Procura europea e PED italiani: nessun diritto all’indennità nazionale

La Redazione
02 Luglio 2026

Il Tribunale dell’Unione europea (Decima Sezione), con sentenza 1° luglio 2026 nelle cause riunite T‑100/25, T‑102/25 e T‑103/25, ha respinto i ricorsi proposti da tre procuratori europei delegati (PED) italiani contro la Procura europea (EPPO) in materia di remunerazione e compensazione monetaria. 

I ricorrenti, tutti magistrati italiani nominati PED a seguito di procedura nazionale e assunti dall’EPPO come “consiglieri speciali” a tempo pieno, erano formalmente assegnati, rispettivamente, agli uffici EPPO di Roma, Napoli e Palermo. I contratti di impiego prevedevano la possibilità di missioni fuori sede. 

A valle dell’accordo del 23 marzo 2021 tra EPPO e Ministero della Giustizia italiano sulla ripartizione funzionale e territoriale dei PED (nove uffici EPPO per i vari distretti giudiziari), non erano stati designati magistrati per gli uffici di Bari e Catanzaro e solo uno per Bologna. Per far fronte a tali scoperture, il procuratore europeo per l’Italia, con nota EPPO/DC/2021/238 del 20 maggio 2021, aveva disposto che, in via temporanea, taluni distretti (Bari, Campobasso, Lecce, Potenza, Reggio Calabria, Catanzaro) facessero riferimento agli uffici EPPO di Roma, Napoli e Palermo

I tre PED, di fatto chiamati a trattare anche i casi provenienti da distretti “aggiuntivi” rispetto alla loro sede di assegnazione, hanno chiesto al direttore amministrativo dell’EPPO il riconoscimento, a titolo di compensazione monetaria (additional top‑up amount ex art. 16 decisione n. 1/2020 EPPO), dell’indennità prevista dall’art. 23 d.l. n. 341/2000 per i procuratori italiani “applicati” a procure di distretti diversi da quello di origine. Le richieste sono state respinte il 18 giugno 2024; i successivi reclami sono stati rigettati dal collegio EPPO con decisioni nn. 67, 68 e 69/2024 del 4 dicembre 2024. 

Davanti al Tribunale UE, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento delle decisioni EPPO e la condanna dell’EPPO al pagamento dell’indennità nazionale (quantificata in oltre 150.000 euro per ciascuno dei due PED e in circa 90.000 euro per la terza, per i rispettivi periodi di riferimento), ovvero, in subordine, un’indennità equitativa per il carico di lavoro aggiuntivo. 

Sul piano processuale, il Tribunale ha anzitutto dichiarato irricevibile, per tardività, qualsiasi domanda di annullamento diretto della nota EPPO/DC/2021/238, essendo trascorsi ampiamente i termini di cui all’art. 263 TFUE. È stata inoltre ritenuta irricevibile l’eventuale eccezione di illegittimità ex art. 277 TFUE contro tale nota, poiché essa non costituisce base giuridica delle decisioni impugnate, che riguardano esclusivamente le condizioni di remunerazione dei PED. 

Nel merito, il Tribunale ha escluso la violazione dell’art. 96, par. 6, reg. (UE) 2017/1939, norma che impone che la remunerazione complessiva del PED non sia inferiore a quella che gli spetterebbe come solo procuratore nazionale. La decisione n. 1/2020 del collegio EPPO prevede infatti per i PED una retribuzione composta da: stipendio base (allineato al funzionario AD 9, scatto 1), indennità di servizio forfettaria per straordinari e disponibilità e, se necessario, una compensazione monetaria (additional top‑up) per colmare l’eventuale gap rispetto alla remunerazione nazionale. 

I ricorrenti hanno riconosciuto in udienza che, allo stato, la loro remunerazione complessiva è superiore a quella dei procuratori italiani, se si esclude l’indennità di applicazione ex art. 23 d.l. n. 341/2000; solo includendo tale indennità nel parametro nazionale si determinerebbe un lieve scostamento a loro sfavore. Il Tribunale ha però ritenuto che detta indennità non sia applicabile ai PED, in ragione delle profonde differenze strutturali tra la loro posizione e quella dei procuratori nazionali. 

In particolare, i PED esercitano, per effetto dell’art. 9, co. 2, d.lgs. n. 9/2021 e dell’assetto del reg. 2017/1939, funzioni requirenti su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla sede di assegnazione: l’EPPO opera come “ufficio unico e indivisibile” con struttura decentrata. La nota EPPO/DC/2021/238 ha solo incrementato il numero di distretti le cui procure fanno riferimento ad alcuni uffici EPPO, ma non ha modificato né la competenza territoriale (già nazionale) né la sede contrattuale dei PED. 

Al contrario, nel sistema italiano, i procuratori nazionali esercitano le funzioni requirenti solo nell’ambito del distretto della procura di assegnazione; l’indennità ex art. 23 d.l. n. 341/2000 è uno strumento di politica giudiziaria volto a incentivare la mobilità verso distretti disagiati, indipendente dall’effettivo carico di lavoro. I PED, pertanto, non sono in situazione comparabile a quella dei procuratori “applicati” e non possono invocare tale indennità come componente della remunerazione di riferimento

Il Tribunale ha poi respinto le censure di arricchimento senza causa e di violazione contrattuale. L’eventuale lavoro supplementare connesso alla trattazione di casi provenienti da altri distretti è già coperto dall’indennità di servizio prevista dal regime EPPO; i ricorrenti non hanno dimostrato che tale attività esuli dalla tipologia di lavoro normalmente remunerata da detta indennità. Ne consegue il rigetto sia della domanda di compensazione ulteriore sia, in subordine, della richiesta di indennizzo equitativo parametrato all’indennità nazionale. 

Rigettate anche le richieste istruttorie dei ricorrenti (ordine di produzione dell’elenco dei casi trattati fuori sede), il Tribunale ha concluso per il rigetto integrale dei ricorsi, con condanna dei tre PED alle spese dei rispettivi giudizi.