Recupero del credito professionale e liquidazione delle spese del difensore d'ufficio

La Redazione
02 Luglio 2026

È riconosciuto al difensore d’ufficio, che abbia inutilmente esperito le procedure di recupero del credito professionale nei confronti dell’assistito, il diritto alla liquidazione, a carico dell’Erario, non solo degli onorari per l’attività svolta nel procedimento penale, ma anche dei compensi e delle spese relativi al giudizio civile.

È riconosciuto al difensore d’ufficio, che abbia inutilmente esperito le procedure di recupero del credito professionale nei confronti dell’assistito, il diritto alla liquidazione, a carico dell’Erario, non solo degli onorari per l’attività svolta nel procedimento penale, ma anche dei compensi e delle spese relativi al giudizio civile intrapreso per il recupero del credito medesimo. 

Sebbene il legale possa liberamente scegliere il tipo di procedimento da attivare per il tentativo di recupero del credito nei confronti del proprio assistito, ottenendo così un titolo valido inter partes, sia esso una sentenza o un decreto ingiuntivo, tale titolo non vincola il giudice della liquidazione che può e deve provvedere autonomamente alla stessa, senza essere vincolato alla liquidazione operata dal giudice che ha definito il procedimento promosso dal legale nei confronti del proprio assistito.

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