E-commerce extra UE: dazi estesi a tutti i pacchi

La Redazione
02 Luglio 2026

Dal 1° luglio 2026 entra in vigore il nuovo regime doganale europeo per le vendite a distanza di beni provenienti da Paesi terzi. Cade la franchigia per le merci di valore fino a 150 euro, viene introdotto un dazio fisso temporaneo di 3 euro per articolo e si rafforzano gli obblighi di dichiarazione e tracciabilità.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 1° luglio 2026 del Regolamento (UE) 2026/1022 della Commissione, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/2446, prende forma il nuovo assetto delle importazioni di modesto valore nell'Unione. Il provvedimento adegua la disciplina alle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio, eliminando la tradizionale esenzione dai dazi per le merci con valore intrinseco non superiore a 150 euro e introducendo un sistema uniforme di riscossione destinato alle vendite a distanza provenienti da Paesi terzi.

La principale novità riguarda la soppressione della franchigia doganale che, fino ad oggi, consentiva l'ingresso nell'Unione senza applicazione dei dazi per i piccoli invii. Dal 1° luglio 2026 tutte le merci importate sono, quindi, assoggettate a imposizione doganale. Per limitare l'impatto operativo della riforma sulle piattaforme di e-commerce, sugli operatori postali e sui corrieri, il legislatore europeo introduce un dazio fisso temporaneo di 3 euro per articolo, applicabile alle spedizioni che beneficiano di specifici regimi IVA, come l'Import One Stop Shop (IOSS), nonché agli invii postali.

Il regolamento chiarisce inoltre il criterio di applicazione del prelievo. Il concetto di "articolo" assume rilievo autonomo: qualora una spedizione contenga più beni distinti, il dazio di 3 euro dovrà essere corrisposto per ciascun prodotto, anche se incluso nella medesima dichiarazione doganale. Rimane invece possibile raggruppare in un'unica voce prodotti identici, semplificando la compilazione della documentazione.

Le modifiche incidono anche sulle procedure dichiarative. La dichiarazione doganale semplificata H7, destinata alle merci di modesto valore, viene ora riservata esclusivamente alle importazioni soggette al nuovo dazio forfettario, con l'obiettivo di mantenere snelle le operazioni di sdoganamento.

Sul piano soggettivo, la responsabilità del versamento del dazio grava innanzitutto sul dichiarante, individuato, a seconda dei casi, nel marketplace, nel venditore online o nell'operatore che presenta la dichiarazione doganale, quale vettore o rappresentante doganale. Solo in ipotesi residuali il consumatore finale potrà assumere direttamente tale ruolo.

Accanto alle misure fiscali, il regolamento rafforza gli strumenti di controllo delle merci in ingresso nell'Unione. Nelle dichiarazioni H1, H6 e H7 dovranno essere indicati specifici identificativi del prodotto, attraverso codici riconducibili al commerciante, al fabbricante o al produttore, standardizzati o meno secondo i sistemi internazionali di identificazione. L'obbligo diventerà pienamente operativo dal 1° novembre 2026, mentre dal 1° luglio la trasmissione dei dati potrà avvenire su base volontaria, consentendo agli operatori il tempo necessario per l'adeguamento dei sistemi informatici.