Estinzione della associazione non riconosciuta, notifica degli atti impositivi e litisconsorzio necessario

La Redazione
02 Luglio 2026

La Sezione tributaria della Corte di cassazione dovrà chiarire se, a seguito dell’estinzione di un’associazione professionale non riconosciuta, l’ente conservi ultrattività processuale ovvero si estingua ipso facto, con conseguente azionabilità diretta della pretesa nei confronti dei soggetti responsabili, e, correlativamente, se ricorra un litisconsorzio necessario tra ente (o suoi successori/obbligati) e associati destinatari di distinti atti impositivi per il medesimo presupposto.

L’Agenzia delle entrate emetteva cartella IRAP 2012 verso un’associazione professionale già cessata, nonché avvisi IRPEF ai singoli associati per redditi di partecipazione.

La CTR Lombardia annullava la pretesa ritenendo:

  • che la cartella di pagamento era stata notificata ad un soggetto estinto (l’associazione);
  • che dei debiti societari non potevano rispondere i soci ex art. 38 c.c. in quanto la cartella era stata notificata esclusivamente alla società cessata.

La prima questione che si pone (già oggetto dell’ordinanza interlocutoria n. 2033/2026) è dunque se, dopo l’estinzione di un’associazione non riconosciuta:

  • l’ente permanga in ultrattività come centro di imputazione dei rapporti pendenti, legittimando la notifica della cartella e la partecipazione al giudizio
  • ovvero si estingua immediatamente, ipso facto, imponendo di indirizzare la pretesa impositiva esclusivamente verso coloro che hanno operato in suo nome e per conto, ai sensi dell’art. 38 c.c.

La seconda questione è invece se alla cessazione dell’associazione permanga la necessità di assicurare il contraddittorio tra tutte le parti destinatarie di un atto impositivo (associazione e associati). Tale questione, con riferimento a fattispecie analoga, di società di persone e di società di capitali a ristretta base azionaria o in cui i soci hanno optato per il regime della trasparenza fiscale ex art. 116 del DPR n. 917/86, è stata oggetto di rinvio alla pubblica udienza disposta da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 31837/2025.

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