Il nuovo art. 51 d.lgs. 206/2005 e l’illusione della tutela settoriale: il cross-selling come zona franca della nullità di protezione?

02 Luglio 2026

La riforma dell’art. 51 del Codice del consumo introduce una nullità di protezione destinata a contrastare le pratiche aggressive nel teleselling energetico. L’intervento normativo, tuttavia, si fonda su una distinzione tra comparti economici che appare sempre meno coerente con la struttura dei mercati contemporanei, caratterizzati da offerte integrate e fenomeni di cross-selling. Il contributo analizza le criticità applicative della disciplina e le possibili ricadute sul piano civilistico, concorrenziale e regolatorio.

La nuova disciplina del teleselling energetico e la funzione della nullità di protezione

Il legislatore del decreto bollette ha costruito una disciplina del teleselling energetico fondata su una distinzione tra mercati che il mercato stesso ha ormai dissolto. Il nuovo art. 51 del Codice del consumo, come modificato dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, introduce una disciplina destinata a contrastare le pratiche aggressive nella commercializzazione di energia elettrica e gas attraverso una significativa limitazione delle attività di telemarketing e teleselling, prevedendo la nullità dei contratti conclusi in violazione delle condizioni alle quali la disciplina consente il contatto telefonico a fini commerciali. La novella mostra tuttavia sin da subito una fragilità sistematica che trascende il dato letterale della disposizione: la tutela viene costruita assumendo l’esistenza di comparti economici distinti e autonomi, mentre l’attuale struttura del mercato opera attraverso offerte integrate, servizi ibridi e strategie commerciali fondate sulla progressiva convergenza tra energia, telecomunicazioni, assicurazioni e piattaforme digitali.

A decorrere dal 19 giugno 2026, data di entrata in vigore del nuovo regime, il professionista non potrà effettuare sollecitazioni commerciali telefoniche finalizzate alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas in assenza di una preventiva manifestazione di volontà del consumatore oppure di uno specifico consenso espresso dal cliente già acquisito. Il nuovo comma 8-bis dell’art. 51 pone a carico del professionista l’onere di dimostrare la validità del consenso al contatto telefonico, mentre il comma 8-ter richiede che le chiamate provengano da numerazioni idonee a identificare univocamente l’operatore commerciale. La violazione delle nuove prescrizioni determina la nullità del contratto concluso telefonicamente, configurando una tipica nullità di protezione funzionalizzata non soltanto alla tutela individuale del consumatore, bensì anche alla conformazione del mercato secondo criteri di correttezza, trasparenza e riconoscibilità dell’operatore economico.

La tecnica normativa adottata attribuisce così all’invalidità negoziale una funzione che supera il tradizionale piano rimediale. La nullità speciale prevista dall’art. 51 c. cons. assume infatti una valenza conformativa dell’attività d’impresa, trasformandosi in strumento di regolazione del mercato e di deterrenza rispetto a pratiche commerciali aggressive particolarmente diffuse nel settore energetico. La scelta legislativa appare coerente con la crescente tendenza dell’ordinamento ad utilizzare categorie civilistiche tradizionali per finalità di regolazione economica e protezione del contraente debole, in una prospettiva che valorizza il ruolo della nullità quale presidio dell’ordine pubblico economico e della trasparenza concorrenziale.

La convergenza dei mercati e il superamento della logica settoriale

La criticità della riforma emerge tuttavia nel momento in cui la disciplina incontra la struttura reale delle offerte commerciali contemporanee. Il mercato non si organizza più secondo linee verticali rigidamente separate, poiché le imprese operano attraverso modelli integrati nei quali il contratto energetico rappresenta soltanto uno degli elementi dell’operazione economica complessiva. L’operatore telefonico che intenda promuovere un contratto di luce o gas subisce oggi limitazioni radicali nelle attività outbound, mentre l’operatore energetico può continuare a proporre ai propri clienti servizi di telecomunicazione, piattaforme streaming, polizze assicurative o ulteriori prestazioni accessorie inserite nella medesima architettura contrattuale. La tutela consumeristica viene dunque costruita su basi merceologiche che appaiono già superate dalla convergenza dei mercati.

La stessa logica regolatoria sottesa alla riforma sembra pertanto riflettere una segmentazione dei mercati che non trova più riscontro nelle strategie distributive degli operatori economici. La progressiva integrazione tra servizi differenti rende infatti sempre più difficile individuare confini netti tra comparti tradizionalmente separati, imponendo una riflessione sull’adeguatezza di discipline costruite secondo una prospettiva esclusivamente settoriale.

Cross-selling e operazioni economiche complesse

Il fenomeno del cross-selling rappresenta il punto di maggiore tensione applicativa della nuova disciplina. L’offerta commerciale contemporanea non si presenta più come semplice contratto di somministrazione energetica, bensì come operazione economica unitaria nella quale la fornitura di energia diviene veicolo per la distribuzione di una pluralità di servizi ulteriori. La bolletta energetica tende progressivamente a trasformarsi in contenitore multiservizio attraverso cui vengono veicolati abbonamenti digitali, servizi telefonici, prodotti assicurativi e ulteriori prestazioni ancillari che finiscono per incidere sulla spesa complessiva del consumatore in misura spesso poco percepibile. In questo contesto, il cross-selling rischia di trasformarsi in una vera e propria zona franca della nullità di protezione, all’interno della quale la frammentazione normativa crea significative aree di opacità applicativa.

La questione assume particolare rilievo sul piano civilistico laddove vengano in rilievo contratti misti, collegamenti negoziali o operazioni economiche complesse. Se il contratto energetico nullo risulta strutturalmente collegato a servizi ulteriori, occorrerà verificare se l’invalidità possa propagarsi all’intera operazione economica ovvero restare confinata alla sola componente energetica. La risposta non appare scontata, soprattutto nei casi in cui il consumatore abbia aderito ad un’offerta commerciale unitaria caratterizzata da un nesso funzionale tra le diverse prestazioni dedotte in contratto. La nuova disciplina potrebbe così alimentare un contenzioso destinato a coinvolgere non soltanto la validità del singolo rapporto negoziale, bensì anche la qualificazione giuridica dell’operazione economica complessiva.

Coordinamento tra discipline settoriali e autorità indipendenti

Le future controversie potrebbero inoltre estendersi ai profili processuali e al coordinamento tra discipline settoriali differenti, imponendo di verificare il perimetro applicativo delle tutele consumeristiche nei rapporti multiprodotto e nei contratti caratterizzati dalla compresenza di differenti regimi regolatori. La stessa individuazione dell’autorità competente potrebbe risultare problematica nei casi in cui l’operazione economica coinvolga energia, telecomunicazioni e servizi accessori sottoposti alla vigilanza di una pluralità di autorità indipendenti (sul punto, v. L. Scotti, Teleselling energetico: il nuovo art. 51 del Codice del consumo e la sfida del coordinamento tra autorità indipendenti, in NT+ Diritto, 9 giugno 2026).

Non appare casuale, del resto, che il legislatore abbia già previsto il coinvolgimento dell’ARERA sul versante conciliativo e dell’AGCOM con riferimento alle numerazioni utilizzate nelle attività di teleselling, confermando indirettamente la natura trasversale delle problematiche generate dalla convergenza dei mercati.

Le criticità emerse nel procedimento di conversione

La consapevolezza di tale criticità era emersa anche nel corso dei lavori di conversione del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. In quella sede erano stati presentati emendamenti diretti ad estendere al settore delle telecomunicazioni il medesimo regime invalidante previsto per il comparto energetico, nel tentativo di evitare evidenti asimmetrie concorrenziali tra operatori attivi in mercati ormai profondamente integrati. L’intervento correttivo non è confluito nel testo definitivo di conversione, probabilmente anche in ragione delle perplessità relative all’omogeneità di materia del decreto fiscale, lasciando così irrisolte le criticità sistematiche della riforma.

Tale scelta conferma come il legislatore abbia preferito un intervento circoscritto al comparto energetico, rinviando ad una successiva fase l’eventuale definizione di una disciplina trasversale delle attività di teleselling. Resta pertanto aperto il problema della coerenza regolatoria nei mercati caratterizzati da offerte integrate e da una crescente sovrapposizione tra servizi tradizionalmente appartenenti a settori differenti.

In conclusione

Il rischio concreto è che la nullità speciale introdotta dal nuovo art. 51 c. cons. finisca per presidiare un perimetro regolatorio sempre meno coincidente con la struttura effettiva delle offerte commerciali contemporanee. La convergenza tra energia, telecomunicazioni e servizi digitali rende infatti sempre più difficile distinguere il contratto principale dai servizi accessori, trasformando il cross-selling in una possibile area di elusione delle tutele consumeristiche. Il legislatore, intervenendo attraverso discipline verticali costruite per singoli comparti economici, rincorre un mercato che opera invece mediante integrazione orizzontale dei servizi e delle strategie distributive. La conseguenza è una tutela potenzialmente asimmetrica, destinata a produrre distorsioni concorrenziali, incertezze applicative e nuove aree di contenzioso proprio nel settore che si intendeva razionalizzare.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario