Tribunale di Torino: circolare sulle novità legislative in tema di azione di responsabilità nelle procedure concorsuali
02 Luglio 2026
Per effetto delle disposizioni contenute all’art. 9, comma 1, lett. t), del d.lgs. n 47/2026, l’art. 2394-bis c.c. è stato così riscritto: «In caso di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore, al liquidatore giudiziale, al commissario liquidatore e al commissario straordinario. Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza». Il Tribunale chiarisce:
Inoltre, il documento segnala – manifestando alcune perplessità a riguardo – che la decadenza biennale riguarda anche il commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa, sostituendo alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza. Infine, viene rilevata una disconnessione tra la novella legislativa e il Codice della crisi. Nel campo applicativo dell’art. 2394-bis c.c. rientra oggi il concordato liquidatorio, nell’ambito del quale al liquidatore è attribuita, tra le altre, l’azione ex art. 2394 («le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli»). L’art. 115 del Codice della crisi, invece, richiamato anche in tema di concordato semplificato (art. 25-septies c.c.i.i.), attribuisce al liquidatore nominato dal tribunale la sola azione sociale, riservando invece ai creditori «anche in pendenza della procedura e nel corso della sua esecuzione» la facoltà di esercitare o proseguire l’azione dei creditori ex art. 2394 c.c. |