RCA e prova del fatto storico nel sinistro del trasportato
08 Luglio 2026
Nell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, l’impresa di assicurazione risponde, nei limiti del massimale, dei danni cagionati a terzi dal veicolo assicurato, a prescindere dalla qualificazione penalistica della colpa del conducente. È pertanto erroneo escludere la responsabilità dell’assicuratore sul presupposto che la condotta del garantito integri una “colpa penalistica” piuttosto che una mera colpa civilistica, non potendo tale distinzione incidere sull’operatività della garanzia RCA. In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, incombe sull’attore l’onere di provare il fatto storico e la dinamica del sinistro. La confessione giudiziale del conducente litisconsorte necessario e la deposizione del teste legato da stretto vincolo di parentela possono essere disattese ove risultino smentite da precedenti dichiarazioni scritte rese dalla stessa attrice all’assicuratore, dalle quali emerga l’assenza di testimoni. Tali dichiarazioni stragiudiziali, mai smentite, sono idonee a privare di rilevanza probatoria la confessione e a inficiare l’attendibilità del teste, con conseguente rigetto della domanda per mancata dimostrazione del fatto costitutivo del diritto azionato. |