Unione civile, convivenza di fatto e filiazione, a dieci anni dalla l. 76/2016

02 Luglio 2026

A dieci anni dalla l. 76/2016 su unione civile e convivenza di fatto, è possibile un bilancio che l’Autore valuta positivamente: egli analizza il quadro normativo, poi l’attività della dottrina, sottolineando l’estremo interesse di questa per la disciplina in esame, ma pure della giurisprudenza, ampiamente impegnata a “costruire” lo status dei figli delle coppie dello stesso sesso, in assenza totale di   ogni riferimento nella legge in esame, con il contributo approfondito dapprima dei giudici di merito e, successivamente, delle Corti di cassazione e costituzionale, anche sulla base di alcune interessanti pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo e di quella di giustizia dell’Unione europea. Conclude l’Autore, evidenziando la generale accettazione dei nuovi istituti giuridici in ambito sociale (soprattutto nelle nuove generazioni, ma non solo), il cammino percorso, e pure le questioni non risolte, soprattutto con riguardo ai figli di coppie maschili.

Il quadro normativo

La l. 20 maggio 2016, n. 76, sull’unione civile tra persone dello stesso sesso e convivenza di fatto, questa composta da coppie femminili e maschili, ovvero di sesso diverso, ha allineato l’Italia alla maggior parte degli Stati europei ed a vari Stati extraeuropei (ma alcuni di essi già conoscevano il matrimonio “egualitario”, identico - o quasi – per qualsiasi coppia).

Unione civile

La legge appare piuttosto accurata ed approfondita, nella prima parte, sull’unione civile tra persone dello stesso sesso (per esse continua a sussistere, ancora oggi il divieto del matrimonio), assai più superficiale e lacunosa nella seconda parte sulla convivenza di fatto di diverso ed ugual sesso.

 La disciplina dell’unione è molto simile (anche se non mancano significative differenze) a quella del matrimonio, dall’atto al rapporto, dal regime della nullità al contenuto degli obblighi nascenti dall’unione, dai rapporti patrimoniali alle vicende dello scioglimento, ai rapporti successori, ecc. Si tratta, all’evidenza, di una vera e propria famiglia tra persone dello stesso sesso, ma di famiglia, seppur meno regolata e caratterizzata da più limitati obblighi e diritti reciproci, si dovrebbe parlare anche per la convivenza di fatto.

 In apertura della legge, si precisa che l’unione civile, composta da due persone dello stesso sesso (maggiorenni, in assenza di vincolo matrimoniale o di altra unione civile) è formazione sociale, ai sensi degli artt. 2-3 Cost., luogo dunque di svolgimento e arricchimento della personalità, nel pieno godimento dei diritti inviolabili dell’individuo, fondata sull’uguaglianza dei componenti e senza discriminazione alcuna.

Vi è un’importante norma di chiusura (art. 1, comma 20), per cui le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e quelle contenenti le parole “coniuge, coniugi” o termini equivalenti, presenti nelle leggi, regolamenti, atti amministrativi, contratti collettivi, si applicano ad ognuna delle parti dell’unione civile, tranne che per quelle del codice civile (dove l’equiparazione deve essere esplicitata: è assai ampio il richiamo, effettuato dalla l. 76, alle disposizioni del codice, anche se alcune non sono considerate: ad es. affinità, separazione personale, donazione, ecc., apparentemente senza un criterio preciso e indeterminato) e della legge sull’adozione 184/1983 (ma “resta fermo quanto previsto e consentito” da quella legge: espressione alquanto sibillina che ha dato luogo, come si vedrà, a successivi e significativi interventi giurisprudenziali).

Convivenza di fatto

L’art. 1, comma 36 l. 76 fornisce una definizione sufficientemente chiara di convivenza di fatto: i conviventi sono due persone di sesso diverso o del medesimo sesso, maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza materiale e morale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile. La legge introduce un catalogo di diritti dei conviventi di fatto, che aggiunge indubbiamente qualche posizione nuova (la partecipazione all’impresa familiare; la permanenza nella casa di abitazione per un certo tempo dopo la morte del convivente; un diritto alimentare, se, allo scioglimento della convivenza, uno dei partner si trovi in stato di bisogno; la previsione di un contratto di convivenza volto a regolare i rapporti patrimoniali della vita in comune delle parti), ma appare assai lacunoso rispetto all’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale di questi ultimi decenni. Non potendosi ritenere che il legislatore abbia voluto ridurre, assai gravemente, le posizioni attive dei conviventi (già riconosciute anteriormente dalla giurisprudenza, come si è detto, ma pure da alcuni interventi normativi, peraltro sparsi e non coordinati), deve necessariamente affermarsi che il complesso dei diritti e doveri dei conviventi, indicato dalla l. 76/2016, non è certo esaustivo.

Filiazione

Nessun riferimento, infine, è contenuto nella l. 76 ai figli di parti dell’unione civile o di conviventi di fatto dello stesso sesso, come se quest’eventualità non esistesse. Una giurisprudenza assai ampia e consolidata ha dimostrato il contrario, indicando che con l’adozione e la fecondazione assistita, possono esservi sicuramente figli di coppie dello stesso sesso, con una delle più rilevanti manifestazioni, di questi ultimi decenni, del c. d. diritto vivente.

I decreti delegati

Il comma 28, art. 1 della l. n. 76 delegava il Governo ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile (ancora una volta non si considerava la convivenza di fatto, la cui disciplina invece avrebbe avuto estremo bisogno di norme di attuazione …), per un adeguamento della normativa sullo stato civile, in materia di iscrizioni, trascrizioni, annotazioni sui relativi registri (come si vedrà, il decreto è andato ben al di là della delega, fornendo indicazioni più precise e cercando di ovviare alle notevoli lacune della legge sulla procedura di costituzione dell’unione); modificazioni e coordinamento con le norme del diritto internazionale privato per l’applicazione della disciplina dell’unione civile, regolata dalla legge italiana, alle coppie dello stesso sesso, che, tra l’altro, avessero contratto all’estero matrimonio, unione civile o istituto analogo (anche in tal caso il decreto è andato assai più in là, rispetto alla delega); infine, con una indicazione più generica, modificazioni ed integrazioni normative per il coordinamento con la l. n. 76 delle disposizioni contenute nelle leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti e decreti, equiparando, in tal caso, la posizione dell’unito civilmente a quella del coniuge, con applicazione del comma 20, più volte ricordato (il decreto relativo è risultato assai circoscritto, riguardo alla delega, apparentemente più ampia ed ambiziosa, limitandosi alla materia penale, sostanziale e processuale). Veniva, comunque, emanato provvisoriamente il d.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 144, ai sensi del comma 34, l. n. 76, senza il quale in effetti la legge non poteva essere operativa: il decreto conteneva disposizioni transitorie circa la tenuta dei registri dello stato civile, e la procedura di costituzione dell’unione (ed è venuto meno con l’entrata in vigore dei decreti delegati), mentre il d. m. 28 luglio 2016 del ministro dell’interno indicava il formulario da utilizzare per redigere gli atti e provvedere alle iscrizioni, trascrizioni, annotazioni relative alle unioni civili.

Sono stati emanati tre decreti legislativi, tutti di pari data, d.lgs. 19 gennaio 2017, nn. 5, 6, 7, il primo sullo stato civile, il secondo in materia penale, il terzo sul diritto internazionale privato.

La dottrina

La dottrina ha subito mostrato profondo interesse per la disciplina e lo ha mantenuto fino ad oggi (spesso commentando la giurisprudenza che, come si vedrà, è spesso intervenuta in materia). Essa ha in genere accolto positivamente le innovazioni della legge n. 76. Non mancano tuttavia, seppur minoritarie, posizioni contrarie o comunque molto critiche.

 È generale, in ogni caso, la severa valutazione (non dei contenuti ma) dei modi di espressione della normativa, con accuse di genericità, improvvisazione, imprecisione, anche con riferimento alla tecnica utilizzata. Questa, in effetti, è totalmente criticabile, e si è spesso parlato di sciatteria e di enormi difficoltà interpretative: infatti ora viene recepita totalmente la disciplina codicistica, ora soltanto una parte dello stesso articolo, ora invece si crea una disposizione nuova, analoga, ma in parte (più o meno) differente rispetto all’originale, spesso senza un comprensibile significato, se non l’ansia di differenziare matrimonio e unione civile.

La critica peraltro non potrebbe coinvolgere i promotori della legge, in quanto i progetti originari erano più coerenti, ma, durante il lungo e accidentato iter parlamentare, furono variamente modificati, con emendamenti e subemendamenti, nell’ambito di un atteggiamento ostile, talora presente anche all’interno della maggioranza, allora di centro sinistra, fino ad un maxiemendamento del Governo, che peggiorò il testo unificato, e alla finale votazione di fiducia, senza la quale, peraltro, probabilmente la legge non sarebbe stata approvata.

La  giurisprudenza

La giurisprudenza, come la dottrina, è intervenuta subito nell’opera interpretativa di analisi e chiarimento di una disciplina, come si è detto, spesso assai oscura ed imprecisa.

Va subito osservato che sono assai scarse le pronunce sulla procedura per la costituzione dell’unione, sui rapporti tra le parti e sullo scioglimento dell’unione stessa, di merito a di legittimità (Cassazione e Corte costituzionale). Si segnalano, tra esse, Cass. sez. un. 27 dicembre 2023 n. 35969, ove si precisa che, ai fini della determinazione dell’assegno di scioglimento dell’unione, va considerata la durata dell’unione stessa, ivi comprendendo anche un eventuale periodo anteriore di convivenza di fatto; Cass. 17 settembre 2025 n. 25495, ancora sull’assegno e la sua determinazione, precisa che, come per i coniugi, vanno considerati il profilo assistenziale e quello perequativo – compensativo; così già Trib. Pordenone 13 marzo 2019, in Fam. dir., 2019, 586; Corte cost. 22 aprile 2024, n. 66 dichiara l’inconstituzionalità dell’art. 1, comma 26 l. 76 nella parte in cui impone lo scioglimento del matrimonio, in caso di mutamento di sesso di uno dei coniugi, ammettendo la possibilità, a talune condizioni, di trasformare il matrimonio stesso in un’unione civile.

Quanto alla convivenza di fatto, le sentenze sono più numerose: del resto, come si è visto, su tale istituto la giurisprudenza era presente ben anteriormente all’entrata in vigore della l. 76. Ma il fenomeno di gran lunga più interessante è una sorta di rigetto della nuova disciplina, considerata troppo limitata e lacunosa rispetto ad orientamenti anteriori e già consolidati che non trovano peraltro riscontro in essa (tra le altre, Cass. 7 giugno 2018 n. 14732; Cass. n. 21867/2023; Cass. civ. n.10443/2024). Non mancano, seppur meno frequentemente, interpretazioni di alcune disposizioni della l. 76 (Trib. Milano 23 gennaio 2017, in Ilfamiliarista.it. 2017; Cass. 14 settembre 2021 n. 24694; da ultimo Corte cost. 23 gennaio 2026 n. 7 che ha dichiarato l’inconstituzionalità dell’art. 2941, comma 1, n. 1) c.c., nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimanga sospesa tra i conviventi di fatto per tutto il periodo della convivenza (come la l. 76 prevede per gli uniti civilmente).

La filiazione

L’attività della giurisprudenza è stata sicuramente decisiva e – si potrebbe aggiungere – preziosa, in materia di filiazione, esclusa, come si è visto dalla l. 76: sono intervenuti dapprima i giudici di merito, ma presto pure quelli della Cassazione e successivamente della Corte costituzionale, dando luogo alla più vistosa supplenza degli ultimi decenni in materia familiare e minorile.

a) I precedenti

Già precedentemente alla l. n. 76, la Cassazione (Cass. 11 gennaio 2013, n. 601) aveva attribuito rilevanza giuridica al rapporto tra minore e coppia dello stesso sesso, rifiutando il pregiudizio che fosse, sempre e comunque, dannosa la crescita di un bambino da parte di essa. E la giurisprudenza di merito, in sede di separazione o divorzio, aveva affidato o collocato un minore presso un genitore convivente con persona del medesimo sesso, e pure aveva disposto affidamenti familiari a favore di coppie di ugual sesso, ai sensi dell’art. 2 l. n. 184 del 1983 (Trib. min. Palermo 4 dicembre 2013; Trib. min. Bologna 31 ottobre 2013, in Fam. dir. 2014, 273.

Si era pure riconosciuto il diritto di due minori ad avere una frequentazione con la excompagna della madre biologica, che aveva costituito un ottimo rapporto con essi (Trib. Palermo 6 aprile 2015, in Fam. dir., 2016, 44).

Infine alcune pronunce di merito avevano applicato la lett. d), impossibilità di affidamento preadottivo (Trib. min. Perugia 22 luglio 1997 in Dir. fam. 1998, 77, ovvero la lett b), adozione del figlio del coniuge (Trib. min. Roma 30 agosto 1994, inedita), dell’art. 44 l. adozione, secondo un’interpretazione estensiva, attribuendo l’adozione minus plena (senza eliminazione del rapporto con la famiglia di origine) al genitore d’intenzione (non biologico) nell’ambito di una coppia femminile, a seguito di procreazione assistita e nascita del bambino all’estero.

b) I primi interventi della Cassazione, dopo la l. 76

Tre sentenze della Cassazione che, a buon diritto, possono definirsi “storiche”, furono pronunciate entro (o quasi) l’anno dall’entrata in vigore della legge, dando l’avvio ad una giurisprudenza molto favorevole alla protezione dei diritti del minore, figlio di genitori dello stesso sesso (soprattutto coppie femminili). Nel primo caso, fu disposta l’adozione, a sensi della lett. d), art. 44, come sopra indicato, a favore della madre d’intenzione (non biologica), convivente con la donna sottoposta all’estero a procreazione assistita, con gamete di donatore anonimo (Cass. 22 giugno 2016 n. 12962); nel secondo, due donne, di cittadinanza italiana, coniugate all’estero (e dunque considerate unite civilmente in Italia), “partecipavano” alla fecondazione assistita, parimenti all’estero: l’ovulo fecondato con gamete di donatore anonimo veniva impiantato nell’utero dell’altra donna che portava a termine la gravidanza: la Cassazione (Cass. 30 settembre 2016 n. 19599) dispose la trascrizione dell’atto di nascita, redatto all’estero, che indicava il nato come figlio di entrambe le donne. Si dava particolare rilevanza all’ordine pubblico internazionale, necessariamente più esteso, soprattutto in materia di diritti della persona, e segnatamente del minore, rispetto a quello interno ad ogni singolo Stato. Nel terzo, due donne coniugate concordavano una procreazione assistita all’estero per una di esse; la Cassazione ( Cass. 15 giugno 2017 n. 14878) dispose la trascrizione dell’atto di nascita, redatto all’estero, a seguito di un ordine del giudice straniero, dove veniva indicato il nato come figlio di entrambe, anche se una di esse non aveva con lui alcun rapporto biologico.

c) La coppia maschile

Quanto alla coppia maschile, la Suprema corte, a sezioni unite (Cass. Sez. un. n. 9006/2021) ha riconosciuto la legittimità di un adoption order emesso da un giudice dello Stato di New York, che aveva attribuito alle parti un’adozione piena (con scioglimento di ogni legame con la famiglia di origine), avendo acquisito il consenso dei genitori biologici, valutata l’idoneità dei richiedenti e il preminente interesse del minore. La Suprema corte ha invece sempre escluso la trascrivibilità dell’atto straniero, indicante, come genitori, due uomini, a seguito di maternità surrogata, perché contrario all’ordine pubblico, stante la relativa ipotesi di reato, di recente ulteriormente aggravata (Cass. Sez. un. 8 maggio 2019 n. 12193, Cass. Sez. un. 30 dicembre 2022 n. 38162; Cass. 21 settembre 2023 n. 26927; Cass. 12 febbraio 2024 n. 3769), anche se talora la giurisprudenza di merito ha espresso contrario avviso (App. Trento 23 febbraio 2017, in Fam. dir. 2017, 669; Trib. Milano 23 settembre 2021, I. Parisi, Minore nato all'estero da GPA: il Tribunale di Milano dice sì al riconoscimento della doppia paternità con trascrizione integrale dell'atto di nascita in IUS Famiglie, 2021).

d) La Corte costituzionale

Quanto alla Corte costituzionale, vanno segnalate due sentenze gemelle, emesse lo stesso giorno (Corte cost. 9 marzo 2021, nn. 32 e 33): entrambe dichiarano l’inammissibilità delle questioni proposte, relative rispettivamente al divieto per una coppia femminile di ottenere la piena genitorialità, da indicarsi nell’atto di nascita del figlio, formato in Italia, e per una maschile, a seguito di maternità surrogata. Ritengono le due pronunce che debba essere in prima istanza il Parlamento a legiferare, ma aggiungono che esso dovrebbe farlo d’urgenza, altrimenti sarebbe la Corte stessa ad intervenire, sussistendo, in entrambi i casi, gravi violazioni dei diritti del fanciullo.

 Riguardo alla coppia femminile, è intervenuta, dopo alcuni anni, la Consulta (Corte cost. 22 maggio 2025 n. 68) accogliendo la questione di legittimità dell’art. 8 l. 40 del 2004 (procreazione medicalmente assistita) nella parte in cui esclude che il nato in Italia da una donna, sottoposta in un Paese straniero alla procreazione assistita, secondo la legislazione in esso vigente, vada considerato pure come figlio della compagna della madre biologica (madre d’intenzione), consenziente alla tecnica fecondativa effettuata all’estero, e alla conseguente assunzione della responsabilità genitoriale. La pronuncia ha pure evidenziato l’inadeguatezza e l’inferiorità dell’adozione in casi particolari rispetto ad una genitorialità dalla nascita. Alla stessa data, tuttavia, la Consulta (Corte cost. 22 maggio 2025 n. 69) ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell’art. 5, medesima legge, escludendo che una donna singola (ma dunque anche la parte di una coppia femminile) possa accedere alla procreazione assistita in Italia.

 Finora la Corte costituzionale non è intervenuta, a seguito della sua pronuncia, n. 33 del 2021, sopra ricordata, sulla coppia maschile.

Trascrizione del matrimonio delle persone dello stesso sesso in altro stato dell’unione europea

Una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte GUE 25 novembre 2025 C. - 713/23) ha introdotto notevoli innovazioni. Due cittadini polacchi (uno, anche di cittadinanza tedesca) celebrano il loro matrimonio in Germania; tornati in Polonia, dove risiedono, essi chiedono la trascrizione, nel registro matrimoniale dello stato civile, che viene rifiutata. I coniugi impugnano la decisione davanti all’organo amministrativo (Voivoda) e poi al Tribunale amministrativo, che rigettano il ricorso; si rivolgono, a questo punto, alla Corte suprema amministrativa che sospende il giudizio e rinvia alla Corte GUE, chiedendo una pronuncia pregiudiziale.

La Corte, richiamando gli artt. 20, 21 del TFUE (diritto alla libera circolazione nel territorio europeo), nonché 7 (diritto alla vita familiare) e 21 (divieto di discriminazione per orientamento sessuale), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, interpreta tali disposizioni nel senso dell’obbligo di trascrizione da parte dell’ufficio dello stato civile polacco, benchè il relativo ordinamento non preveda il matrimonio “egualitario” (per coppie di diverso ed ugual sesso) né alcun’altra regolamentazione in materia: il singolo Stato non è obbligato a legiferare al riguardo, e tuttavia gli articoli di legge suindicati richiedono necessariamente la trascrizione di quello effettuato all’estero, escludendosi così la violazione dei diritti ad essi inerenti. La Polonia deve accettare la trascrivibilità, e la disciplina che si applicherà sarà identica a quella, prevista, nel suo ordinamento interno, per il matrimonio eterosessuale.

 E l’Italia, che prevede invece l’unione civile? La Corte di giustizia non tratta l’argomento, ma sarebbe veramente paradossale che, dove esiste l’unione civile o istituto analogo, ma non il matrimonio same sex, questo, celebrato all’estero, potesse trascriversi soltanto come unione civile, secondo quanto previsto dal nostro ordinamento, e la Polonia, che non ha alcuna regolamentazione in materia ... dovesse necessariamente trascriverlo, come matrimonio. Il giudice italiano, eventualmente con un altro rinvio pregiudiziale, potrebbe chiarire la questione.

 Si dovrebbe pensare, secondo le indicazioni della Corte GUE, all’applicazione della disciplina matrimoniale (necessariamente - finora - eterosessuale) del nostro ordinamento, superando tutte le limitazioni della posizione degli uniti civilmente, rispetto ai coniugi, anche con riguardo ai figli, almeno per le coppie femminili, e forse si potrebbe ritenere possibile, per esse, la tecnica della procreazione assistita, operativa, anche nel nostro Paese, posto che le donne sposate, o conviventi con un uomo, a talune condizioni, possono effettuarla.

Nulla invece potrebbe accadere, riguardo alla piena genitorialità delle coppie maschili, necessariamente collegata alla maternità surrogata, che costituisce in Italia reato, anche per quelle coniugate. Dunque per tali coppie la via non potrà che essere diversa…

Conclusione

A dieci anni dalla sua entrata in vigore, il bilancio relativo alla l.  76 del 2016 appare sostanzialmente positivo. In ambito sociale unione civile e la convivenza di fatto sono ormai espressioni di uso comune, ed è addirittura assai significativo che nel linguaggio quotidiano e presso la stampa non specializzata, si indichi che le coppie femminili o maschili si sposano, invece di precisare che costituiscono un unione civile. Sempre più spesso si parla, anche nell’ambito della stampa specializzata, di matrimonio senza nome, considerando l’indubbia vicinanza tra unione e matrimonio, anche se, come si è visto, le differenze non mancano. Talora peraltro queste (ad es. l’assenza, nell’unione civile, della promessa di matrimonio, delle pubblicazioni, della separazione personale, prima del divorzio) appaiono espressione di un’esigenza di semplificazione, di “modernità” che potrebbero giustificare analoghe modifiche nella disciplina del matrimonio.

Dottrina e giurisprudenza hanno svolto, come si è visto, un’attività in genere ampia e approfondita. Molto è stato fatto (e appaiono, da ultimo assai significative la sentenza, Corte cost. n. 68/2025, della Corte costituzionale, già ricordata, che potrà evitare alla coppia un viaggio all’estero, magari faticoso per la partoriente, e quella della Corte di giustizia UE del 2025 – C. 713/23. , a seguito della quale forse potrebbe ammettersi la procreazione assistita anche in Italia, come avviene, a talune condizioni, per le coppie coniugate e per quelle conviventi eterosessuali …).

Per la coppia maschile invece, come si diceva, la via dovrebbe essere diversa … Che cosa potrebbe accadere, riguardo ad essa, se fosse autorizzata al riconoscimento del nato, a seguito di maternità surrogata, con offerta del seme di uno dei partner? In Canada, in genere, viene dato un termine alla partoriente ad una eventuale riconoscimento del figlio, altrove, ad es. in alcuni Stati dell’Unione americana, è il contratto che regola il rapporto, secondo una concezione quasi “sacrale” del contratto stesso: se la madre accettasse di sottoporsi a gravidanza e il figlio nascesse, sarebbe esclusa ogni possibilità di intervento da parte sua. Certamente tale rigore non potrebbe essere ammesso in Italia, un ripensamento della partoriente non dovrebbe escludersi, seppur entro un certo termine, così come accade, nel nostro ordinamento, per la donna che non consente di essere nominata all’atto della nascita, prima di procedere, secondo la legge italiana, verso l’adozione piena da parte di una coppia coniugata, scelta tra quelle che abbiano dato un’astratta disponibilità. Ove la partoriente riconoscesse il figlio, il genitore d’intenzione potrebbe eventualmente richiedere l’adozione “particolare” (art. 44 lett. d) l. 184 del 1983, già ricordato). Ma la domanda della donna mai o quasi mai viene presentata. La coppia maschile (padre biologico e d’intenzione) provvede dunque, all’estero, al riconoscimento del figlio.

In ogni caso, al di là delle ipotesi di reato di maternità surrogata, dovrebbe considerarsi la rilevanza dell’insegnamento della Corte costituzionale e della Corte EDU, relative all’interesse comunque preminente del figlio ad avere due genitori, soprattutto quando (come sempre o quasi sempre accade), la partoriente non esercita alcun diritto (si ricorda ancora Corte cost. 9 marzo 2021, n. 33: e v. pure, sul punto specifico, Corte EDU 6 febbraio 2014, ric. 65941/11; più in generale, sul preminente interesse del minore, Corte EDU 12 dicembre 2019, C. E. c. Francia; Id. 16 luglio 2020, D. c. Francia)

Dunque una pronuncia della Consulta, a seguito di procedimento instaurato dai due padri (potrebbe essere sollevata la questione di legittimità costituzionale - come indicato nella sentenza n. 33 del 2021, sopra ricordata - dal giudice di merito o magari della Cassazione), potrebbe intervenire, nella perdurante inerzia del Parlamento a provvedere (al di là delle problematiche della maternità surrogata e dell’esistenza di un reato al riguardo nel nostro ordinamento). Non si deve dimenticare che nell’originaria l. n. 40 sulla procreazione assistita era vietata e sanzionata, seppur amministrativamente, la fecondazione eterologa (con gamete diverso da quello del marito o del convivente), ma lo status del nato ne prescindeva e veniva fortemente protetto e garantito (successivamente, com’è noto, il divieto fu eliminato da Corte cost. 10 giugno 2014, n. 162).

Riferimenti

Nell’ambito della dottrina maggioritaria, favorevole alle innovazioni della l. 76, ma spesso critica sui modi di espressione e sulla tecnica utilizzata dalla legge, tra gli altri, cfr., AA.VV. in Fam. dir. (numero monografico 10/2016 sulla l. 76 del 2016), 833; De Filippis, Unioni civili e contratti di convivenza, Milano 2016; Blasi, Campione, Figone, Mecenate, Oberto, La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze, Torino 2016; Buffone, Gattuso, Winkler, Unione civile e convivenze, Milano 2017; AA.VV. Codice dell’unione civile e delle convivenze, a cura di Sesta, Milano 2017; Ferrando, Introduzione, Matrimonio, in Commentario Scialoja – Branca – Galgano, Bologna 2018, 28; AA.VV. Commentario alla l. 76 del 2016, a cura di C. M. Bianca, Torino 2018; AA.VV. Commentario alla l. 76 del 2016, a cura di Patti, in Commentario Scialoja – Branca – Galgano, Bologna 2020; AA.VV. Unione civile e convivenza di fatto, in Trattato Bonilini, IV, Milano 2022; Figone, Montalcini, Coppie omogenitoriali nel contesto nazionale ed internazionale, Milano 2024; Dogliotti, Famiglia, famiglie … Unione civile e convivenza di fatto di fronte al matrimonio, Torino 2025; Dogliotti, Figone, Montalcini, Matrimonio, unione civile, convivenza di fatto, Milano 2026.

Nell’ambito della dottrina minoritaria, contraria alla l. 76, cfr., Bilotti, Convivenze, unioni civili, genitorialità, adozione, in Dir. fam. 2017, 873; Id. La Corte costituzionale e la tutela dei nati a seguito della violazione dei divieti previsti dalla l. n. 40 del 2004, in Fam. dir., 2025, 892; Morace, Pinelli, La maternità surrogata lede sempre la dignità della donna. Le ragioni di un divieto che non confligge con la tutela del nato dalla pratica illecità, in Dir. Fam. 2023, 1258. In diversa prospettiva Dogliotti, Differenti modi di valutare l’interesse del minore tra P.M.A. e adozione di minore: cinque sentenze della Corte costituzionale di cui quattro pronunciate ed una immaginaria, in Fam. dir., 2025, 933.

Quanto alla giurisprudenza, si richiama quella citata nel corso della trattazione.

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