g.a.», sez. giur., 2 ottobre 2025, n. 732), il quale riteneva che l'atto comunale non si limitasse ad un mero accertamento, ma recasse statuizioni precettive ulteriori, ordinando la trascrizione nei registri immobiliari e l'immissione in possesso. Ravvisando un'erronea declaratoria di inammissibilità in primo grado, e facendo dichiarata applicazione del principio nomofilattico sancito da Cons. Stato, Ad. plen., 20 novembre 2024, n. 16, il C.g.a. qualificava la pronuncia del T.a.r. Sicilia come affetta da «nullità» nell'applicazione dei principi afferenti alle condizioni dell'azione. Il giudice d'appello annullava così la decisione, rimettendo la causa al medesimo T.a.r. ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a..
A seguito della riassunzione del giudizio in primo grado, il T.A.R. Sicilia ha ravvisato un insanabile contrasto logico e sistematico derivante dal rinvio del C.g.a., perché quest’ultimo in sostanza imponeva di riesaminare il merito obliterando l'insegnamento di altra sentenza di Adunanza Plenaria, la menzionata n. 16/2023, sulla natura non provvedimentale dell'atto.
In altre parole, il giudice di (rinnovate) prime cure riteneva di trovarsi di fronte al dovere di pronunciarsi su una questione che il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria aveva risolto in senso conforme alla sua sentenza riformata, ma che il C.g.a. aveva deciso in maniera diversa. Senza considerare che la sentenza di appello nemmeno motivava specificamente sulla sussistenza di un «errore palese».
Analizzata la controversia, e reputando che l’annullamento con rinvio in parola risultasse ultra vires, il T.A.R. Sicilia ha ritenuto di investire le Sezioni Unite della Cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.
L'ammissibilità del rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte
In ordine alla ammissibilità del rinvio pregiudiziale nelle circostanze sopra descritte, il T.A.R. Sicilia evidenzia che l’art. 363-bis c.p.c. consente il rinvio pregiudiziale quando la questione sia necessaria per decidere il giudizio, sussistano gravi difficoltà interpretative, la questione possa ripetersi in molti processi, la Cassazione non si sia ancora pronunciata.
Ad avviso del giudice rimettente tutte le indicate condizioni nel caso di specie sussistono.
Quanto alla necessità ed alla rilevanza, il T.A.R. Sicilia ritiene che la definizione del quesito sia pregiudiziale alla delimitazione della sua potestas iudicandiin sede di riassunzione. Sul punto, in particolare, il giudice a quo evoca la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 21953/2024) secondo cui l'abnormità o l'inesistenza giuridica di un provvedimento emesso in carenza assoluta di potere può essere accertata in ogni tempo.
Per ciò che concerne l’assenza di precedenti di legittimità, nell’Ordinanza si precisa che non risultano specifiche pronunce delle Sezioni Unite sulla estensione analogica dell'art. 105 c.p.a. operata dalla Plenaria n. 16/2024.
Sulle gravi difficoltà interpretative e sulla serialità, il giudice rimettente evidenzia che la materia è oggetto di un contenzioso numericamente imponente e caratterizzato da oscillazioni radicali del Consiglio di Stato in un ristrettissimo arco temporale.
Sotto un profilo più generale, l’Ordinanza in discorso sottolinea che l'estensione dell'art. 363-bis c.p.c. alle giurisdizioni speciali trova ormai conforto nella giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza n. 34851/2023 per il giudice tributario e sentenza n. 3868/2026 per il giudice amministrativo).
Il merito del quesito
Il fulcro della questione attiene alla corretta interpretazione dell'art. 105, comma 1, c.p.a., il quale stabilisce testualmente che il rinvio al giudice di primo grado può essere disposto "soltanto" in presenza di vizi tassativi: difetto del contraddittorio, lesione del diritto di difesa, nullità della sentenza, ovvero riforma di decisioni che hanno declinato la giurisdizione, ammesso la competenza, o dichiarato l'estinzione o la perenzione del giudizio.
L'Adunanza Plenaria, con le sentenze nn. 10 e 11 del 2018, aveva affermato il principio della rigida tassatività di tale elenco, escludendo recisamente che l'erronea declaratoria di inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità potesse legittimare un annullamento con rinvio, tranne in casi eccezionali. La Plenaria in esame aveva chiarito che la «nullità della sentenza» richiamata dall'art. 105 c.p.a. doveva essere circoscritta alle patologie strutturali o formali più gravi (art. 156 c.p.c.), come la mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione, e non poteva ricomprendere error in iudicando o in procedendo compiuto dal giudice nell'accertare i presupposti dell'azione. Il processo amministrativo è retto dal principio devolutivo e sostitutivo, per cui l'appello non è un mero controllo di legittimità sulla sentenza di primo grado, ma un giudizio sul rapporto sostanziale. Pertanto, ove il giudice d'appello ravvisi l'erroneità della pronuncia in rito, sussisterebbe il dovere di trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo appunto i casi tipici e di stretta interpretazione di cui all’art. 105 c.p.a.
Tuttavia, successivamente, a partire dalla già ricordata Adunanza Plenaria n. 16/2024, e poi con la successiva n. 10/2025, il Consiglio di Stato ha operato un significativo revirement ermeneutico, introducendo la figura del «palese errore» della decisione in rito quale profilo di nullità della sentenza idoneo a giustificare la rimessione al primo giudice exart. 105 c.p.a.
Secondo l'Ordinanza del T.A.R. Sicilia, questa operazione esegetica si traduce in un eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera delle competenze legislative. Creando una nuova ipotesi di rinvio non prevista dal c.p.a., il giudice d'appello avrebbe violato il divieto di analogia in materia di norme processuali eccezionali (in tal senso si richiamano Cass. n. 7115/2013 e Cass. n. 18271/2024). In effetti, il doppio grado di giurisdizione postula il diritto a un duplice esame della controversia, ma non necessariamente a una doppia decisione di merito (principio già espresso dall'Adunanza Plenaria n. 18/1978), sicché spetta unicamente al legislatore operare il bilanciamento tra la pienezza del doppio grado ed il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost., art. 2 c.p.a.).
Ad aggravare il quadro, nel caso specifico, viene rilevato che l'azione era nata come ricorso straordinario (rimedio strutturalmente a grado unico), rendendo ancor meno giustificabile la forzatura interpretativa volta a salvaguardare un presunto principio del «doppio grado di merito», di dubbia consistenza.
La casistica evidenzierebbe sul tema un panorama giurisprudenziale estremamente frammentato e instabile, caratterizzato, come si ricorda in Ordinanza, da diversi orientamenti sull’applicazione dell’art. 105 c.p.a., in parte paralleli in parte concorrenti.
Secondo una sintesi operata a soli fini espositivi da chi scrive (pur se in realtà gli orientamenti potrebbero essere ulteriormente spacchettati, oppure accorpati) possono registrarsi: (i) un indirizzo restrittivo, che pratica l’efficacia devolutiva piena e la ritenzione del merito in appello; (ii) un indirizzo estensivo che applica la Plenaria n. 16/2024 annullando con rinvio al T.A.R. senza realmente accertare la sussistenza di un palese errore, procedendo altresì ad individuare sempre nuove ipotesi di rinvio in relazione a sentenze ritenute erronee «in rito»; (iii) un indirizzo pedissequo, nel cui ambito le sentenze di appello che rinviano al primo giudice, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., cassando le sentenze in rito considerate erronee, motivano sul perché l’errore del primo giudice sarebbe «palese»; (iv) un indirizzo che sembra arricchire e modellare il criterio con riferimenti alle opportunità che emergono in concreto dal contesto specifico.
L'espansione della categoria appare tuttavia significativa e lungi da un consolidamento. Da ultimo la Terza Sezione del Consiglio di Stato (sentenza non definitiva n. 9734/2025) ha posto nuovamente la questione all'Adunanza Plenaria, con specifico riferimento all’ipotesi che l'annullamento con rinvio exart. 105 c.p.a. possa applicarsi anche in caso di «palese errore» nell'assorbimento dei motivi di censura. Così facendo si estenderebbe in pratica la possibile regressione del processo a qualsiasi vizio di omessa pronuncia sul merito che venga reputato «palese». La causa appare essere andata in decisione nel febbraio del presente anno ma al momento attuale non se ne conosce l’esito.
Il quesito deferito dall’Ordinanza del T.a.r. Sicilia alle Sezioni Unite è dunque il seguente: «Se spetta al giudice amministrativo ovvero al legislatore integrare l’art. 105 c.p.a. in ordine alle ulteriori ipotesi di annullamento con rinvio, in appello, della sentenza in rito resa in primo grado senza trasmodare in eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di competenza del legislatore».
Il nodo della rilevanza e le obiezioni dottrinali
Occorre premettere che la questione si inserisce nel più ampio dibattito in ordine ai margini di estendibilità dell’art. 363-bis c.p.c. al processo amministrativo.
Al riguardo è nota la posizione di parte della dottrina che guarda con estremo disfavore alla applicazione di questo istituto oltre il processo civile.
Si sottolinea sul punto che la lettera della legge delega non consentirebbe di estendere l’applicazione dell’art. 363-bis c.p.c. alle giurisdizioni speciali, e che nel decreto legislativo che ne è seguito non sarebbero presenti espliciti riferimenti che autorizzino questa opzione ermeneutica.
Inoltre, sotto il profilo sistematico, l’ipotesi per cui potrebbe applicarsi l’art. 363-bis c.p.c. anche a questioni sorte nell’ambito di un giudizio amministrativo non sarebbe coerente con l’autonomia che caratterizza l’ordinamento processuale e sostanziale del diritto amministrativo e potrebbe condurre a continui rinvii afferenti ad esempio al confine tra discrezionalità e merito.
Tuttavia, tali considerazioni sono suggestive ma non conclusive.
Per ciò che concerne l’argomento testuale, deve notarsi che, secondo la giurisprudenza della Cassazione intervenuta sinora, nella misura in cui si tratti di una questione inerente alla giurisdizione, la questione che sorge nell’ambito di un processo amministrativo è anche una questione inerente al «processo civile», perché è nell’ambito di quest’ultimo che si incardina il controllo sui «limiti esterni» exart. 111, comma 8, Cost., che come è noto comprende i casi di sconfinamento così come i casi di arretramento della giurisdizione.
Con riguardo all’argomento sistematico, può notarsi che la teorica della sussistenza di ordinamenti autonomi e separati è allo stato recessiva in diritto costituzionale. La Consulta ha infatti intrapreso un cammino notevole nel senso della integrazione delle questioni unionali nell’ambito della sua sfera di competenza laddove il tema abbia anche un «tono costituzionale» (si tratta come noto di un percorso ancora in atto che prende le mosse con la sentenza n. 269/2017 e, di recente, è stato ribadito e ampiato, tra l’altro, con le sentenze n. 181/2024 e 71/2026).
In tale scenario, enfatizzare la sussistenza di ordinamenti sostanziali e processuali estranei gli uni agli altri non sembra l’unica linea interpretativa predicabile. Appare invece consentito optare per una convergenza temperata dei diversi ordinamenti che, da un lato, tenga conto della indiscutibile autonomia del diritto amministrativo sostanziale e processuale, sancita dalla Costituzione, ma, dall’altro lato, consideri che nel giudizio amministrativo vengono affrontate anche questioni attinenti a diritti, in particolare nel caso di giurisdizione esclusiva, oltre al fatto che alcune tematiche sono strettamente intrecciate, oltrepassando i limiti dei rispettivi ambiti.
Questo non significa che debba considerarsi superato, tampoco messo in discussione, l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 6/2018, in quanto quest’ultima ha semplicemente ribadito i tradizionali limiti dell’art. 111, comma 8, Cost., escludendo condivisibilmente che il tema della violazione del diritto UE rappresenti, di per sé, una questione di sconfinamento o di arretramento.
Venendo alla questione più specificamente oggetto del presente contributo, alcune voci dottrinali hanno sollevato forti critiche alla decisione in discorso, sottolineando soprattutto l’assenza di effettiva rilevanza per il giudice a quo del quesito sollevato.
In primo luogo, l'eventuale violazione dell'art. 105 c.p.a. operata dal C.g.a. si sostanzierebbe (semmai) in un error in procedendo (falsa applicazione di una norma processuale interna), che atterrebbe al modo di esercizio della giurisdizione e non al superamento dei limiti esterni della stessa, restando così intrinsecamente estranea al sindacato di legittimità della Cassazione ex art. 111, comma 8, Cost..
In secondo luogo, rileverebbe il vincolo del giudicato interno, perché la sentenza di rinvio del C.g.a. n. 732/2025 non è stata impugnata per motivi di giurisdizione ex art. 110 c.p.a., con conseguente intangibilità della stessa. Il T.A.R. Sicilia, quale giudice del rinvio, sarebbe processualmente vincolato a non sindacare la validità della sentenza d'appello che lo ha investito della causa (ex art. 161 c.p.c.). L'eccesso di potere giurisdizionale non potrebbe mai determinare l'inesistenza dell'atto recante l'ordine di rinvio, ma solo la sua provvisoria illegittimità, sanata dal giudicato, almeno nel caso di specie in cui comunque non potrebbe ravvisarsi una sentenza d’appello del tutto estranea a ogni paradigma giuridico.
Tuttavia, in senso contrario alle critiche sopra ricordate, potrebbe notarsi che si tratta di argomenti molto seri ma non incontrovertibili.
Difatti, in primo luogo, non è chiaro (almeno non in astratto ed ex ante) quale debba essere l’esatta qualificazione della sentenza del giudice d’appello exart. 105 c.p.a. che sia eventualmente viziata per carenza dei relativi, nonché i conseguenti effetti nell’ambito del rinnovato giudizio di primo grado. Per cui non può dirsi che l'eventuale violazione dell'art. 105 c.p.a. da parte del C.g.a. si sostanzierebbe, certamente, in un mero error in procedendo irrilevante ai fini della giurisdizione.
Al contrario, al momento non può escludersi che sussista un eccesso di potere giurisdizionale nei sensi prospettati dal T.A.R. Sicilia, che non è per nulla insignificante ai fini della giurisdizione, rientrandosi quindi nel perimetro dell’art. 363-bis c.p.c. per come interpretato sinora dalla Cassazione (pur permanendo dissonanti voci dottrinali di cui si è detto).
In secondo luogo, il carattere vincolante e la esatta portata delle statuizioni contenute in una sentenza di rinvio ex art. 105 c.p.a. per il giudice di prime cure rappresentano questioni non chiarite dal c.p.a.. Ci si potrebbe riferire all’art. 384 c.p.c., e comunque ai principi generali del c.p.c. in tema di «giudicato interno», oltre che all’art. 161 c.p.c., ma l’orientamento restrittivo del Consiglio di Stato degli ultimi anni in ordine al rapporto tra il processo amministrativo e quello civile rende l’operazione discutibile.
In effetti, l’Adunanza Plenaria, con la sentenza 2 ottobre 2025, n. 11, oltre che con le già citate nn. 16/2024 e 10/2025, ha consistentemente ridotto la portata del rinvio esterno previsto dall’art. 39 c.p.a., allontanandosi dai paradigmi processualcivilistici, e predicando invece la tendenziale assenza di lacune nella disciplina del processo amministrativo, semmai facendo riferimento ai fini interpretativi al processo contabile. In tale ottica, sul punto in discussione, l’assenza di una norma nel c.p.a. in ordine al vincolo derivante dal rinvio ex art. 105 c.p.a. potrebbe essere indicativa della volontà del legislatore di lasciare al giudice di primo grado uno spazio di dissenso, eventualmente nelle forme della reiterazione della decisione già adottata con percorso motivazionale arricchito o diverso.
In altre parole, si potrebbe fondatamente sostenere che, non sussistendo una norma esplicita (prevista in realtà solo per le questioni di competenza exart. 16, comma 3, c.p.a.), il giudice di prime cure abbia la facoltà di riproporre la decisione oggetto di dichiarazione di nullità e di rinvio da parte del giudice d’appello, seppure con diversa motivazione, ovvero reiterare la medesima tipologia di pronunzia ma sotto un profilo diverso (e.g. da inammissibilità per difetto di interesse a inammissibilità per genericità dei motivi,) e più in generale mantenga il potere giurisdizionale di emanare sentenze in rito, eventualmente emendando l’errore rilevato.
Il vincolo conformativo presupposto dell’irrilevanza della questione, pertanto, non è del tutto pacifico, in particolare quanto alla sua concreta portata.
Dunque, il giudice di primo grado è interessato ad avere lumi sul modo in cui si debba qualificare la sentenza di rinvio o quantomeno sull’ampiezza del potere giurisdizionale riattribuitogli. In relazione a ciò, tale giudice deve sapere se la decisione del C.g.a. applicativa della sentenza di Adunanza Plenaria n. 16/2024 si configuri alla stregua di un eccesso di potere giurisdizionale oppure no. Nel primo caso il T.A.R. potrà, se non altro, interpretare in senso restrittivo tale decisione, o perfino dichiararla incidentalmente non vincolante, priva di efficacia (o addirittura nulla o inesistente), nel secondo caso invece sarà necessario estendere per quanto possibile il principio del giudicato interno.
Il quesito posto è altresì rilevante in senso prospettico ai fini della prevenzione del contenzioso, considerando che non può escludersi verranno in futuro proposti dalle parti di un giudizio ricorsi in Cassazione avverso sentenze del Consiglio di Stato o del C.g.a. applicative del principio dell’errore «palese».
Conclusioni
Il quesito deferito alle Sezioni Unite tocca corde molto sensibili del nostro ordinamento.
La risposta della Cassazione, o quantomeno del primo presidente in sede di vaglio di ammissibilità, potrebbe consentire di avere un primo chiarimento in ordine al se l'autonomia del processo amministrativo possa spingersi fino alla creazione giurisprudenziale di nuove tutele (o di nuovi ostacoli processuali in nome del doppio grado) o se, al contrario, il dogma della tassatività delle norme sul rinvio ex art. 105 c.p.a. debba tornare ad essere un presidio invalicabile a tutela della certezza del diritto e della ragionevole durata del processo.
Non è detto che si tratterà di una risposta definitiva, considerando (oltre alla menzionata necessità di superare il filtro del primo presidente) che in molte circostanze in cui venivano in rilievo questioni di tale caratura è stato necessario anche il giudizio costituzionale e/o quello unionale (si pensi ai temi del ricorso incidentale e/o alla disciplina ora abrogata dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a.).
Sotto il profilo costituzionale, potrebbero emergere dei aspetti di incompatibilità, rispettivamente, con gli obblighi di ragionevole durata dei processi assunti (anche) in sede UE e CEDU, nonché con le regole che disciplinano il rapporto tra legge delega e decreto legislativo ed infine con il diritto d’azione e di difesa delle parti e con il relativo principio dispositivo.
Per il profilo dell’eccesso di delega, sembra si possa dire che appare significativo lo scostamento dell’art. 105 c.p.a., come interpretato dalla Plenaria, rispetto al modello processualcivilistico. Tale scostamento è oltretutto dichiarato esplicitamente, così come la predilezione per il modello del processo contabile.
Dal punto di vista in esame, la dequotazione della delega legislativa, che imponeva di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele, appare significativa. E ciò anche alla luce della necessità di garantire la tutela dei diritti affidati alla giurisdizione esclusiva in maniera coerente con la disciplina di cui al c.p.c., ove occorra prediligendo la celerità rispetto alla completezza della trattazione.
In ogni caso, il contributo offerto dall'Ordinanza in esame all'elaborazione della delicata questione consente di proseguire nella ricerca di un principio più avanzato che governi la materia (ad esempio valorizzando le regole in tema di revocazione e/o l’art. 101, comma 2, c.p.a. ed escludendo quindi la rilevabilità d’ufficio della nullità).
Riferimenti
Corte di Cassazione (Sezioni Unite Civili)
Cass. civ., sez. un., 20 febbraio 2013, n. 7115 (Divieto di applicazione analogica ed estensiva delle norme processuali di carattere eccezionale).
Cass. civ., sez. un., 5 dicembre 2023, n. 34851 (Ammissibilità ed estensione dell'istituto del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. dinanzi al Giudice Tributario).
Cass. civ., sez. un., 4 giugno 2024, n. 15130 (Rilevanza del contraddittorio preventivo nell'art. 363-bis c.p.c.: l'omessa attivazione da parte del remittente non determina l'inammissibilità della questione).
Cass. civ., sez. un., 10 luglio 2024, n. 18271 (Natura strettamente eccezionale e tassativa delle fattispecie di regressione del processo e di rinvio al primo grado).
Cass. civ., sez. un., 2 agosto 2024, n. 21953 (Rilevabilità in ogni tempo e insanabilità dell'abnormità o inesistenza giuridica dell'atto emesso in carenza assoluta di potere).
Cass. civ., sez. un., 11 febbraio 2026, n. 3868 (Piena compatibilità ed estensione del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. alle controversie pendenti dinanzi al Giudice Amministrativo).
Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria)
Cons. Stato, Ad. Plen., 5 ottobre 1978, n. 18 (Inquadramento del doppio grado di giurisdizione: garanzia di un duplice esame della controversia ma non necessariamente di una doppia decisione di merito).
Cons. Stato, Ad. Plen., 5 settembre 2018, n. 10 (Tassatività delle ipotesi contemplate dall'art. 105 c.p.a.; esclusione della regressione in caso di erronea pronuncia di rito).
Cons. Stato, Ad. Plen., 5 settembre 2018, n. 11 (Natura del giudizio d'appello amministrativo quale mezzo devolutivo e sostitutivo sul rapporto sostanziale; perimetro restrittivo della nozione di "nullità della sentenza").
Cons. Stato, Ad. Plen., 11 ottobre 2023, n. 16 (Natura non provvedimentale, ma endoprocedimentale e dichiarativa, dell'atto comunale di accertamento dell'inottemperanza alla demolizione).
Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2024, n. 16 (Ammissibilità dell'annullamento con rinvio al TAR exart. 105 c.p.a. laddove il giudice d'appello ravvisi un "palese errore" della decisione di primo grado sui presupposti processuali).
Cons. Stato, Ad. Plen., 2 ottobre 2025, n. 10 (Estensione dell'annullamento con rinvio ex art. 105 c.p.a. alle ipotesi di "palese errore" correlato a declaratorie di improcedibilità della domanda).
Cons. Stato, Ad. Plen., 2 ottobre 2025, n. 11 (Principio della tendenziale autosufficienza del c.p.a. e ridimensionamento della portata del rinvio esterno exart. 39 c.p.a. alle norme del codice di procedura civile).
Corte Costituzionale
Corte Cost., 18 gennaio 2018, n. 6 (Il sindacato della Cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. è limitato ai soli casi di sconfinamento o arretramento, escludendo il controllo sugli errores in procedendo o in iudicando, ivi compresa la violazione del diritto UE).
Corte Cost., 7 dicembre 2017, n. 269 (Inaugurazione della dottrina del "tono costituzionale" e dell'attrazione delle questioni unionali nell'alveo del sindacato accentrato di legittimità costituzionale).
Corte Cost., 4 luglio 2024, n. 181 (Conferma dell'approccio integrato della Consulta in materia di diritti fondamentali e convergenza dei parametri interni ed europei).
Corte Cost., 16 aprile 2026, n. 71 (Sviluppo e ampliamento dei principi di convergenza istituzionale tra ordinamenti concorrenti).
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Sommario
L'ammissibilità del rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte